Regolamento (UE) 2024/2987
Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il quadro EMIR per rendere più attrattiva la compensazione nell’Unione e ridurre la dipendenza eccessiva da CCP sistemiche di paesi terzi. Introduce il requisito del conto attivo per alcune controparti, nuove esenzioni e obblighi informativi, una disciplina più articolata per autorizzazioni, estensioni e modifiche dei modelli delle CCP, nonché un meccanismo di monitoraggio congiunto e poteri rafforzati dell’ESMA. Modifica inoltre il CRR e il regolamento sui fondi comuni monetari per coordinare il trattamento dei contratti compensati centralmente e degli strumenti finanziari collegati.
Modifica il quadro europeo sulla compensazione centrale e sui derivati OTC per ridurre le esposizioni eccessive verso CCP di paesi terzi e rafforzare efficienza, vigilanza e resilienza delle CCP dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti finanziarie e non finanziarie soggette agli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), alle CCP autorizzate nell’Unione, alle CCP di paesi terzi riconosciute, ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano o ricevono servizi di compensazione, nonché, per alcuni profili, alle autorità competenti, all’ESMA, all’ABE, all’EIOPA, al CERS, al SEBC e alla BCE. Incide anche sul regolamento (UE) n. 575/2013 per il trattamento prudenziale delle operazioni infragruppo e sul regolamento (UE) 2017/1131 per i fondi comuni monetari. Le nuove regole si applicano dal 24 dicembre 2024, con talune eccezioni collegate all’adozione delle norme tecniche di regolamentazione; sono previste inoltre disposizioni transitorie fino al 25 dicembre 2025, 25 giugno 2026 e altre scadenze specifiche. Restano fuori, o sono espressamente derogati, alcuni casi quali determinate operazioni infragruppo verso paesi terzi ad alto rischio o non cooperativi, specifiche operazioni con schemi pensionistici di paesi terzi, e l’uso di servizi PTRR o di conti attivi secondo condizioni e limiti puntualmente previsti.
Regolamento (UE) 2024/2987: rafforzamento della compensazione centrale nell’Unione e riduzione delle esposizioni verso CCP di paesi terzi
Il regolamento interviene sul quadro EMIR per rafforzare la resilienza delle CCP dell’Unione, aumentare l’attrattiva dei mercati della compensazione europei e attenuare le esposizioni eccessive verso controparti centrali di paesi terzi, in particolare quelle considerate sistemiche. Il legislatore sottolinea nei considerando la necessità di bilanciare stabilità finanziaria, concorrenza, efficienza operativa e proporzionalità, anche alla luce delle vulnerabilità emerse nel contesto Brexit, della pandemia e delle turbolenze dei mercati dell’energia.
Ambito e finalità del regolamento
Il regolamento modifica principalmente il regolamento (UE) n. 648/2012, ma interviene anche sul regolamento (UE) n. 575/2013 e sul regolamento (UE) 2017/1131. Le nuove disposizioni si applicano alle controparti finanziarie e non finanziarie, alle CCP autorizzate nell’Unione, alle CCP di paesi terzi riconosciute, ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione, nonché a ESMA, ABE, EIOPA, CERS, SEBC e BCE per i profili di vigilanza, monitoraggio e coordinamento.
Operazioni infragruppo e trattamento dei paesi terzi
L’articolo 3 del regolamento EMIR viene riscritto: la nozione di operazione infragruppo è precisata per controparti finanziarie e non finanziarie, richiedendo consolidamento o vigilanza consolidata, procedure centralizzate di gestione del rischio e, per i paesi terzi, l’assenza di qualificazione del paese come ad alto rischio o come giurisdizione non cooperativa a fini fiscali. La Commissione ottiene inoltre un potere delegato per escludere ulteriori paesi terzi dal beneficio delle esenzioni infragruppo se il loro quadro normativo determina rischi maggiori, inclusi rischio di controparte e rischio giuridico.
