Regolamento (UE) 2022/2316
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2316 della Commissione del 25 novembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito importare specifiche partite avicole e carni fresche, escludendo le aree interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per proteggere lo stato sanitario dell’Unione. Le modifiche riguardano sia il pollame e il materiale germinale, sia le carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna, e si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento degli elenchi UE delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in risposta a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Incide sugli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con riferimento alle zone soggette a restrizioni istituite a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli elenchi UE per importazioni avicole da Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2316 interviene sul sistema UE di autorizzazione all’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare rapidamente gli elenchi delle zone abilitate all’importazione alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, che disciplinano le condizioni di ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Si inserisce inoltre nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per tali partite, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi delle zone autorizzate.
Motivi dell’intervento
Dai considerando emerge che Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno notificato numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati con analisi RT-PCR tra fine settembre e metà novembre 2022. Le autorità veterinarie dei tre Paesi hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km e misure di abbattimento totale per limitare la diffusione del virus. Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione ha ritenuto che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non dovesse più essere autorizzato per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Ambito delle modifiche introdotte
Le modifiche riguardano due insiemi di allegati del regolamento 2021/404:
- l’allegato V, relativo alle partite di pollame e al materiale germinale di pollame;
- l’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per ciascuno dei tre Paesi sono aggiunte nuove zone geografiche, identificate con codici specifici (CA-2.112 a CA-2.145, GB-2.223 a GB-2.261, US-2.324 a US-2.349), con l’indicazione dei prodotti per i quali l’ingresso resta autorizzato o è escluso secondo la classificazione dell’allegato. Nel caso del Canada, le descrizioni territoriali richiamano province, comuni coinvolti e distinzioni tra zone di protezione di 3 km e zone di sorveglianza di 10 km; per Regno Unito e Stati Uniti sono indicati cerchi di raggio 10 km centrati su specifiche coordinate geografiche.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore import/export e per i professionisti che assistono imprese alimentari e agroalimentari, il regolamento comporta la necessità di verificare, prima dell’immissione in libera pratica, se la partita provenga da una zona ancora autorizzata o da una zona ora sottoposta a restrizione. Il controllo va effettuato sia per il pollame e il materiale germinale, sia per le carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna.
Entrata in vigore
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La Commissione evidenzia espressamente l’urgenza dell’intervento, data la gravità del rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone che gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 siano modificati secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Si tratta degli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Aggiornamento delle zone autorizzate per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Nell’allegato sono inserite nuove zone per Canada (CA-2.112 a CA-2.145), Regno Unito (GB-2.223 a GB-2.261) e Stati Uniti (US-2.324 a US-2.349), con specificazione dei prodotti consentiti o sospesi per ciascuna zona. Le zone elencate riflettono i focolai notificati e le misure di contenimento adottate dai paesi terzi.
Restrizioni derivanti da influenza aviaria ad alta patogenicità
I considerando indicano che, a seguito di 34 focolai in Canada, 39 nel Regno Unito e 26 negli Stati Uniti, confermati con RT-PCR tra settembre e novembre 2022, le autorità competenti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km e praticato l’abbattimento totale. La Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non dovrebbe più essere autorizzato.
Aggiornamento delle descrizioni territoriali delle zone
Per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti vengono dettagliate le nuove zone mediante indicazione di province, contee o county, coordinate geografiche e, in alcuni casi, comuni interessati e raggio della zona di protezione/sorveglianza (ad esempio 3 km e 10 km per il Canada; cerchi di raggio 10 km per Regno Unito e Stati Uniti).
Entrata in vigore e applicazione urgente
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta è giustificata dal grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
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