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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2931

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2931 della Commissione, del 27 novembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus, Prunus pseudocerasus e Prunus spinosa originarie del Regno Unito e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di tali piante da impianto

Normativa europea32024R2931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua la disciplina fitosanitaria UE per alcune piante da impianto di Prunus originarie del Regno Unito sulla base di pareri scientifici EFSA e di una valutazione del rischio ritenuto accettabile con misure adeguate. Da un lato, esclude tali piante dall’elenco delle piante ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019; dall’altro, introduce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 prescrizioni specifiche per la loro importazione nell’Unione. Le nuove misure riguardano, in particolare, dichiarazioni ufficiali, ispezioni pre-esportazione e requisiti sui certificati fitosanitari per prevenire la diffusione di organismi nocivi pertinenti.

Modifica gli elenchi e le prescrizioni fitosanitarie UE per alcune piante da impianto di Prunus originarie del Regno Unito, rimuovendole dalla categoria "alto rischio" e introducendo misure di importazione specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle introduzioni nell’Unione di determinate piante da impianto e materiale di propagazione del genere Prunus originarie del Regno Unito, con esclusione dell’Irlanda del Nord per effetto del Quadro di Windsor richiamato nel regolamento. In particolare riguarda Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus, Prunus pseudocerasus e Prunus spinosa, in specifiche forme e dimensioni indicate negli allegati; non incide sulle altre voci di Prunus già escluse o su piante di diversa origine geografica. Si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle misure fitosanitarie per alcune piante da impianto di Prunus originarie del Regno Unito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2931 modifica la disciplina UE sulle piante ad alto rischio e sulle condizioni fitosanitarie di importazione per alcune piante da impianto di Prunus provenienti dal Regno Unito. La Commissione interviene sulla base di pareri scientifici EFSA e della conclusione che il rischio fitosanitario può essere ridotto a un livello accettabile mediante misure specifiche.

Contesto e base scientifica

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019, (UE) 2020/1213 e (UE) 2019/2072. I considerando richiamano due domande di esportazione presentate dal Regno Unito il 31 marzo 2023 e il 9 giugno 2023, supportate dai relativi fascicoli tecnici, nonché i pareri EFSA del 23 maggio 2024 e del 19 giugno 2024.

Ambito materiale delle piante interessate

Le piante interessate sono, in sintesi:

  • Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus, in varie forme di piante da impianto;
  • occhi/le marze di Prunus spinosa di massimo un anno, con diametro massimo di 12 mm;
  • piante da impianto di Prunus spinosa di massimo sette anni, non innestate, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto. La Commissione precisa, in coerenza con il Quadro di Windsor, che i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord ai fini del presente atto.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Nel relativo allegato, la voce "Prunus L." viene sostituita e sono espressamente escluse dall’elenco ad alto rischio le seguenti merci originarie del Regno Unito:

  • piante da impianto di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus;
  • occhi/le marze di massimo un anno di Prunus spinosa, con diametro massimo di 12 mm;
  • piante da impianto di massimo sette anni, non innestate, di Prunus spinosa, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto. Restano inoltre confermate le altre esclusioni già presenti nella voce Prunus L. relative a Prunus domestica dall’Ucraina e a talune talee e piante di Prunus provenienti dalla Turchia.

Nuove prescrizioni per l’importazione nell’Unione

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, inserendo nuove voci con codici NC ex 0602 10 90, ex 0602 20 20, ex 0602 20 80, ex 0602 90 45, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48. Le nuove prescrizioni si applicano alle merci originarie del Regno Unito e prevedono, per Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus, una dichiarazione ufficiale articolata su quattro elementi:

  • assenza di Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens;
  • sito di produzione risultato indenne in ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;
  • sistema di pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine per evitare la presenza di Colletotrichum aenigma prima dell’introduzione in ciascun sito di produzione;
  • ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, con campionamento idoneo a rilevare almeno un’infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 % per Eulecanium excrescens, e ispezione ufficiale con campionamento casuale e prove sulle piante per Colletotrichum aenigma. Inoltre, sui certificati fitosanitari deve comparire nella "Dichiarazione supplementare" la frase "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione" e l’indicazione dei siti di produzione registrati.

