Regolamento (UE) 2022/2309
Regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, a livello UE, il quadro sanzionatorio contro soggetti collegati alla violenza e alla criminalità ad Haiti, in coerenza con la risoluzione ONU 2653 (2022). Le misure principali sono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, il divieto di metterli a disposizione e il divieto di fornire assistenza tecnica o finanziaria connessa ad attività militari verso i soggetti elencati. Il testo disciplina inoltre deroghe umanitarie, procedure autorizzative, obblighi di cooperazione e trasparenza, protezione dei dati, sanzioni nazionali e criteri di inserimento/riesame dell’elenco.
Misure restrittive UE mirate nei confronti di persone ed entità responsabili di minacce alla pace, alla sicurezza e alla stabilità di Haiti, con divieti di viaggio, embargo sulle armi, congelamento di fondi e risorse economiche e divieti di messa a disposizione di risorse.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle misure restrittive adottate dall’Unione in attuazione della risoluzione UNSCR 2653 (2022) e della decisione (PESC) 2022/2319. Riguarda le persone fisiche o giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I, identificati dal Consiglio di sicurezza ONU o dal comitato delle sanzioni perché coinvolti in attività che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti. Le misure operano nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, nei confronti dei cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, e delle persone giuridiche/entità costituite secondo il diritto di uno Stato membro o che svolgano attività economiche, anche parzialmente, nell’Unione. Sono previste eccezioni e deroghe per assistenza umanitaria, bisogni umani fondamentali e specifiche autorizzazioni delle autorità competenti.
Misure restrittive concernenti Haiti
Il regolamento istituisce un sistema di misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o coinvolti in attività che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti. Il provvedimento attua, sul piano UE, la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2653 (2022) e la decisione (PESC) 2022/2319, con l’obiettivo di colpire soggetti legati a violenze di bande armate, criminalità organizzata, traffico illecito di armi e gravi violazioni dei diritti umani.
Contesto e finalità
Nei considerando si evidenzia che il quadro sanzionatorio ONU introduce misure mirate, tra cui divieti di viaggio, embargo sulle armi, congelamento dei fondi e divieto di disponibilità di risorse economiche. Il regolamento UE è adottato per garantire applicazione uniforme nell’ordinamento dell’Unione delle misure che rientrano nella competenza del TFUE e per assicurare certezza giuridica agli operatori economici.
Ambito soggettivo e territoriale
Le misure si applicano alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato I, individuati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni ONU. L’articolo 20 estende l’applicazione al territorio dell’Unione, allo spazio aereo, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino e alle persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro, nonché a chi svolga attività economiche nell’Unione, anche solo parzialmente.
Divieti sostanziali
Il regolamento vieta la fornitura di assistenza tecnica e di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari e ad armamenti nei confronti dei soggetti elencati. L’articolo 3 dispone il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai designati e vieta di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente.
Criteri di designazione nell’allegato I
L’articolo 4 specifica i comportamenti che giustificano l’iscrizione nell’elenco: partecipazione o sostegno ad attività criminali e violenze di gruppi armati e reti criminali; supporto al traffico illecito di armi e ai relativi flussi finanziari; agire per conto o a favore di soggetti designati; violazione dell’embargo sulle armi; pianificazione o commissione di violazioni gravi dei diritti umani, incluse uccisioni extragiudiziali, rapimenti e violenza sessuale e di genere; ostacolo agli aiuti umanitari; attacchi contro personale o strutture ONU ad Haiti. Nell’allegato devono essere indicati i motivi della designazione e, se disponibili, i dati identificativi e la data di designazione.
Deroghe umanitarie e autorizzazioni
L’articolo 5 esclude dal congelamento le somme necessarie per assistenza umanitaria urgente e per altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti, quando svolte da ONU, agenzie, programmi specializzati, organizzazioni umanitarie osservatrici presso l’Assemblea generale e loro partner esecutivi. Gli articoli 6, 7 e 8 prevedono autorizzazioni specifiche delle autorità competenti per bisogni essenziali, spese legali, costi di gestione/custodia, spese straordinarie, vincoli preesistenti e pagamenti dovuti da soggetti designati in forza di obbligazioni anteriori alla designazione. In più casi è richiesta la previa informazione o approvazione del comitato delle sanzioni e la successiva comunicazione a Stati membri e Commissione entro due settimane.
