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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3012

Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti

Normativa europea32024R3012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro volontario dell’Unione per certificare taluni assorbimenti di carbonio e riduzioni delle emissioni dal suolo, con l’obiettivo di rafforzare la credibilità, la trasparenza e la tracciabilità delle attività di rimozione del carbonio. La disciplina è costruita attorno a criteri di qualità stringenti: quantificazione del beneficio netto, addizionalità, monitoraggio, responsabilità per le inversioni e requisiti minimi di sostenibilità. Sono previsti sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione, organismi di certificazione indipendenti, registri interoperabili e, in prospettiva, un registro dell’Unione.

Istituzione di un quadro volontario di certificazione UE per assorbimenti permanenti di carbonio, carboniocoltura e stoccaggio del carbonio nei prodotti, con regole su qualità, verifica, registri e riconoscimento dei sistemi di certificazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività svolte nell’Unione da gestori o gruppi di gestori che generano assorbimenti permanenti di carbonio, assorbimenti temporanei tramite carboniocoltura, stoccaggio del carbonio nei prodotti o riduzioni delle emissioni dal suolo. Il regolamento disciplina i criteri di qualità, la certificazione di conformità, i controlli di terzi, il funzionamento dei sistemi di certificazione, il rilascio e l’uso delle unità certificate e la tenuta dei registri. Sono esclusi dall’ambito di applicazione, in linea generale, le emissioni già disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, salvo la certificazione della cattura e dello stoccaggio delle emissioni di CO2 derivanti da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

Regolamento (UE) 2024/3012: quadro di certificazione dell’Unione per assorbimenti di carbonio e carboniocoltura

Il regolamento istituisce un quadro volontario armonizzato per certificare assorbimenti permanenti di carbonio, carboniocoltura e stoccaggio del carbonio nei prodotti, con l’obiettivo di sostenere la neutralità climatica dell’Unione e ridurre il rischio di ecologismo di facciata. La disciplina si fonda su criteri di qualità rigorosi, su controlli indipendenti e su regole comuni per registri, unità certificate e riconoscimento dei sistemi di certificazione.

Finalità e rapporto con altri atti dell’Unione

La finalità dichiarata è favorire lo sviluppo di assorbimenti di alta qualità e di riduzioni delle emissioni dal suolo, in integrazione con le riduzioni delle emissioni in tutti i settori e in coerenza con il regolamento (UE) 2021/1119 sulla neutralità climatica. Il regolamento opera senza pregiudicare, in generale, la direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS, salvo la specifica ipotesi della cattura e dello stoccaggio di CO2 derivante da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa conformi ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni della direttiva (UE) 2018/2001.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il quadro riguarda gestori e gruppi di gestori che svolgono nell’Unione attività idonee a generare assorbimenti permanenti, assorbimenti temporanei tramite carboniocoltura, stoccaggio del carbonio nei prodotti o riduzioni delle emissioni dal suolo. L’ambito comprende anche il funzionamento dei sistemi di certificazione, l’accreditamento e il riconoscimento degli organismi di certificazione, il rilascio e l’uso delle unità certificate e i registri di certificazione. Sono esclusi, come regola generale, i settori già coperti dall’ETS, ferma la deroga specifica già indicata per la CO2 da biomasse sostenibili.

Definizioni e tipologie di attività

L’articolo 2 distingue tra assorbimento del carbonio, riduzione delle emissioni dal suolo, assorbimento permanente del carbonio, carboniocoltura e stoccaggio del carbonio nei prodotti. Le attività devono consistere in pratiche o processi che catturano carbonio atmosferico o biogenico e lo immagazzinano in serbatoi geologici, terrestri, oceanici o in prodotti di lunga durata, oppure che riducono le emissioni dai comparti di carbonio biogenici o dai suoli agricoli. Sono inoltre definiti gestore, gruppo di gestori, periodo di attività e periodo di monitoraggio, nonché le diverse unità certificate, che corrispondono a una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto certificato.

Criteri di qualità: quantificazione, addizionalità, permanenza e sostenibilità

La certificazione è subordinata al rispetto dei criteri di qualità di cui agli articoli 4-7. La quantificazione del beneficio netto avviene in due fasi: confronto con un livello di riferimento e sottrazione delle emissioni associate dirette e indirette, con formule specifiche per assorbimenti permanenti, carboniocoltura, riduzioni delle emissioni dal suolo e stoccaggio nei prodotti. I livelli di riferimento devono essere normalizzati e rappresentativi delle prestazioni standard in condizioni comparabili; solo in casi giustificati si usa un livello specifico per attività.