Esenzioni dall’obbligo di compensazione e nuove categorie ammesse
Il regolamento introduce un’esenzione per alcune operazioni con schemi pensionistici di paesi terzi, qualora tali schemi siano autorizzati, vigilati e riconosciuti dal diritto nazionale e siano esentati dall’obbligo di compensazione. Viene inoltre riconfigurato il calcolo delle posizioni ai fini dell’obbligo di compensazione: per le controparti finanziarie si distinguono posizioni non compensate e posizioni aggregate medie di fine mese, con obbligo di notifica all’ESMA e all’autorità competente al superamento delle soglie, e con obbligo di stipulare accordi di compensazione entro quattro mesi.
Per le controparti non finanziarie, il testo mantiene la logica dell’obbligo basata sulle posizioni non compensate e sulla capacità oggettivamente misurabile dei derivati di ridurre i rischi legati all’attività commerciale o di tesoreria. In entrambi i casi, le soglie di compensazione sono destinate a essere precisate dall’ESMA con norme tecniche, con riesame periodico in caso di mutamenti di mercato.
Servizi PTRR e riduzione del rischio post-negoziazione
Con l’articolo 4 ter viene introdotta un’esenzione dall’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC risultanti da esercizi ammissibili di post-trade risk reduction, quali compressione, ottimizzazione o ribilanciamento del portafoglio. L’esenzione è subordinata a una serie di requisiti: indipendenza del fornitore rispetto alle controparti, riduzione effettiva del rischio, neutralità rispetto alla formazione dei prezzi, partecipazione integralmente accettata, assenza di selezione delle singole negoziazioni da parte dei partecipanti e adeguata tenuta dei registri.
Il fornitore di servizi PTRR deve mantenere registrazioni complete, consentire controlli da parte dell’autorità competente e dell’ESMA e monitorare che l’esercizio non si traduca in elusione dell’obbligo di compensazione. L’ESMA deve specificare ulteriormente con norme tecniche gli elementi dell’esercizio, le condizioni di monitoraggio e i criteri per valutare l’elusione.
Conto attivo: nuovo presidio contro la concentrazione verso CCP di classe 2
Il cuore della riforma è il nuovo articolo 7 bis, che impone a determinate controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione di detenere almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata nell’Unione per alcune categorie di derivati di rilevanza sistemica e di compensare in quel conto un numero rappresentativo di operazioni. Le categorie inizialmente interessate sono i derivati su tassi di interesse denominati in euro o zloty polacchi e i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro.
Il conto deve essere operativo in permanenza, utilizzabile rapidamente anche per grandi volumi e idoneo a ricevere un flusso rilevante di operazioni provenienti da servizi di compensazione di importanza sistemica significativa. È prevista un’esenzione dagli obblighi operativi e di rappresentatività per chi già compensa almeno l’85% dei contratti rilevanti presso una CCP autorizzata. L’obbligo di rappresentatività impone, di regola, almeno cinque negoziazioni annue medie per ciascuna delle sottocategorie più rilevanti; per gli schemi pensionistici è previsto un obbligo ridotto, pari a una singola operazione nelle sottocategorie pertinenti.
Il mancato rispetto degli obblighi del conto attivo comporta sanzioni periodiche fissate dagli Stati membri, fino al 3% del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente per ogni giorno di ritardo, con durata massima di sei mesi.
Monitoraggio e governance del conto attivo
L’articolo 7 ter prevede una rendicontazione semestrale delle controparti interessate alle autorità competenti e all’ESMA, comprensiva della prova dell’esistenza di documentazione giuridica, connettività e processi interni del conto attivo. L’articolo 23 ter istituisce un meccanismo di monitoraggio congiunto, presieduto dall’ESMA, con il compito di sorvegliare l’attuazione del nuovo regime, l’evoluzione della compensazione nell’Unione, la concentrazione e le implicazioni transfrontaliere dei rapporti di compensazione.
Il meccanismo può sfociare in una procedura per violazione del diritto dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e, se il regime del conto attivo non dovesse ridurre efficacemente l’esposizione verso CCP di classe 2, l’ESMA dovrà riesaminare le norme tecniche e, se necessario, proporre un periodo di adattamento.
Informativa ai clienti e reporting sulle CCP di paesi terzi
L’articolo 7 quater impone a partecipanti diretti e clienti che prestano servizi di compensazione di informare i clienti circa la possibilità di compensare presso CCP autorizzate nell’Unione e di comunicare in modo chiaro commissioni e costi. L’articolo 7 quinquies richiede segnalazioni annuali sull’attività di compensazione presso CCP riconosciute di paesi terzi, mentre l’articolo 7 sexies introduce un reporting mensile delle CCP autorizzate all’ESMA tramite banca dati centrale su volumi, capitale, margini, liquidità, partecipanti e interconnessioni.