Obblighi di informazione, cooperazione e anti-elusione
Gli intermediari e gli altri soggetti interessati devono fornire immediatamente le informazioni utili all’applicazione del regolamento e collaborare con le autorità competenti. L’articolo 11 vieta ogni partecipazione consapevole e deliberata ad attività di elusione delle misure e impone ai soggetti designati di comunicare i propri fondi e risorse economiche situati nella giurisdizione di uno Stato membro entro il 9 gennaio 2023, o entro sei settimane dalla designazione se successiva, salvo la deroga temporale prevista per alcuni Stati membri fino al 1° gennaio 2023.
Effetti sulle pretese contrattuali e responsabilità
Il regolamento esclude la soddisfazione di richieste relative a contratti o transazioni colpiti dalle misure sanzionatorie se presentate dai soggetti designati o da chi agisce per loro conto. L’onere della prova della liceità della pretesa è posto sul richiedente. È inoltre prevista una clausola di esenzione da responsabilità per chi congeli o rifiuti fondi in buona fede e per chi, senza saperlo né avere ragionevoli motivi per sospettarlo, compia atti che violerebbero il regolamento.
Cooperazione amministrativa, dati personali e attuazione nazionale
La Commissione e gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni e sui casi di violazione. Gli Stati membri devono designare autorità competenti, stabilire sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive e comunicarle alla Commissione. Il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni UE deve avvenire solo nella misura necessaria e nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Definizioni e nozioni rilevanti
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o transazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi", "comitato delle sanzioni", "assistenza tecnica" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono ampie e servono a ricomprendere pretese contrattuali, garanzie, strumenti finanziari e vari tipi di attività patrimoniali e finanziarie.
Divieti relativi ad assistenza tecnica e finanziaria in ambito militare
L’articolo 2 vieta di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica collegata ad attività militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o uso di armamenti e materiale connesso a favore delle persone, entità o organismi dell’allegato I. È altresì vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, inclusi sovvenzioni, prestiti, assicurazione crediti esportazione, assicurazione e riassicurazione, per vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e per la relativa assistenza tecnica.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 3 dispone il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione.
Criteri di designazione nell’allegato I
L’articolo 4 stabilisce che nell’allegato I figurano soggetti designati dal Consiglio di sicurezza ONU o dal comitato delle sanzioni, responsabili, complici o coinvolti in azioni che minacciano pace, sicurezza o stabilità di Haiti. I criteri includono: coinvolgimento in attività criminali e violenze di gruppi armati e reti criminali; sostegno al traffico illecito di armi e ai relativi flussi finanziari; sostegno o finanziamento di soggetti designati; violazione dell’embargo sulle armi della UNSCR 2653 (2022); pianificazione o esecuzione di gravi violazioni dei diritti umani e violenze sessuali e di genere; ostacolo agli aiuti umanitari; attacchi contro personale o locali delle missioni ONU ad Haiti. L’allegato deve indicare i motivi della designazione e, ove disponibili, dati identificativi e la data di designazione.
Deroga umanitaria generale
L’articolo 5 esclude l’applicazione del congelamento ai fondi e alle risorse economiche necessari per garantire assistenza umanitaria urgente o finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti, da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e dei loro partner esecutivi, incluse le ONG finanziate bilateralmente o multilaterally che partecipano al piano di risposta umanitaria ONU per Haiti.
Autorizzazioni per bisogni essenziali e spese straordinarie
L’articolo 6 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, onorari e spese legali, o costi di normale gestione/custodia dei fondi, purché il comitato delle sanzioni non esprima parere negativo entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione. È inoltre prevista una deroga per spese straordinarie, previa informazione e approvazione del comitato delle sanzioni. Ogni autorizzazione deve essere comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Deroga per vincoli preesistenti e decisioni giudiziarie
L’articolo 7 permette lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati se gravati da vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima dell’inserimento nell’allegato I, o da una decisione preesistente, a condizione che i fondi siano usati solo per soddisfare crediti garantiti dal vincolo, che la decisione non favorisca soggetti designati, che il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico nazionale e che il vincolo o la decisione siano notificati al comitato delle sanzioni. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.