L’addizionalità è un requisito autonomo: l’attività deve andare oltre gli obblighi normativi e deve necessitare dell’incentivo della certificazione per essere finanziariamente sostenibile. Quanto alla permanenza, il regolamento impone monitoraggio e meccanismi di responsabilità per le inversioni; per la carboniocoltura e per lo stoccaggio nei prodotti le unità scadono alla fine del periodo di monitoraggio, salvo estensione o dimostrazione del mantenimento dello stoccaggio. Sul piano ambientale, le attività non devono arrecare danno significativo e devono poter produrre benefici collaterali, con un requisito minimo specifico per la carboniocoltura in materia di biodiversità, ecosistemi e salute del suolo.

Metodologie di certificazione e priorità della Commissione

La Commissione deve adottare atti delegati con metodologie di certificazione dettagliate per ciascun tipo di attività, sulla base degli elementi indicati nell’allegato I. Le metodologie devono disciplinare il calcolo dei livelli di riferimento, degli assorbimenti, delle emissioni associate, delle incertezze, dell’addizionalità, del monitoraggio, delle responsabilità, dei requisiti minimi di sostenibilità e della comunicazione dei benefici collaterali.

Nella prima fase la Commissione deve dare priorità alle attività più mature o con maggiori benefici collaterali, nonché a quelle già coperte in parte da normativa UE pertinente; per la carboniocoltura vanno privilegiate le attività che contribuiscono alla gestione sostenibile di suoli agricoli, foreste e ambiente marino, mentre per lo stoccaggio nei prodotti la priorità va ai prodotti da costruzione a base di legno e a base biologica. Le metodologie devono inoltre evitare domanda insostenibile di biomassa e garantire l’uso a cascata della biomassa.

Procedura di certificazione e controlli indipendenti

L’operatore presenta domanda a un sistema di certificazione e, una volta accettata, trasmette un piano dell’attività e un piano di monitoraggio. L’organismo di certificazione effettua un controllo iniziale e, poi, controlli di ricertificazione almeno ogni cinque anni o più frequentemente se previsto dalla metodologia. Se la conformità è confermata, rilascia un certificato di conformità e, in fase di ricertificazione, un certificato aggiornato; solo su tale base possono essere rilasciate le unità certificate.

Gli organismi di certificazione devono essere accreditati o riconosciuti, indipendenti giuridicamente e finanziariamente dal gestore e vigilati dagli Stati membri. I sistemi di certificazione, a loro volta, devono operare con norme e procedure trasparenti, disciplinare reclami e ricorsi, pubblicare le tariffe e rendere pubblici gli elenchi degli organismi di certificazione designati.

Registri, unità certificate e prevenzione del doppio conteggio

Il regolamento prevede un registro dell’Unione da istituire entro il 27 dicembre 2028, che dovrà contenere informazioni dettagliate sul processo di certificazione e sulle unità emesse, ritirate, scadute o cancellate. Fino a tale data, i sistemi di certificazione devono tenere registri interoperabili. Le unità certificate non possono essere rilasciate più di una volta né utilizzate simultaneamente da più soggetti; le diverse categorie di unità restano separate tra loro.

Per le unità di carboniocoltura e di stoccaggio nei prodotti, la scadenza coincide con la fine del periodo di monitoraggio, salvo estensione. Il registro è finanziato da tariffe annuali a carico degli utenti e la Commissione può stabilire requisiti tecnici, regole di funzionamento e criteri per determinare le tariffe mediante atti delegati e atti di esecuzione.

Riconoscimento dei sistemi di certificazione e trasparenza

Il gestore può avvalersi solo di sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione con decisione pubblicata nel registro dell’Unione e valida al massimo cinque anni. La Commissione può revocare il riconoscimento se il sistema non rispetta le regole tecniche. I sistemi riconosciuti devono presentare una relazione annuale entro il 30 aprile, includendo eventuali casi di frode e i provvedimenti correttivi adottati; la Commissione rende tali relazioni pubbliche, integralmente o in forma aggregata se necessario.

Deleghe, comitato e riesame futuro

La Commissione dispone di ampie deleghe per definire metodologie, regole sul registro e modifiche degli allegati. La delega decorre dal 26 dicembre 2024, è a tempo indeterminato ed è revocabile dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Per gli atti di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici.

