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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3015

Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R3015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un divieto unionale di commercializzare o esportare prodotti ottenuti con il lavoro forzato, con un sistema di vigilanza fondato sul rischio, indagini amministrative, cooperazione con le autorità doganali e misure di ritiro o smaltimento dei prodotti vietati. Prevede inoltre un portale unico, una banca dati dei rischi, un punto di presentazione delle informazioni e l’applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 alle segnalazioni di violazioni. L’entrata in applicazione generale è fissata al 14 dicembre 2027, con alcune disposizioni operative applicabili già dal 13 dicembre 2024.

Divieto di immissione, messa a disposizione ed esportazione nell’Unione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, con procedure di indagine, cooperazione doganale e sanzioni, e modifica della direttiva (UE) 2019/1937.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato dell’Unione o li esportano dall’Unione. Riguarda tutti i prodotti, di qualsiasi settore e origine, compresi componenti, prodotti interni o importati, nonché le vendite a distanza e online quando l’offerta è destinata agli utilizzatori finali nell’Unione. Si applica ai prodotti ottenuti con lavoro forzato in qualsiasi fase della estrazione, raccolta, produzione o fabbricazione, incluse le lavorazioni o trasformazioni connesse. Non disciplina il ritiro di prodotti già giunti agli utilizzatori finali nel mercato dell’Unione e non crea ulteriori obblighi generali di dovere di diligenza oltre a quelli già previsti dal diritto dell’Unione o nazionale. Non si applica alla prestazione di servizi di trasporto.

Regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione

Il regolamento istituisce un meccanismo unionale volto a impedire che prodotti ottenuti con il lavoro forzato siano immessi, messi a disposizione o esportati dall’Unione. La disciplina si inserisce nel quadro di tutela dei diritti umani e del mercato interno, con un’impostazione basata sul rischio, forte coordinamento tra autorità nazionali, Commissione e dogane, e raccordo con gli standard OIL e con la disciplina UE in materia di vigilanza dei prodotti, dogane e whistleblowing.

Finalità e contesto sistematico

Il legislatore europeo richiama il carattere assolutamente incompatibile del lavoro forzato con la dignità umana e con i diritti fondamentali, richiamando in particolare la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014, la convenzione OIL n. 105 e gli strumenti internazionali sui diritti umani e sul lavoro dignitoso. Il regolamento mira a colmare l’assenza di uno strumento UE che consenta alle autorità di intervenire direttamente su prodotti ottenuti con il lavoro forzato, creando un divieto orizzontale applicabile a tutti i prodotti, interni e importati, e anche alle vendite online destinate agli utilizzatori finali dell’Unione.

Ambito di applicazione e definizioni chiave

Il divieto riguarda ogni operatore economico che immetta o metta a disposizione prodotti nel mercato dell’Unione o li esporti. Il concetto di "prodotto ottenuto con il lavoro forzato" copre qualsiasi prodotto per il quale il lavoro forzato sia stato utilizzato, in tutto o in parte, in qualunque fase della catena di approvvigionamento, comprese estrazione, raccolta, produzione, fabbricazione e trasformazioni connesse (art. 2). La definizione di lavoro forzato è allineata all’articolo 2 della convenzione OIL n. 29; il regolamento distingue inoltre il "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" (art. 2, punto 2), concetto richiamato espressamente anche nei criteri di priorità e nella banca dati dei rischi.

Il regolamento precisa che i prodotti offerti online o tramite vendita a distanza si considerano messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata agli utilizzatori finali nell’Unione; la valutazione richiede un esame caso per caso di elementi quali lingua, valuta, spedizioni e indirizzamento dell’attività verso uno Stato membro (art. 4). Restano esclusi il ritiro di prodotti già giunti agli utilizzatori finali e la prestazione di servizi di trasporto; inoltre il regolamento non introduce nuovi obblighi generali di dovere di diligenza oltre quelli già esistenti (art. 1, par. 2-3).

Architettura istituzionale e strumenti di coordinamento

Gli Stati membri devono designare una o più autorità competenti, dotate di risorse, competenze e poteri adeguati, incluse risorse di bilancio sufficienti, e capaci di agire in modo imparziale e trasparente (art. 5). Tali autorità devono coordinarsi con ispettorati del lavoro, autorità giudiziarie, di contrasto e autorità designate ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937. La Commissione pubblica l’elenco delle autorità competenti sul portale unico e lo aggiorna regolarmente.