Prescrizioni specifiche per Prunus spinosa

Per gli occhi/le marze e per le piante da impianto di Prunus spinosa interessati, il regolamento richiede una dichiarazione ufficiale che attesti:

  • l’assenza di Eulecanium excrescens nelle piante;
  • l’assenza dell’organismo nocivo nel sito di produzione a seguito di ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;
  • l’ispezione ufficiale della partita immediatamente prima dell’esportazione, con un campionamento tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 %. Anche per queste merci il certificato fitosanitario deve includere la medesima dichiarazione supplementare e l’indicazione dei siti di produzione registrati.

Considerazioni sugli organismi nocivi richiamati

Nei considerando la Commissione distingue tra organismi nocivi già regolamentati e organismi ancora non inseriti negli elenchi pertinenti del regolamento (UE) 2019/2072. In particolare, viene osservato che:

  • Bemisia tabaci (popolazioni europee) figura nell’elenco delle zone protette;
  • Scirtothrips dorsalis figura tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
  • Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus figurano tra gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione;
  • Takahashia japonica non richiede, allo stato, prescrizioni di importazione specifiche;
  • Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens richiedono ulteriori valutazioni di rischio nel contesto del regolamento (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti vincolanti nella sua interezza.

Disposizioni principali

Base scientifica e valutazione del rischio

Il regolamento si fonda sui pareri EFSA del 23 maggio 2024 e del 19 giugno 2024, relativi rispettivamente a Prunus avium e a Prunus spinosa originarie del Regno Unito. Gli organismi nocivi pertinenti individuati comprendono, per Prunus avium, Bemisia tabaci (popolazioni europee), Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens, Scirtothrips dorsalis, Takahashia japonica, Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus; per Prunus spinosa, Bemisia tabaci (popolazioni europee), Eulecanium excrescens e Scirtothrips dorsalis. La Commissione conclude che il rischio fitosanitario è ridotto a un livello accettabile se sono applicate misure adeguate.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato: la voce generale relativa a Prunus L. viene sostituita e viene aggiunta l’esclusione per le piante da impianto di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus originarie del Regno Unito, nonché per gli occhi/le marze di massimo un anno di Prunus spinosa con diametro massimo di 12 mm e per le piante da impianto di massimo sette anni, non innestate, di Prunus spinosa con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, anch’esse originarie del Regno Unito.

Prescrizioni fitosanitarie per l’importazione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con nuove voci per le piante di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus, nonché per gli occhi/le marze e le piante da impianto di Prunus spinosa sopra indicate. Per tali merci sono previste prescrizioni specifiche basate su dichiarazioni ufficiali, ispezioni ufficiali del sito di produzione e ispezioni delle partite immediatamente prima dell’esportazione, con campionamenti idonei a rilevare almeno un livello di infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 %.

Requisiti documentali sui certificati fitosanitari

Per le piante di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus, i certificati fitosanitari devono riportare nella rubrica "Dichiarazione supplementare" la frase: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione" e l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati. Lo stesso requisito documentale si applica alle piante e al materiale di Prunus spinosa interessati.

Misure specifiche per Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens

Per le piante di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus, le misure richiedono che le piante e i siti di produzione risultino indenni da Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens, che gli attrezzi e le macchine siano puliti e disinfettati prima dell’ingresso in ciascun sito e che le partite siano ispezionate ufficialmente prima dell’esportazione per entrambi gli organismi nocivi. Per Prunus spinosa, le prescrizioni riguardano invece Eulecanium excrescens, con controlli sul sito di produzione e sulla partita prima dell’esportazione.

Aggiornamento del quadro regolatorio relativo agli organismi nocivi

Il regolamento richiama il fatto che Bemisia tabaci (popolazioni europee) è già rilevante per le zone protette, Scirtothrips dorsalis è già nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, mentre Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus sono ora nella categoria degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione. Takahashia japonica non richiede prescrizioni specifiche di importazione secondo la Commissione. Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens restano invece oggetto di un’esigenza di ulteriore valutazione di rischio nel quadro del regolamento (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesalute delle piantefitosanitarioimportazioniagricolturaregolazione dei rischi

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