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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2312

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2312 della Commissione del 25 novembre 2022 sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale» a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione specifica, in allegato, la descrizione tecnica, il formato e la codifica delle variabili a cadenza di otto anni da rilevare nel dominio delle forze di lavoro. Le variabili riguardano tre aree: giovani nel mercato del lavoro, livello di istruzione conseguito e conciliazione tra vita familiare e professionale. La finalità è garantire dati accurati e comparabili nell’ambito del quadro statistico europeo istituito dal regolamento (UE) 2019/1700.

Definizione tecnica delle variabili quinquennali/ottennali del dominio statistiche sulle forze di lavoro da rilevare su giovani nel mercato del lavoro, istruzione conseguita e conciliazione vita familiare-lavoro, ai fini del regolamento (UE) 2019/1700.

Ambito di applicazione

Si applica alla produzione di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie nel dominio delle forze di lavoro, con riferimento alle variabili a cadenza di otto anni previste dal regolamento (UE) 2019/1700. Riguarda la rilevazione tecnica e la codifica dei set di dati per le prime attuazioni previste nel 2024 e nel 2025 negli Stati membri, ed è direttamente applicabile. Le variabili interessano popolazioni di età diverse, in particolare 15-34 anni per il modulo su giovani, 15-34 anni per il percorso formativo e 18-74 anni o 18-54 anni per gli aspetti di conciliazione e cura, con specifiche condizioni di filtro; il regolamento non disciplina sanzioni né introduce deroghe sostanziali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2312 della Commissione sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro

Il regolamento dà attuazione tecnica al regolamento (UE) 2019/1700 nel settore delle statistiche sulle persone e sulle famiglie, specificando le caratteristiche dei set di dati da rilevare per alcune variabili periodiche del dominio delle forze di lavoro. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di assicurare dati accurati e comparabili e, secondo i considerando, di definire gli aspetti tecnici delle variabili da rilevare per la prima volta nel 2024 e nel 2025.

Ambito di applicazione e base giuridica

Il provvedimento si applica alla statistica europea sulle forze di lavoro e, in particolare, alle variabili a cadenza di otto anni relative a tre blocchi tematici: "giovani nel mercato del lavoro", "livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione" e "conciliazione tra vita familiare e professionale". La base giuridica è l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2019/1700; il testo richiama inoltre il parere del comitato del sistema statistico europeo di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.

Contenuto dell’articolo 1

L’articolo 1 stabilisce che la descrizione dei set di dati è quella contenuta nell’allegato. In sostanza, il regolamento non introduce obblighi sostanziali autonomi, ma rende vincolante il dettaglio tecnico della rilevazione, comprensivo di struttura della variabile, codici, etichette, filtri e set minimo di variabili da utilizzare.

Giovani nel mercato del lavoro

Per il modulo sui giovani nel mercato del lavoro, l’allegato disciplina tre variabili principali:

  • LEVMATCH: corrispondenza tra livello di istruzione conseguito e ultima o attuale occupazione principale; i codici distinguono tra livello corrispondente, superiore o inferiore a quanto richiesto dal lavoro, oltre a dato non dichiarato e non applicabile.
  • FIELDMATCH: corrispondenza tra settore del titolo di studio di livello più elevato e ultima o attuale occupazione principale; la scala va da "molto elevata" a "nessuna", includendo anche "nessun requisito professionale" e casi in cui non esiste un settore specifico del titolo di studio nell’attività precedente.
  • SKILLMATCH: corrispondenza tra competenze e occupazione principale; il livello può essere corrispondente, superiore o inferiore a quello richiesto dal lavoro.

Per tutte queste variabili il filtro si riferisce, in sintesi, a persone tra 15 e 34 anni occupate o non occupate ma con esperienza lavorativa pregressa; il testo indica come popolazione di riferimento i soggetti di età compresa tra 15 e 34 anni con specifiche condizioni legate allo stato occupazionale e alle informazioni disponibili.