È istituita una rete dell’Unione contro i prodotti del lavoro forzato, con funzioni di coordinamento, raccolta e scambio di informazioni, definizione di priorità comuni, promozione di buone pratiche, supporto alla formazione e al capacity building, collaborazione con i servizi della Commissione, con le agenzie dell’Unione e, se del caso, con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali (art. 6).

Sistemi informativi, banca dati e portale unico

Per l’attuazione del regolamento la Commissione e le autorità competenti utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2019/1020 (art. 7). Il sistema deve interconnettersi con i sistemi doganali e con lo sportello unico UE per le dogane, così da consentire scambi automatici di decisioni, sospensioni, notifiche e dati rilevanti. La Commissione può anche estrarre informazioni dai sistemi di sorveglianza doganale e trasferirle al sistema informativo del regolamento.

La Commissione istituisce una banca dati indicativa e non esaustiva sui rischi di lavoro forzato in aree geografiche o in relazione a prodotti o gruppi di prodotti specifici, con priorità ai rischi diffusi e gravi e con particolare attenzione al lavoro forzato imposto dalle autorità statali (art. 8). La banca dati, basata su fonti internazionali e accademiche, deve essere pubblica e accessibile in tutte le lingue ufficiali entro il 14 giugno 2026. La Commissione istituisce anche un punto unico di presentazione delle informazioni, accessibile gratuitamente e in tutte le lingue, tramite il quale chiunque può segnalare presunte violazioni dell’articolo 3 (art. 9). Il portale unico sul lavoro forzato raccoglie in un unico sito autorità competenti, linee guida, banca dati, fonti informative, punto unico, decisioni di divieto, revoche ed esiti dei riesami (art. 12).

Segnalazioni, whistleblowing e protezione delle fonti

Le segnalazioni possono essere presentate da persone fisiche o giuridiche e da associazioni prive di personalità giuridica, accompagnate da motivi, prove e, ove possibile, documenti giustificativi (art. 9). La Commissione respinge le segnalazioni manifestamente incomplete, infondate o in malafede. L’autorità competente capofila riceve le informazioni, ne conferma il ricevimento, le valuta diligentemente e informa il segnalante dell’esito. Se intercorre un lasso di tempo significativo prima dell’avvio dell’indagine, l’autorità può consultare nuovamente il segnalante per verificare la persistenza della situazione.

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica espressamente alla segnalazione delle violazioni del regolamento e alla protezione dei segnalanti (art. 9, par. 7 e art. 36), con conseguente inserimento del regolamento nell’allegato della direttiva.

Dovere di diligenza, PMI e linee guida

Il regolamento non impone un nuovo regime generale di dovere di diligenza, ma valorizza gli obblighi già esistenti nel diritto UE o nazionale (art. 1, par. 3). La Commissione deve adottare linee guida entro il 14 giugno 2026 su: dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, migliori prassi per porvi fine e ripararne gli effetti, indicatori di rischio, modalità di avvio del dialogo con le autorità competenti, presentazione delle informazioni, supporto agli Stati membri nel calcolo delle sanzioni e ulteriori chiarimenti per l’attuazione (art. 11). Le linee guida devono tener conto delle dimensioni e delle risorse degli operatori, dei diversi settori e dei diversi tipi di fornitori, con specifica attenzione alle PMI.

Sono inoltre previste misure di accompagnamento per sostenere gli operatori economici e i loro partner nella catena di approvvigionamento, soprattutto le PMI; gli Stati membri devono designare punti di contatto che possano fornire informazione e assistenza, e le autorità possono organizzare formazione sugli indicatori di rischio e sul dialogo con l’autorità capofila (art. 10).

Approccio basato sul rischio e fase preliminare delle indagini

Commissione e autorità competenti devono applicare un approccio basato sul rischio nell’individuazione dei casi, dando priorità ai prodotti con maggiore probabilità di essere ottenuti con lavoro forzato, tenendo conto di gravità, entità, volume, quota del prodotto interessata, dimensione dell’operatore e complessità della catena di approvvigionamento (art. 14). Le fonti informative rilevanti includono il sistema informativo, la banca dati, gli indicatori di rischio, le segnalazioni, le informazioni di altre autorità e le consultazioni con portatori di interesse.

