Regolamento (UE) 2022/2315
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2315 della Commissione del 25 novembre 2022 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio heptamaloxyloglucan, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’heptamaloxyloglucan come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione prende atto delle conclusioni EFSA e stabilisce che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione, inclusi quelli relativi all’interferenza endocrina. Contestualmente, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate e fissare la nuova scadenza al 28 febbraio 2038.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio heptamaloxyloglucan e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel settore dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva heptamaloxyloglucan, impiegata in prodotti fitosanitari autorizzati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, i richiedenti/autorizzati e le autorità competenti nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive. Ha applicazione diretta negli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° marzo 2023. Non disciplina in generale tutti i prodotti fitosanitari, ma specificamente l’approvazione e le condizioni di inserimento della sostanza attiva heptamaloxyloglucan.
Rinnovo dell’approvazione dell’heptamaloxyloglucan come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2315 della Commissione rinnova l’approvazione dell’heptamaloxyloglucan nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura si fonda sulla valutazione scientifica svolta nel procedimento di rinnovo e recepisce le conclusioni dell’EFSA, che confermano la soddisfazione dei criteri di approvazione e l’assenza di profili di interferenza endocrina rilevanti.
Contesto normativo e procedimento di rinnovo
La sostanza attiva heptamaloxyloglucan era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per effetto della direttiva 2010/14/UE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione sarebbe scaduta il 31 maggio 2023; la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con successiva trasmissione dei fascicoli supplementari e del progetto di rapporto valutativo da parte dello Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore.
Valutazione scientifica e conclusioni EFSA
L’EFSA ha reso pubbliche le informazioni pertinenti e, dopo consultazione del richiedente e degli Stati membri, ha trasmesso alla Commissione il 2 marzo 2022 le proprie conclusioni. Dalle valutazioni emerge che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente heptamaloxyloglucan, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Inoltre, con riferimento ai criteri relativi alle proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, è stato ritenuto altamente improbabile che la sostanza presenti attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica o steroidogenica.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione conclude che l’heptamaloxyloglucan rientra nella categoria delle sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento evidenzia che la sostanza non è potenzialmente pericolosa, soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, e si trova naturalmente come componente delle piante e del suolo. In ragione della prevedibile esposizione trascurabile rispetto a quella naturale, la Commissione ritiene opportuno rinnovarne l’approvazione come sostanza a basso rischio.
Durata dell’approvazione, identificazione della sostanza e impurità rilevanti
L’allegato I del regolamento contiene i dati identificativi della sostanza: nome comune heptamaloxyloglucan, numero CAS 870721-81-6, numero CIPAC 851 e denominazione IUPAC completa. La sostanza è approvata con purezza minima pari a 780 g/kg. È inoltre indicata un’impurezza con rischio tossicologico e ambientale, la patulina, che nel materiale tecnico non deve superare 50 μg/kg. La data di approvazione è il 1° marzo 2023 e la scadenza è fissata al 28 febbraio 2038.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Per effetto del rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene aggiornato. In particolare, nella parte A viene soppressa la voce 298 relativa all’heptamaloxyloglucan e, nella parte D, viene inserita una nuova voce corrispondente alla sostanza, con le medesime specifiche tecniche e il medesimo periodo di approvazione. Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni del rapporto di riesame, in particolare le appendici I e II.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Benché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/814 avesse prorogato l’approvazione fino al 31 maggio 2023, la presente misura si applica dal 1° marzo 2023, in quanto la decisione di rinnovo è stata adottata prima della scadenza prorogata.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo decorre dal 1° marzo 2023 e la nuova scadenza dell’approvazione è fissata al 28 febbraio 2038.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione qualifica l’heptamaloxyloglucan come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo che non sia una sostanza potenzialmente pericolosa e che soddisfi le condizioni dell’allegato II, punto 5. Il regolamento precisa che l’ulteriore esposizione di esseri umani, animali e ambiente è trascurabile rispetto a quella naturale.
Valutazione scientifica e interferenza endocrina
Sulla base delle conclusioni dell’EFSA del 2 marzo 2022, la sostanza è ritenuta conforme ai criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È inoltre escluso che debba essere considerata interferente endocrino, con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica o steroidogenica.
Condizioni specifiche e impurità
Per la sostanza tecnica è prevista una purezza minima di 780 g/kg. È indicata come impurità di rilievo tossicologico e ambientale la patulina, che non deve superare 50 μg/kg nel materiale tecnico.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 298 relativa all’heptamaloxyloglucan e nella parte D è inserita una nuova voce con i dati identificativi, la data di approvazione al 1° marzo 2023 e la scadenza al 28 febbraio 2038.
Rinvio al rapporto di riesame
Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’heptamaloxyloglucan, in particolare delle appendici I e II.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È precisato che, nonostante la proroga del periodo di approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/814 fino al 31 maggio 2023, il presente regolamento si applica già dal 1° marzo 2023 perché la decisione sul rinnovo è intervenuta prima di tale data.
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