Il regolamento deve essere riesaminato entro il 27 dicembre 2027 e successivamente dopo ogni bilancio globale dell’Accordo di Parigi. Entro il 31 luglio 2026 la Commissione deve inoltre valutare l’eventuale inclusione delle riduzioni delle emissioni da fermentazione enterica e gestione del letame, nonché i requisiti necessari per un eventuale allineamento all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi e alle migliori pratiche internazionali. Lo stesso riesame dovrà considerare anche l’impatto sull’uso della biomassa, sulla sicurezza alimentare, sulla speculazione fondiaria e sul costo della certificazione.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e esclusione ETS

L’articolo 1 istituisce un quadro volontario UE per la certificazione di assorbimenti permanenti di carbonio, carboniocoltura e stoccaggio del carbonio nei prodotti, al fine di sostenere gli obiettivi climatici dell’Unione e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Il regolamento non si applica alle emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, salvo la cattura e lo stoccaggio di CO2 derivante da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa che rispettano i criteri della direttiva (UE) 2018/2001 e gli atti di esecuzione previsti dalla direttiva ETS.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, assorbimento del carbonio, riduzione delle emissioni dal suolo, attività, gestore, gruppo di gestori, periodo di attività, periodo di monitoraggio, assorbimento permanente del carbonio, carboniocoltura, stoccaggio del carbonio nei prodotti, organismo di certificazione, sistema di certificazione, certificato di conformità e le diverse unità certificate (unità di assorbimento permanente, di sequestro tramite carboniocoltura, di stoccaggio nei prodotti e di riduzione delle emissioni dal suolo).

Ammissibilità alla certificazione

L’articolo 3 subordina l’ammissibilità alla certificazione a due condizioni cumulative: l’assorbimento o la riduzione devono derivare da un’attività conforme ai criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7 e devono essere verificati in modo indipendente ai sensi dell’articolo 9.

Quantificazione del beneficio netto

L’articolo 4 impone una quantificazione in due fasi del beneficio netto: confronto con un livello di riferimento e sottrazione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra associate all’attività. Sono previste formule distinte per assorbimenti permanenti, carboniocoltura, riduzioni delle emissioni dal suolo e stoccaggio nei prodotti, con obbligo di considerare le incertezze in modo conservativo, di utilizzare metodologie scientificamente solide e, ove possibile, dati di livello 3 IPCC. I livelli di riferimento devono essere normalizzati e altamente rappresentativi; in mancanza, è ammesso un livello di riferimento specifico per attività.

Addizionalità

L’articolo 5 richiede che ogni attività sia addizionale: deve andare oltre gli obblighi normativi dell’Unione e nazionali a carico del singolo gestore e deve necessitare dell’incentivo economico della certificazione per essere finanziariamente sostenibile. Quando si applicano livelli di riferimento normalizzati, l’addizionalità si presume soddisfatta; con livelli di riferimento specifici per attività, deve essere dimostrata secondo la metodologia applicabile.

Stoccaggio, monitoraggio e responsabilità

L’articolo 6 impone al gestore di dimostrare che il carbonio è stoccato permanentemente o a lungo termine e prevede norme di monitoraggio e meccanismi di responsabilità per le inversioni. Per assorbimenti permanenti e carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, le norme sono allineate rispettivamente alla direttiva 2009/31/CE e all’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE. Per carboniocoltura e stoccaggio nei prodotti, la disciplina è rimessa alle metodologie di certificazione, che possono includere riserve collettive e assicurazione anticipata. Le unità da carboniocoltura e da prodotti scadono alla fine del periodo di monitoraggio, salvo prolungamento e monitoraggio continuo.

Requisiti di sostenibilità

L’articolo 7 richiede che le attività non arrechino danno significativo all’ambiente e possano generare benefici collaterali su clima, adattamento, acque, economia circolare, inquinamento e biodiversità. La carboniocoltura deve generare almeno un beneficio collaterale per biodiversità, ecosistemi e salute del suolo. Le metodologie di certificazione devono fissare requisiti minimi di sostenibilità coerenti, ove opportuno, con il principio DNSH e con i criteri della direttiva (UE) 2018/2001 per le biomasse. I benefici collaterali ulteriori possono essere comunicati e incentivati.