Prima di aprire l’indagine, l’autorità competente capofila richiede informazioni all’operatore economico e, se del caso, ai fornitori, sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare, far cessare o riparare i rischi di lavoro forzato. Gli operatori economici devono rispondere entro 30 giorni lavorativi (art. 17). Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni, l’autorità conclude la fase preliminare e decide se esista un sospetto fondato di violazione dell’art. 3; in mancanza di sospetto o se le ragioni sono venute meno, l’indagine non è avviata.

Indagini, ispezioni e diritti di difesa

Se vi è un sospetto fondato, l’autorità capofila apre l’indagine e informa gli operatori economici entro tre giorni lavorativi, specificando avvio, prodotti interessati, motivi e termini per presentare osservazioni o documenti (art. 18). Il termine per la produzione delle informazioni non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi né superiore a 60; è possibile chiedere proroga, soprattutto per le PMI.

L’autorità può raccogliere informazioni da altri soggetti e, in casi eccezionali, effettuare ispezioni in loco (art. 19). Se il rischio è nel territorio di uno Stato membro, l’autorità opera secondo il diritto nazionale e può chiedere supporto ad altre autorità; se il rischio è al di fuori dell’Unione, la Commissione può ispezionare solo con il consenso dell’operatore economico e previa informazione al governo del paese terzo, che non deve opporsi. Il regolamento insiste sul rispetto del diritto dell’operatore ad essere ascoltato in tutte le fasi e alla difesa nel corso del procedimento.

Decisioni di divieto, ritiro e smaltimento

Entro un termine ragionevole, e comunque mirando a concludere il procedimento entro nove mesi dall’avvio dell’indagine, l’autorità capofila valuta le prove e decide se i prodotti siano stati immessi, messi a disposizione o esportati in violazione dell’art. 3 (art. 20). Se la violazione è accertata, adotta senza indugio una decisione contenente: divieto di immissione, messa a disposizione ed esportazione; ordine di ritiro dal mercato UE; ordine di smaltimento dei prodotti o delle parti sostituibili (art. 20, par. 4). La decisione può riguardare specifiche parti del prodotto se la violazione è circoscritta a tali parti.

Per prevenire perturbazioni di catene di approvvigionamento strategiche o critiche per l’Unione, l’autorità può, in deroga, ordinare il trattenimento temporaneo del prodotto anziché lo smaltimento, per il tempo necessario a eliminare il lavoro forzato senza modificare il prodotto (art. 20, par. 5). Se gli operatori dimostrano di aver eliminato il lavoro forzato dalla catena di approvvigionamento in relazione a quel prodotto, la decisione è riesaminata; in caso contrario, scatta l’ordine di smaltimento.

Le decisioni devono indicare risultati, prove, prodotti coinvolti, termini di conformazione e informazioni utili per l’identificazione del prodotto; il termine di conformazione non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi, o a 10 giorni per merci deperibili, animali e piante (art. 22). Le decisioni adottate da un’autorità di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle altre autorità competenti per prodotti con le stesse informazioni identificative e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento (art. 20, par. 8).

Esecuzione, dogane e trattamento dei prodotti

Se l’operatore non si conforma alla decisione, l’autorità competente deve assicurare l’esecuzione: divieto di commercializzazione/esportazione, ritiro dal mercato, smaltimento e limitazione dell’accesso ai contenuti o annunci online riferiti al prodotto (art. 23). Le autorità competenti applicano anche sanzioni ex art. 37. Il ritiro e lo smaltimento sono comunicati alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità rilevanti (art. 24).

Il regolamento stabilisce una disciplina doganale specifica. Le autorità doganali, sulla base delle decisioni comunicate, sospendono l’immissione in libera pratica o l’esportazione dei prodotti potenzialmente interessati e notificano immediatamente la sospensione all’autorità competente (art. 28). Se entro quattro giorni lavorativi, o due giorni per deperibili/animali/piante, non viene chiesto di mantenere la sospensione, il prodotto è rilasciato purché siano rispettate le altre formalità (art. 29). Se l’autorità conferma che il prodotto corrisponde alla decisione, le dogane rifiutano l’immissione o l’esportazione e annotano la dicitura prescritta; il prodotto può anche essere sequestrato e affidato all’autorità competente per lo smaltimento (art. 30).