Obblighi di segnalazione, qualità dei dati e sanzioni
L’articolo 9 è rafforzato con l’obbligo per controparti e CCP di predisporre procedure di controllo della qualità dei dati segnalati. Per le controparti non finanziarie di gruppo che beneficiano dell’esenzione di segnalazione, la capogruppo nell’Unione deve trasmettere settimanalmente le posizioni nette aggregate. Viene ribadito il dovere di evitare duplicazioni, e l’ESMA deve pubblicare orientamenti sulla qualità dei dati.
L’articolo 12 introduce sanzioni specifiche per errori manifesti sistematici nelle segnalazioni, con meccanismi differenziati a seconda che l’ordinamento nazionale preveda o meno sanzioni amministrative. In quest’ultimo caso, il testo consente di affidare l’azione sanzionatoria all’autorità giudiziaria, purché il rimedio sia equivalente ed efficace.
Marginazione, garanzie reali e prociclicità
Il regolamento interviene profondamente sui margini e sulle garanzie reali. Le CCP devono garantire margini sufficienti a coprire le esposizioni potenziali fino alla liquidazione delle posizioni, assicurare una copertura delle perdite almeno nel 99% dei movimenti di esposizione e rivedere continuamente i livelli di margine tenendo conto degli effetti prociclici. È rafforzato anche il monitoraggio della liquidità: le CCP devono considerare il rischio di inadempimento dei due soggetti con le maggiori esposizioni, includendo partecipanti diretti e fornitori di liquidità, esclusa la banca centrale.
Sul versante delle garanzie, l’articolo 46 consente, a condizioni rigorose, l’ammissibilità di garanzie pubbliche e di garanzie bancarie pubbliche o commerciali, richiedendo limiti di concentrazione, qualità del credito, controllo del rischio di correlazione sfavorevole e gestione degli effetti prociclici degli scarti di garanzia.
Trasparenza verso partecipanti diretti e clienti
L’articolo 38 rafforza in modo significativo la trasparenza. Le CCP devono pubblicare prezzi, commissioni, sconti e condizioni di accesso, separare costi e ricavi, informare sui rischi, pubblicare i volumi compensati per categoria di strumenti e rendere disponibili le informazioni di prezzo usate per il calcolo delle esposizioni. Inoltre devono fornire ai partecipanti diretti uno strumento di simulazione dei margini e informazioni chiare sui propri modelli di marginazione.
I partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione devono a loro volta fornire ai propri clienti informazioni sui modelli di margine, sulle situazioni che possono attivare richieste di margine e sulle eventuali perdite o costi connessi ai meccanismi di default management e alla ripartizione delle perdite. L’ESMA dovrà dettagliare formato, contenuto e portata delle informazioni mediante norme tecniche.
Autorizzazione delle CCP, estensioni e banca dati centrale
Gli articoli 14, 15, 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter e 17 quater ridisegnano la procedura di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione delle CCP. Le domande devono essere presentate in formato elettronico tramite una banca dati centrale istituita e gestita dall’ESMA, che diventa lo strumento di scambio per documenti, richieste, pareri e decisioni. Sono introdotti termini di conferma di ricezione, di verifica della completezza, di valutazione del rischio, di adozione dei pareri di ESMA e collegio, e di decisione finale dell’autorità competente.
Per le estensioni non sostanziali del profilo di rischio, è prevista una procedura accelerata; per quelle che non incidono sostanzialmente sul rischio è anche possibile un’esenzione dall’autorizzazione, con sola notifica tramite banca dati centrale. Le modifiche ricorrenti possono essere attuate senza autorizzazione, purché non alterino il profilo di rischio e siano riesaminate nel controllo annuale. L’ESMA deve adottare norme tecniche e orientamenti sui documenti da presentare, sui formati e sulle condizioni di applicazione delle procedure accelerate.