Livello di istruzione conseguito, interruzione e abbandono

Nel blocco relativo al percorso formativo e al livello di istruzione conseguito, l’allegato disciplina:

  • DROPEDUC: abbandono della formazione o dell’istruzione formale, con distinzione tra "sì, una volta", "sì, più volte" e "no".
  • DROPEDUCLEVEL: livello della formazione o istruzione formale non portata a termine, con codici dal livello ISCED 1 fino a ISCED 8, includendo le articolazioni per ISCED 3, 4 e 5 (generale, professionale, indirizzo sconosciuto).
  • DROPEDUCREAS: motivo principale del mancato completamento, con cause finanziarie, preferenza per il lavoro, motivi legati al programma di istruzione, malattia o invalidità, responsabilità di cura, motivi familiari o personali e altri motivi.
  • MEDLEVQUAL: titoli di studio di livello medio, limitata a persone con età 15-34 anni e livello di istruzione pari o superiore a ISCED 5; distingue tra qualifica formale di orientamento professionale di livello ISCED 3 o 4 e qualifiche formali di orientamento generale solo di livello ISCED 3 o 4.

Le variabili sull’abbandono si applicano alle persone tra 15 e 34 anni; il livello non completato e le ragioni dell’interruzione sono rilevati solo per chi ha abbandonato la formazione o l’istruzione formale.

Conciliazione tra vita familiare e professionale

L’allegato contiene un insieme ampio di variabili sulla cura di figli, nipoti e familiari adulti e sui suoi effetti sull’attività lavorativa. In particolare:

  • CHCARRES: esistenza di regolari responsabilità di cura verso minori fino a 14 anni, distinguendo tra assenza di responsabilità, cura di figli propri o del/della partner conviventi o non conviventi, e cura di nipoti.
  • CHCARAGE: età del figlio o del nipote più piccolo di cui si è responsabili, limitata alla fascia 0-14.
  • CHCARUSE: fruizione di servizi di assistenza all’infanzia, con esito per tutti i figli, solo per alcuni o nessuno.
  • CHCAROBS: motivo principale della mancata fruizione dei servizi di assistenza all’infanzia, tra cui indisponibilità, costo, qualità/ostacoli, preferenze familiari o informali, figli autosufficienti e altri motivi personali.
  • ELCARRES: esistenza di responsabilità di cura verso familiari di almeno 15 anni malati, fragili o con disabilità, distinguendo tra partner e altri familiari, residenti o non residenti nella famiglia.
  • ELCARINT: intensità dell’assistenza ai familiari, misurata per fasce orarie settimanali da meno di 5 ore a 40 ore o più.
  • CAREFFEM: effetto delle responsabilità di cura sull’occupazione, includendo cambio di lavoro, assenza, riduzione dell’orario, lavoro a distanza, adattamento della programmazione, mansioni meno impegnative e altri adeguamenti.
  • WORKOBS: ostacolo principale alla conciliazione incontrato sul posto di lavoro, come orario lungo, programmazione imprevedibile, lavoro faticoso, spostamenti lunghi o altri ostacoli.
  • CHNUMBER: numero di figli propri allevati, con scala numerica da 0 a 98.
  • PARLEAV: ricorso al congedo per motivi familiari, distinguendo tra congedo di maternità/paternità, parentale, combinazione dei due e assenza di congedi.
  • PARLENG: durata del congedo per motivi familiari, da fino a 1 mese fino a più di 5 anni.

Le variabili sulla cura dei figli e dei familiari sono generalmente riferite alla popolazione tra 18 e 74 anni; quelle sul numero di figli e sul ricorso ai congedi hanno filtri più specifici, ad esempio persone tra 18 e 54 anni o persone occupate/ex occupate che hanno allevato almeno un figlio nel corso della vita.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto e fonte normativa

L’articolo 1 rinvia all’allegato per la descrizione dei set di dati relativi alle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro. Il fondamento giuridico è l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2019/1700.

Prime attuazioni e tempistica

Le variabili su "giovani nel mercato del lavoro" e su "livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione" sono previste per la prima attuazione nel 2024; quelle su "conciliazione tra vita familiare e professionale" per la prima attuazione nel 2025.

Contenuto tecnico dell’allegato

L’allegato definisce per ciascuna variabile: identificativo, nome, codici, etichette, filtri, etichette del filtro, set minimo di variabili e tipo di variabile. Sono inclusi, tra gli altri, indicatori su corrispondenza tra istruzione e lavoro, settore del titolo di studio, corrispondenza competenze-lavoro, abbandono formativo, motivi dell’abbandono, titoli di studio di livello medio e numerose variabili su responsabilità di cura, uso di servizi di assistenza all’infanzia, ostacoli alla conciliazione, numero di figli e ricorso/durata dei congedi familiari.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistiche europeemercato del lavoroistruzionepolitiche familiariraccolta e classificazione dei dati

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