Per rendere effettivi i controlli, la Commissione può adottare atti delegati che individuino prodotti o gruppi di prodotti per i quali gli operatori devono fornire alle dogane informazioni aggiuntive identificative, incluse quelle sul fabbricante/produttore e sui fornitori (art. 27). L’articolo 27 prevede anche atti di esecuzione per definire le modalità operative e la procedura d’urgenza per i prodotti specificamente indicati in una decisione ex art. 20.

Riservatezza, dati personali e controllo giurisdizionale

Le informazioni acquisite nell’ambito del regolamento sono soggette a riservatezza; identità dei segnalanti e contenuto delle informazioni sono protetti, salvo diverso consenso o norme imperative (art. 32). Se il trattamento comporta dati personali, si applicano il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725.

Gli operatori economici possono chiedere il riesame delle decisioni presentando nuove informazioni sostanziali; l’autorità decide entro 30 giorni lavorativi e revoca la decisione per il futuro se il prodotto è conforme e il lavoro forzato è stato eliminato (art. 21). Le decisioni sono soggette al controllo giurisdizionale nazionale; quelle adottate dalla Commissione sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 263 TFUE (considerando 68 e art. 21, par. 5-7).

Sanzioni e valutazione periodica

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per l’inosservanza delle decisioni ex art. 20 e comunicare alla Commissione le norme adottate entro il 14 dicembre 2026 (art. 37). Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e tenere conto di gravità, durata, precedenti, cooperazione e benefici economici derivanti dall’inosservanza. La Commissione deve adottare linee guida sul metodo di calcolo e sulle soglie delle sanzioni.

Il regolamento prevede una prima valutazione della Commissione entro il 14 dicembre 2029 e poi ogni cinque anni, con analisi degli effetti sul mercato interno, sulla cooperazione tra autorità, sulla cooperazione internazionale, sulle imprese e sulle vittime, in particolare donne e minori, nonché sull’eventuale necessità di ampliare l’ambito ai servizi accessori o di introdurre un meccanismo specifico aggiuntivo (art. 38).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 14 dicembre 2027 (art. 39). Alcune disposizioni operative sono però anticipate al 13 dicembre 2024, tra cui la designazione e comunicazione delle autorità competenti, il sistema informativo, la banca dati, il punto unico di presentazione delle informazioni, le linee guida, la procedura delegata e il regime sanzionatorio relativo alla notifica delle norme nazionali (art. 39). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato

Gli operatori economici non possono immettere né mettere a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né esportarli (art. 3). Il divieto copre il lavoro forzato in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento. La nozione di "lavoro forzato" è allineata all’articolo 2 della convenzione OIL n. 29; è prevista anche la categoria del "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" ai sensi dell’articolo 1 della convenzione OIL n. 105 (art. 2).

Ambito e vendite a distanza

I prodotti offerti online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata agli utilizzatori finali nell’Unione (art. 4). Per verificare tale destinazione rilevano, caso per caso, elementi quali lingue, valuta, zone di spedizione e indirizzamento dell’attività verso uno Stato membro.

Autorità competenti e governance

Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti; la Commissione agisce come autorità competente capofila quando il presunto lavoro forzato ha luogo al di fuori dell’Unione (artt. 5 e 15). Gli Stati membri devono garantire risorse adeguate, indipendenza, coordinamento con ispettorati del lavoro e autorità giudiziarie/doganali, e potere di imporre sanzioni (art. 5). È istituita una rete dell’Unione contro i prodotti del lavoro forzato per coordinamento, scambio di pratiche e supporto all’attuazione (art. 6).

Sistema informativo, banca dati e portale unico

La Commissione e le autorità competenti usano il sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2019/1020 (art. 7). È prevista l’interconnessione con i sistemi doganali e con lo sportello unico doganale UE, con tempistiche di implementazione specifiche (art. 7). La Commissione istituisce una banca dati dei rischi di lavoro forzato, indicativa e non esaustiva, accessibile pubblicamente entro il 14 giugno 2026 (art. 8), un punto unico di presentazione delle informazioni (art. 9) e un portale unico sul lavoro forzato con autorità, linee guida, banca dati, fonti, decisioni, revoche ed esiti dei riesami (art. 12).