Vigilanza, collegi, pareri ESMA e poteri in emergenza
L’articolo 21 amplia il contenuto del riesame prudenziale delle CCP, includendo anche i servizi prestati mediante procedura accelerata o esenzione e le modifiche attuate ai sensi dell’articolo 15 bis. L’autorità competente deve riesaminare le CCP almeno una volta l’anno, mentre l’ESMA può imporre la trasmissione di informazioni necessarie, partecipare alle ispezioni in loco e chiedere riunioni ad hoc con la CCP e l’autorità competente.
L’articolo 23 bis attribuisce all’ESMA un ruolo di coordinamento generale tra autorità competenti e collegi, soprattutto per le dimensioni transfrontaliere e per le situazioni di emergenza. L’articolo 24 disciplina dettagliatamente le situazioni di emergenza e conferisce all’ESMA il potere di coordinare le risposte tra autorità competenti, collegi e autorità di risoluzione, convocare riunioni ad hoc del comitato di vigilanza delle CCP e, in taluni casi, richiedere direttamente informazioni alle CCP e ai partecipanti al mercato.
CCP di paesi terzi: riconoscimento, conformità comparabile e revoca
La disciplina delle CCP di paesi terzi è notevolmente irrigidita e affinata. L’articolo 25 introduce regole più articolate per il riconoscimento e per gli accordi di cooperazione, distinguendo tra CCP di classe 1 e di classe 2 e richiedendo, per queste ultime, scambi informativi più intensi, maggiore accesso ai dati e meccanismi di coordinamento della vigilanza, delle ispezioni e dei piani di risanamento/risoluzione. L’ESMA può revocare il riconoscimento in caso di violazioni gravi e sistematiche o di mancata cooperazione.
L’articolo 25 bis disciplina la conformità comparabile, che può essere concessa integralmente o parzialmente e che resta soggetta al monitoraggio continuativo dell’ESMA. L’articolo 25 ter rafforza il flusso informativo delle CCP di classe 2 verso l’ESMA. Viene anche aggiornato l’elenco delle disposizioni che, se violate, possono portare alla revoca del riconoscimento o a misure correttive.
Divieto di partecipazione incrociata e governance delle CCP
L’articolo 26 introduce un divieto sostanziale: le CCP non possono diventare partecipanti diretti o clienti di altre CCP, né stipulare accordi di compensazione indiretta con partecipanti diretti, salvo i casi di interoperabilità o di gestione della politica di investimento. La norma mira a prevenire interconnessioni eccessive e rischi di contagio sistemico.
Sul piano della governance, viene rafforzato il ruolo del consiglio, del comitato dei rischi e degli azionisti qualificati: l’articolo 27 richiama l’equilibrio di genere, l’articolo 28 rafforza l’indipendenza e la composizione del comitato rischi, mentre l’articolo 30 introduce una disciplina più rigorosa sull’idoneità degli azionisti e sui legami stretti che possano ostacolare la vigilanza.
Accesso diretto delle controparti non finanziarie e accesso ai servizi di compensazione
L’articolo 37 impone criteri di ammissione non discriminatori, trasparenti e oggettivi e consente la partecipazione diretta di controparti non finanziarie solo se dimostrano la capacità di rispettare margini e contributi al fondo di garanzia anche in stress. In parallelo, una controparte non finanziaria partecipante diretto può prestare servizi di compensazione solo ad altre controparti non finanziarie del medesimo gruppo e tenere conti soltanto per attività proprie o di tali controparti.
Modelli di margine, convalida e procedura accelerata
L’articolo 49 ristruttura la disciplina della convalida dei modelli e parametri delle CCP: le modifiche significative devono essere sottoposte a una procedura completa, con domanda elettronica, valutazione di autorità competente ed ESMA, parere del collegio e divieto di utilizzo prima della convalida, salvo adozione provvisoria limitata e giustificata. L’articolo 49 bis introduce una procedura accelerata per le modifiche non significative, con tempi ridotti e decisione congiunta di autorità competente ed ESMA.
Il concetto di modifica significativa è dettagliato mediante una lista di ipotesi che includono variazioni rilevanti su margini, fondo di garanzia, liquidità, concentrazione, garanzie reali e rischio complessivo. L’ABE riceve un ruolo centrale nella convalida dei modelli pro forma, con possibilità di applicare una commissione annuale agli utilizzatori.