Metodologie di certificazione delegate

L’articolo 8 affida alla Commissione l’adozione di atti delegati per definire metodologie di certificazione per ciascuna attività, secondo gli elementi dell’allegato I. La Commissione deve dare priorità alle attività più mature o con maggiori benefici collaterali, incluse quelle di carboniocoltura per suoli, foreste e ambiente marino, e ai prodotti da costruzione a base di legno e biologica. Le metodologie devono garantire solidità, trasparenza, tutela della biodiversità, sicurezza alimentare, prevenzione della speculazione fondiaria, sostenibilità della biomassa, uso a cascata e meccanismi efficaci per affrontare le inversioni.

Certificazione di conformità e ricertificazione

L’articolo 9 prevede che il gestore o il gruppo di gestori presenti domanda a un sistema di certificazione e, una volta accettata, trasmetta un piano dell’attività e un piano di monitoraggio. L’organismo di certificazione effettua un controllo iniziale e, almeno ogni cinque anni o più spesso se previsto, un controllo di ricertificazione; in esito rilascia il certificato di conformità e, se del caso, quello aggiornato. La Commissione adotta atti di esecuzione sulla struttura e il formato dei piani e delle relazioni di controllo.

Organismi di certificazione indipendenti

L’articolo 10 richiede che gli organismi di certificazione siano accreditati o riconosciuti da autorità competenti, giuridicamente e finanziariamente indipendenti dal gestore e operanti nell’interesse pubblico. Gli Stati membri vigilano sul loro funzionamento e informano la Commissione di eventuali non conformità.

Sistemi di certificazione

L’articolo 11 stabilisce che i gestori possono avvalersi solo di sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione. I sistemi devono operare con norme e procedure affidabili e trasparenti, includere gestione reclami e ricorsi, pubblicare tariffe, designare e formare gli organismi di certificazione, e pubblicare annualmente l’elenco degli organismi designati. La Commissione adotta regole tecniche armonizzate tramite atti di esecuzione.

Registro dell’Unione e registri di certificazione

L’articolo 12 impone alla Commissione di istituire entro il 27 dicembre 2028 un registro dell’Unione per garantire pubblicità, tracciabilità e prevenzione del doppio conteggio; fino ad allora operano registri di certificazione interoperabili. Le unità certificate sono rilasciate solo dopo un beneficio netto validato da un certificato di conformità valido risultante da ricertificazione; non possono essere rilasciate più di una volta né usate da più soggetti contemporaneamente. Le unità da carboniocoltura e da prodotti scadono a fine monitoraggio, salvo estensione.

Riconoscimento dei sistemi di certificazione

L’articolo 13 prevede che il gestore possa avvalersi solo di sistemi riconosciuti dalla Commissione con decisione valida al massimo cinque anni e pubblicata nel registro dell’Unione. Sono disciplinate le domande di riconoscimento per sistemi pubblici e privati, nonché l’eventuale abrogazione della decisione in caso di mancato rispetto delle regole tecniche.

Obblighi di comunicazione

L’articolo 14 impone ai sistemi di certificazione riconosciuti, operativi da almeno 12 mesi, di trasmettere ogni anno entro il 30 aprile una relazione annuale sulle attività, inclusi eventuali casi di frode e misure correttive. Le relazioni sono rese pubbliche integralmente o in forma aggregata.

Deleghe, comitato e riesame

Gli articoli 15 e 16 conferiscono alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e II e di adottare metodologie e regole tecniche mediante atti delegati, con delega a tempo indeterminato dal 26 dicembre 2024 e possibilità di revoca da parte del Parlamento o del Consiglio. L’articolo 17 prevede la procedura di comitato con il comitato sui cambiamenti climatici. L’articolo 18 impone un riesame generale entro il 27 dicembre 2027 e poi dopo ogni bilancio globale dell’Accordo di Parigi; entro il 31 luglio 2026 la Commissione deve riesaminare anche l’eventuale inclusione delle riduzioni di emissioni da fermentazione enterica e gestione del letame e valutare requisiti aggiuntivi per l’allineamento all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi.

Allegati tecnici

L’allegato I elenca gli elementi minimi delle metodologie di certificazione; l’allegato II indica le informazioni minime da includere nei certificati di conformità; l’allegato III specifica le informazioni minime da contenere nel registro dell’Unione e nei registri di certificazione, comprese le informazioni su stato della certificazione, unità emesse, ritirate, scadute o cancellate e uso finale.

Come è indicizzato

Materieclimaambienteagricolturaenergiacertificazione e accreditamento

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