Deroga per pagamenti dovuti da soggetti designati
L’articolo 8 consente, in deroga al congelamento, di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche per pagamenti dovuti da soggetti inseriti nell’allegato I in forza di contratti, accordi o obbligazioni sorti prima della loro designazione, purché i fondi siano usati per il pagamento da parte del soggetto designato, il pagamento non violi il divieto di messa a disposizione e il comitato delle sanzioni sia informato con preavviso di dieci giorni lavorativi. Anche qui è prevista comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Accreditamento sui conti congelati e pagamenti consentiti
L’articolo 9 consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare sui conti congelati somme trasferite da terzi, purché siano anch’esse congelate e l’operazione sia immediatamente comunicata all’autorità competente. Sono inoltre ammessi l’accredito di interessi o altri profitti, pagamenti dovuti da contratti o obbligazioni anteriori alla designazione e pagamenti dovuti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, a condizione che restino soggetti al congelamento.
Obblighi di informazione e cooperazione
L’articolo 10 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente informazioni utili all’applicazione del regolamento, in particolare sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare con l’autorità competente. Le informazioni ottenute dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri e possono essere usate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.
Divieto di elusione e obblighi di comunicazione dei designati
L’articolo 11 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette all’elusione delle misure restrittive. I soggetti elencati nell’allegato I devono comunicare entro il 9 gennaio 2023, o entro sei settimane dalla designazione se successiva, i fondi e le risorse economiche presenti nella giurisdizione di uno Stato membro, e collaborare con l’autorità competente. La mancata osservanza è considerata elusione. È prevista una deroga temporale fino al 1° gennaio 2023 per Stati membri che già prevedevano obblighi analoghi di segnalazione prima del 28 novembre 2022.
Responsabilità limitata per l’esecuzione in buona fede
L’articolo 12 esclude responsabilità per il congelamento o il rifiuto di mettere a disposizione fondi se l’azione è compiuta in buona fede e con ragionevole convinzione di conformità al regolamento, salvo negligenza. È inoltre esclusa responsabilità per chi non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare che le proprie azioni violassero le misure.
Regola di irricevibilità delle richieste
L’articolo 13 prevede che non siano soddisfatte richieste relative a contratti o transazioni incisi dalle misure del regolamento, incluse richieste di indennizzo, compensazione, garanzia o pagamento di obbligazioni, se presentate da soggetti dell’allegato I o da soggetti che agiscono per loro conto o tramite loro. L’onere della prova della liceità della richiesta grava sul richiedente. Resta salvo il controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri
L’articolo 14 disciplina la cooperazione informativa su fondi congelati, autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, problemi di violazione e applicazione, e sentenze nazionali. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente le altre informazioni pertinenti che possano incidere sull’effettiva attuazione del regolamento.
Aggiornamento dell’elenco delle autorità competenti
L’articolo 15 autorizza la Commissione a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. L’allegato II contiene i siti web delle autorità competenti e i recapiti per le notifiche alla Commissione.
Procedura di inserimento, osservazioni e riesame
L’articolo 16 stabilisce che, quando il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designano un soggetto con motivazione, il Consiglio lo inserisce nell’allegato I e notifica la decisione, consentendo osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. Se ONU/comitato cancellano o modificano una designazione, il Consiglio aggiorna di conseguenza l’allegato I.
Sanzioni nazionali per le violazioni
L’articolo 17 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le norme nazionali devono essere comunicate senza indugio alla Commissione dopo il 28 novembre 2022 e ogni successiva modifica deve essere notificata.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 18 disciplina il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante per i compiti connessi al regolamento, inclusa la preparazione e l’aggiornamento dell’allegato I e l’inserimento dei dati nelle banche dati sanzionatorie dell’Unione. Il trattamento deve avvenire nei limiti necessari e nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Autorità competenti e notifiche
L’articolo 19 prevede che gli Stati membri designino le autorità competenti, le identifichino sui siti web elencati nell’allegato II e notifichino alla Commissione i relativi recapiti e le successive modifiche. Quando il regolamento richiede notifiche o comunicazioni alla Commissione, devono essere usati i riferimenti indicati nell’allegato II.
Ambito territoriale e personale di applicazione
L’articolo 20 estende il regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche/entità costituite secondo il diritto di uno Stato membro ovunque si trovino e a qualsiasi soggetto che svolga, in tutto o in parte, attività economiche nell’Unione.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 21 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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