Interoperabilità e relazioni con altri organismi
L’articolo 54 rende l’approvazione degli accordi di interoperabilità o delle loro modifiche sostanziali subordinata all’approvazione preliminare delle autorità competenti interessate, previo parere dell’ESMA e del collegio. L’ESMA dovrà inoltre emanare orientamenti e norme tecniche sui rischi da interoperabilità, anche per accordi che coinvolgono contratti derivati e strumenti non finanziari.
Entrata in vigore, applicazione e riesami futuri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 24 dicembre 2024, con alcune eccezioni collegate all’adozione delle norme tecniche di regolamentazione sulle soglie di compensazione. È previsto un ampio programma di riesame: la Commissione dovrà presentare una relazione generale entro il 25 dicembre 2029; l’ESMA dovrà produrre ulteriori relazioni entro il 2026, 2027 e 2028 su separazione contabile nella catena di compensazione, estensione della nozione di CCP, accesso delle banche centrali, prociclicità, attività in derivati e valutazione del nuovo regime del conto attivo e dei servizi PTRR.
Nel complesso, il regolamento mira a spostare una quota maggiore della compensazione verso le CCP dell’Unione, migliorare la sorveglianza su CCP e controparti, e introdurre strumenti di mercato e di vigilanza più granulari, con forte coinvolgimento dell’ESMA e delle altre autorità europee di vigilanza.
Disposizioni principali
Operazioni infragruppo e paesi terzi
Sostituisce l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012: le esenzioni per operazioni infragruppo sono riformulate e, per le controparti stabilite in paesi terzi, non si applicano se il paese è ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1624 o incluso nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La Commissione può individuare ulteriori paesi terzi tramite atti delegati. L’articolo 382 del regolamento (UE) n. 575/2013 è adeguato in modo coerente per le operazioni infragruppo di natura non finanziaria e finanziaria.
Esenzioni dall’obbligo di compensazione
Introduce un’esenzione per operazioni con schemi pensionistici stabiliti in paesi terzi che siano autorizzati, vigilati e riconosciuti dal diritto nazionale del paese terzo ed esentati dall’obbligo di compensazione. Riformula il calcolo delle posizioni ai fini delle soglie di compensazione per le controparti finanziarie, includendo il concetto di posizione aggregata e precisando il meccanismo di notifica entro quattro mesi e di permanenza nell’obbligo fino alla dimostrazione del rientro sotto soglia. Per le controparti non finanziarie viene mantenuta e precisata la logica dell’obbligo basato sulle posizioni non compensate e sulla dimostrazione che i contratti derivati OTC servano a ridurre rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di tesoreria.
Servizi PTRR
Inserisce l’articolo 4 ter, che esenta dall’obbligo di compensazione le operazioni generate da esercizi ammissibili di post-trade risk reduction (compressione, ribilanciamento o ottimizzazione), purché il fornitore e i partecipanti soddisfino requisiti di indipendenza, neutralità di rischio, assenza di price formation, accettazione integrale dell’esercizio, registrazione delle operazioni e monitoraggio contro abusi o elusioni. L’ESMA deve specificare con norme tecniche ulteriori requisiti e condizioni.
Conto attivo e riduzione dell’esposizione verso CCP di classe 2
Introduce l’articolo 7 bis: le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione che superano determinate categorie di derivati devono detenere almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata nell’Unione e compensarvi un numero rappresentativo di operazioni. Il requisito riguarda i derivati su tassi di interesse denominati in euro o zloty polacchi e i derivati su tassi di interesse a breve termine in euro; l’ESMA può modificare l’elenco dei contratti. Sono previsti requisiti operativi, una soglia de minimis pari a 6 miliardi di EUR e un’esenzione se almeno l’85% dei contratti è già compensato in una CCP autorizzata. Sono previste sanzioni periodiche fino al 3% del fatturato giornaliero medio per l’inadempimento, per un massimo di sei mesi.
