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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/196

Regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione del 25 novembre 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna gli elenchi UE dei precursori di droghe soggetti a controllo, inserendo cinque sostanze nella categoria 1 e adeguando la classificazione tariffaria di ANPP e NPP. La modifica recepisce anche l’inclusione di tali sostanze nella tabella I della convenzione ONU del 1988 e risponde al rischio di diversione verso la produzione illecita di fentanil, anfetamina, metanfetamina e MDMA. L’intervento riguarda sia il commercio interno all’Unione sia quello con i paesi terzi.

Modifica gli elenchi delle sostanze classificate nei regolamenti sui precursori di droghe, includendo cinque nuove sostanze e aggiornando la classificazione tariffaria di ANPP e NPP.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici e alle autorità competenti nell’Unione europea che trattano precursori di droghe, sia nel commercio intra-UE sia nel commercio tra l’Unione e i paesi terzi. Incide in particolare sulle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, entrambe le discipline relative al controllo e monitoraggio dei precursori di droghe. L’effetto territoriale è unionale e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’applicazione decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica degli elenchi UE dei precursori di droghe

Il regolamento delegato (UE) 2023/196 interviene sui due principali atti dell’Unione in materia di precursori di droghe: il regolamento (CE) n. 273/2004, relativo al commercio all’interno dell’Unione, e il regolamento (CE) n. 111/2005, relativo al commercio tra l’Unione e i paesi terzi. L’obiettivo è rafforzare il controllo su alcune sostanze chimiche sempre più utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti, in coerenza con l’aggiornamento della convenzione ONU del 1988.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il fatto che le sostanze interessate sono state inserite nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope a seguito delle decisioni 65/4, 65/5 e 65/6 della Commissione Stupefacenti dell’ONU. Il provvedimento è giustificato dalla necessità di contrastare la diversione di sostanze verso la produzione di fentanil, anfetamina, metanfetamina e MDMA, tutte indicate come droghe di elevato impatto sanitario e sociale nell’Unione.

Ambito materiale dei controlli

I regolamenti modificati contengono elenchi di sostanze classificate soggette a misure armonizzate di controllo e monitoraggio. Tali elenchi sono suddivisi in categorie, con la categoria 1 sottoposta alle misure più rigorose. Il presente atto inserisce cinque nuove sostanze in tale categoria sia nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 sia nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005:

  • dietil (fenilacetetil) propandioato (DEPAPD), codice NC 2918 30 00, CAS 20320-59-6;
  • etil 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato), codice NC 2932 99 00, CAS 28578-16-7;
  • N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP), codice NC 2933 39 99, CAS 23056-29-3;
  • terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato (1-boc-4-AP), codice NC 2933 39 99, CAS 125541-22-2;
  • N-fenil-N-(piperidin-4-il)propanammide (norfentanil), codice NC 2933 39 99, CAS 1609-66-1.

Ragioni della classificazione in categoria 1

La Commissione spiega che 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanil sono strettamente collegati alla sintesi del fentanil e dei suoi analoghi, mentre DEPAPD e PMK etil glicidato sono precursori di sostanze usate per produrre anfetamina, metanfetamina e MDMA. Le cinque sostanze non presentano, secondo il testo, produzioni, commerci o usi leciti noti, se non per ricerca; per questo la loro inclusione nella categoria 1 è considerata proporzionata e idonea a prevenire l’uso illecito senza generare oneri amministrativi rilevanti.

Rettifica delle voci ANPP e NPP

Oltre all’inserimento delle nuove sostanze, il regolamento adegua le voci già esistenti di ANPP e NPP. In particolare, le denominazioni NC e i codici NC vengono aggiornati in conseguenza della riclassificazione tariffaria effettuata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832:

  • ANPP è indicata come "N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina" con codice NC 2933 36 00 e CAS 21409-26-7;
  • NPP è indicata come "1-(2-feniletil)piperidin-4-one" con codice NC 2933 37 00 e CAS 39742-60-4.

Effetti giuridici e applicazione

L’atto modifica direttamente gli allegati dei due regolamenti di base mediante allegati specifici del regolamento delegato. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna gli elenchi di sostanze soggette a controllo e monitoraggio, con effetto immediato nell’ordinamento degli Stati membri una volta decorso il termine di vacatio di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Inserimento di nuove sostanze nella categoria 1

Vengono aggiunti all’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e all’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella categoria 1, i seguenti precursori: dietil (fenilacetetil) propandioato (DEPAPD), etil 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato), N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP), terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato (1-boc-4-AP) e N-fenil-N-(piperidin-4-il)propanammide (norfentanil).

Aggiornamento delle voci ANPP e NPP

Per le sostanze già classificate 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP) vengono rettificate le denominazioni NC e i codici NC: ANPP diventa "N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina" con codice NC 2933 36 00, mentre NPP diventa "1-(2-feniletil)piperidin-4-one" con codice NC 2933 37 00. I numeri CAS restano rispettivamente 21409-26-7 e 39742-60-4.

Motivazione della classificazione

La Commissione evidenzia che 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanil sono precursori utili alla produzione di fentanil e analoghi, mentre DEPAPD e PMK etil glicidato sono precursori rispettivamente di P-2-P/BMK e di PMK, con impiego nella fabbricazione di anfetamina, metanfetamina e MDMA. Le cinque sostanze risultano prive di usi leciti noti, salvo ricerca, e sono state già individuate a livello ONU nella tabella I della convenzione del 1988.

Tecnica normativa e coordinamento con altri atti

Il regolamento modifica con un unico atto delegato i due regolamenti settoriali sui precursori di droghe, poiché essi attuano congiuntamente la convenzione ONU del 1988. La scelta mira a rafforzare controllo e monitoraggio senza imporre oneri amministrativi supplementari significativi a operatori e autorità competenti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprecursori di droghecontrolli doganalisalute pubblicasicurezzacommercio internazionale

Testo integrale

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