Segnalazioni e tutela dei whistleblower

Qualsiasi persona fisica o giuridica, o associazione senza personalità giuridica, può presentare informazioni su presunte violazioni tramite il punto unico (art. 9). Le informazioni manifestamente incomplete, infondate o in malafede sono respinte. La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione delle violazioni del regolamento e alla protezione delle persone segnalanti (art. 9, par. 7; art. 36).

Dovere di diligenza, misure di sostegno e linee guida

Il regolamento non introduce nuovi obblighi generali di dovere di diligenza oltre quelli già esistenti (art. 1, par. 3). La Commissione deve adottare linee guida su dovere di diligenza, indicatori di rischio, dialogo con le autorità, riparazione e disimpegno responsabile, con attenzione alle PMI; tali linee guida devono essere disponibili entro il 14 giugno 2026 (art. 11). Sono previste misure di accompagnamento e punti di contatto nazionali per le PMI (art. 10).

Indagini basate sul rischio

Commissione e autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio, valutando gravità, volume dei prodotti, quota del prodotto interessata e altre informazioni verificabili, incluse la banca dati, le segnalazioni e le informazioni di altre autorità (art. 14). La fase preliminare prevede richieste di informazioni agli operatori economici, che rispondono entro 30 giorni lavorativi; l’autorità capofila conclude la fase preliminare entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni (art. 17). Se sussiste un sospetto fondato, è avviata l’indagine (art. 18).

Decisioni, ritiro, smaltimento e riesame

Se accerta la violazione dell’art. 3, l’autorità capofila vieta l’immissione, la messa a disposizione e l’esportazione dei prodotti, ordina il ritiro dal mercato dell’Unione e lo smaltimento o, se del caso, la rimozione dei contenuti online relativi ai prodotti (art. 20). In casi eccezionali, per prodotti strategici o critici, può ordinare il trattenimento temporaneo anziché lo smaltimento (art. 20, par. 5). Le decisioni devono contenere risultati, prove, termini di adeguamento e informazioni identificative del prodotto; il termine per conformarsi non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi, o a 10 giorni per merci deperibili, animali e piante (art. 22). Gli operatori economici possono chiedere il riesame in qualunque momento presentando nuove informazioni sostanziali; se dimostrano di aver eliminato il lavoro forzato, la decisione è revocata per il futuro (art. 21).

Esecuzione, dogane e controlli alle frontiere

Le autorità competenti eseguono le decisioni non rispettate, vietando commercializzazione/esportazione, ritirando i prodotti e imponendo sanzioni (art. 23). Le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica o l’esportazione quando un prodotto potrebbe rientrare in una decisione notificata; se la sospensione non è confermata entro i termini, il prodotto è rilasciato (artt. 28 e 29). Se il prodotto corrisponde alla decisione, l’immissione o l’esportazione è rifiutata e, ove necessario, il prodotto è sequestrato o smaltito (art. 30).

Informazioni supplementari per le dogane

La Commissione può adottare atti delegati per individuare i prodotti o gruppi di prodotti per i quali devono essere fornite alle dogane informazioni identificative ulteriori, relative anche a fabbricante/produttore e fornitori (art. 27). Sono previsti atti di esecuzione per definire modalità pratiche e contenuto di tali informazioni. Per i prodotti specificamente identificati in una decisione ex art. 20 si applica una procedura d’urgenza (art. 27, par. 4).

Riservatezza e protezione dei dati

Le autorità competenti devono utilizzare solo le informazioni ricevute ai sensi del regolamento; identità dei segnalanti e informazioni fornite sono trattate come riservate, salvo diverso consenso o obblighi di legge (art. 32). Se il trattamento comporta dati personali, si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725 (considerando 61).

Sanzioni

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la mancata osservanza delle decisioni ex art. 20 e notificare le relative norme alla Commissione entro il 14 dicembre 2026 (art. 37). Nella determinazione delle sanzioni devono essere considerati gravità, durata, precedenti, cooperazione e fattori attenuanti o aggravanti, inclusi benefici economici ottenuti.

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937 e applicazione temporale

L’allegato della direttiva (UE) 2019/1937 è modificato per includere il presente regolamento tra gli atti rilevanti ai fini della protezione dei segnalanti (art. 36). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 14 dicembre 2027; tuttavia, alcune disposizioni essenziali, tra cui banca dati, sistema informativo, linee guida e sanzioni nazionali da notificare, si applicano dal 13 dicembre 2024 (art. 39).

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