Monitoraggio del conto attivo e meccanismo congiunto
L’articolo 7 ter disciplina la segnalazione semestrale delle attività ed esposizioni per verificare il rispetto del conto attivo, incluse informazioni sulla documentazione giuridica, connettività e processi interni. L’articolo 23 ter istituisce un meccanismo di monitoraggio congiunto presieduto dall’ESMA, con partecipazione di ABE, EIOPA, CERS, BCE e banche centrali rilevanti, per monitorare l’attuazione del conto attivo, le esposizioni verso CCP sistemiche di paesi terzi, la concorrenza nei servizi di compensazione e i rischi di concentrazione; prevede una relazione annuale e il possibile attivarsi della procedura per violazione del diritto dell’Unione ex regolamento (UE) n. 1095/2010.
Trasparenza verso i clienti e segnalazioni sulle CCP di paesi terzi
Inserisce l’articolo 7 quater, che impone a partecipanti diretti e clienti che offrono compensazione di informare i clienti circa la possibilità di compensare tramite CCP autorizzate dell’Unione e di rendere trasparenti commissioni e costi. L’articolo 7 quinquies impone segnalazioni annuali sull’attività di compensazione presso CCP riconosciute di paesi terzi. L’articolo 7 sexies introduce un reporting mensile da parte delle CCP autorizzate all’ESMA tramite banca dati centrale su valori, volumi, capitale, margini, fondi di garanzia, liquidità, partecipanti diretti, clienti e CCP collegate.
Obblighi di segnalazione e qualità dei dati
Modifica l’articolo 9: le controparti soggette all’obbligo di segnalazione devono predisporre procedure per la qualità dei dati; le controparti non finanziarie di gruppo esentate dall’obbligo di segnalazione devono far trasmettere alla capogruppo nell’Unione le posizioni nette aggregate settimanali. È rafforzato il divieto di duplicazioni, e l’ESMA deve emanare orientamenti sulle procedure di qualità dei dati. L’articolo 12 introduce sanzioni per errori manifesti sistematici nella segnalazione fino all’1% del fatturato giornaliero medio per giorno di violazione, fino a sei mesi.
Tecniche di attenuazione del rischio per i derivati OTC non compensati
L’articolo 11 è ampliato: le controparti non finanziarie che diventano soggette agli obblighi di marginazione hanno quattro mesi per adeguarsi; è introdotta la deroga per opzioni su singole azioni e indici azionari non compensate da CCP, esentate dallo scambio tempestivo, accurato e segregato di garanzie reali, con monitoraggio triennale dell’evoluzione internazionale e potere della Commissione di revoca mediante atto delegato con periodo di adattamento non superiore a due anni. È inoltre introdotto il meccanismo di convalida centrale dei modelli pro forma da parte dell’ABE, con commissione annuale a carico degli utilizzatori e funzione di validatore centrale.
Margini, garanzie reali e prociclicità
L’articolo 41 rafforza i requisiti di marginazione: copertura delle esposizioni potenziali fino alla liquidazione, copertura delle perdite almeno nel 99% dei movimenti di esposizione, revisione continua con attenzione agli effetti prociclici e margini infragiornalieri. L’articolo 44 aggiorna la misurazione giornaliera del fabbisogno di liquidità includendo il rischio derivante dall’inadempimento dei due soggetti con maggiori esposizioni, partecipanti diretti o fornitori di liquidità, esclusa la banca centrale. L’articolo 46 amplia le garanzie ammissibili includendo, a condizioni stringenti, garanzie pubbliche, di banche pubbliche e commerciali, con limiti di concentrazione, requisiti di qualità creditizia e rischio di correlazione sfavorevole.
Modifiche dei modelli e procedura accelerata
L’articolo 49 introduce una procedura articolata per la convalida delle modifiche significative dei modelli e parametri delle CCP, con domanda elettronica tramite banca dati centrale, valutazione dell’autorità competente e dell’ESMA, parere del collegio e divieto di applicazione prima della convalida, salvo adozione provvisoria giustificata. L’articolo 49 bis crea una procedura accelerata per modifiche non significative, con tempi brevi e decisione congiunta di autorità competente ed ESMA. Le modifiche sono qualificate come significative quando incidono in modo rilevante su margini, fondo di garanzia, liquidità, concentrazione, garanzie o rischio complessivo.
