Regolamento (UE) 2022/2314
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2314 della Commissione del 25 novembre 2022 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del microrganismo Pythium oligandrum ceppo M1 come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco delle approvazioni pregresse alla parte relativa alle sostanze rinnovate e fissando la nuova scadenza al 28 febbraio 2038. La Commissione impone inoltre condizioni specifiche di valutazione e misure di attenuazione dei rischi, con particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1, utilizzata in prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e incide sulla disciplina dell’approvazione delle sostanze attive a livello UE. Rileva per gli Stati membri nell’esame delle domande di autorizzazione dei prodotti contenenti tale microrganismo, per i richiedenti/titolari di autorizzazioni e per gli operatori e lavoratori esposti durante l’uso dei prodotti. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; decorre dal 1° marzo 2023, con entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina altri usi della sostanza al di fuori del settore fitosanitario.
Rinnovo dell’approvazione di Pythium oligandrum ceppo M1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2314 rinnova l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La Commissione adotta il provvedimento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di rinnovo svolta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore, dell’EFSA e del richiedente.
Dai considerando emerge che la sostanza era già approvata come microrganismo iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione in scadenza al 30 aprile 2023 viene rinnovata perché, per almeno alcuni impieghi rappresentativi, risultano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della procedura di rinnovo
La procedura di rinnovo si è sviluppata secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha presentato nei termini la domanda e i fascicoli supplementari; lo Stato membro relatore ha predisposto il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, trasmesso all’EFSA e alla Commissione il 26 settembre 2018. L’EFSA ha poi consultato il richiedente, gli Stati membri e il pubblico, e ha comunicato le sue conclusioni l’8 ottobre 2020.
Successivamente la Commissione ha esaminato le osservazioni del richiedente e ha presentato al comitato permanente una relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento. Il rinnovo è stato adottato prima della scadenza prorogata disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/378, motivo per cui il nuovo regolamento si applica dal 1° marzo 2023.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti contenenti la sostanza
Pur rinnovando l’approvazione, il regolamento introduce condizioni specifiche da considerare nelle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Pythium oligandrum ceppo M1. Gli Stati membri, nella valutazione delle domande di autorizzazione, devono prestare particolare attenzione:
- alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;
- alla protezione degli operatori e dei lavoratori.
La Commissione segnala che i microrganismi possono essere potenziali sensibilizzanti e che non possono essere esclusi effetti fisici sul sistema respiratorio dovuti ai residui del terreno di coltura e ai coformulanti nel prodotto antiparassitario microbico (MPCP). Per questo le condizioni d’impiego devono includere misure di mitigazione del rischio, in particolare adeguati dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie.
Modifiche dell’elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. La voce relativa a Pythium oligandrum ceppo M1 è soppressa dalla parte A e inserita nella parte B come nuova voce 155, con:
- data di approvazione: 1° marzo 2023;
- scadenza dell’approvazione: 28 febbraio 2038.
Restano richiamate le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II, come base per l’attuazione dei principi uniformi di valutazione di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° marzo 2023. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 secondo le condizioni indicate nell’allegato I. La decisione si fonda sulla verifica che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, risultano soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Condizioni specifiche e attenzione rafforzata
Negli allegati è previsto che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri tengano conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. In sede di valutazione delle domande di autorizzazione deve essere prestata particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico commercializzato e alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto dei possibili effetti di sensibilizzazione e di possibili effetti fisici sul sistema respiratorio.
Misure di mitigazione del rischio
Le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi, tra cui adeguati dispositivi di protezione individuale e protezione delle vie respiratorie per gli operatori che utilizzano prodotti contenenti Pythium oligandrum ceppo M1.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: nella parte A la voce 202 relativa a Pythium oligandrum ceppo M1 è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce 155 con data di approvazione 1° marzo 2023 e scadenza 28 febbraio 2038.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 1° marzo 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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