Autorizzazione, estensione, esenzione e banca dati centrale
Gli articoli 14, 15, 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter e 17 quater ridisegnano il procedimento autorizzatorio per le CCP e per l’estensione delle autorizzazioni, introducendo termini stringenti, presentazione elettronica tramite banca dati centrale, avvisi di ricevimento, consultazione obbligatoria dell’ESMA e del collegio, nonché una procedura accelerata e un’esenzione dall’autorizzazione per estensioni che non incidono sostanzialmente sul profilo di rischio. L’ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale per domande, documenti, richieste e decisioni, accessibile alle autorità e ai membri del collegio.
Vigilanza rafforzata, collegi e ruolo dell’ESMA
L’articolo 21 amplia i compiti di vigilanza delle autorità competenti; l’articolo 23 bis rafforza il coordinamento dell’ESMA; l’articolo 18 ridefinisce il collegio CCP come copresieduto dall’autorità competente e da un membro indipendente del comitato di vigilanza ESMA; l’articolo 19 semplifica la formazione dei pareri del collegio; l’articolo 24 e l’articolo 24 bis rafforzano il coordinamento in situazioni di emergenza, la partecipazione delle banche centrali di emissione e il potere dell’ESMA di raccomandare misure di vigilanza. L’ESMA ottiene pareri su revoca autorizzazione, requisiti di margine, partecipazione, valutazioni prudenziali e può informare il proprio consiglio delle autorità di vigilanza in caso di mancata conformità delle autorità competenti.
CCP di paesi terzi: riconoscimento, classificazione e cooperazione
L’articolo 25 riforma il riconoscimento delle CCP di paesi terzi e la distinzione tra CCP di classe 1 e classe 2, con accordi di cooperazione proporzionati al rischio, procedure di scambio informativo annuale o trimestrale e, per le CCP di classe 2, scambio mensile e poteri di monitoraggio più intensi. L’articolo 25 bis disciplina la conformità comparabile, che può essere totale o parziale, e l’articolo 25 ter rafforza gli obblighi informativi continui verso l’ESMA. L’ESMA può revocare il riconoscimento in caso di violazioni gravi e sistematiche o mancato rispetto dei correttivi richiesti.
Divieto di partecipazione incrociata tra CCP e interoperabilità
L’articolo 26 vieta, salvo interoperabilità e investimenti autorizzati, che una CCP diventi partecipante diretto o cliente di un’altra CCP, o che stipuli accordi di compensazione indiretta con un partecipante diretto di un’altra CCP. Le verifiche indipendenti devono essere frequenti e i risultati comunicati al consiglio della CCP e messi a disposizione dell’ESMA e dell’autorità competente.
Governance, comitati e accesso dei clienti diretti non finanziari
Gli articoli 27 e 28 rafforzano la governance interna, includendo il principio di equilibrio di genere nel consiglio e una composizione del comitato dei rischi senza maggioranze di gruppo, con partecipazione di clienti e indipendenti e con forte ruolo consultivo dell’ESMA e delle autorità competenti. L’articolo 37 consente l’ammissione di controparti non finanziarie come partecipanti diretti solo se dimostrano la capacità di soddisfare margini e contributi al fondo di garanzia, limitando altresì i servizi di compensazione prestati dalle controparti non finanziarie ai soli clienti non finanziari dello stesso gruppo.
Trasparenza, simulazioni di margine e informativa sui rischi
L’articolo 38 impone pubblicazione di prezzi, commissioni, sconti e costi; accesso separato ai servizi; pubblicazione dei volumi compensati; informazioni sui prezzi usati per il calcolo delle esposizioni; strumento di simulazione delle richieste di margine; e disclosure sui modelli di marginazione e sulle potenziali perdite in caso di gestione dell’inadempimento e risanamento. L’ESMA deve dettagliare, con norme tecniche, contenuti e formato delle informazioni e delle simulazioni.
CCP dell’Unione: attività, pubblicità e gestione della liquidità
Sono introdotti obblighi di reporting più ampi sulle CCP dell’Unione, incluse informazioni mensili all’ESMA su investimenti, capitale, margini, fondi di garanzia, liquidità e interconnessioni. L’articolo 40 prevede orientamenti ESMA per il calcolo delle esposizioni e dei contributi degli enti del settore pubblico. L’articolo 54 ridefinisce l’approvazione degli accordi di interoperabilità, impone pareri dell’ESMA e del collegio e prevede orientamenti e norme tecniche sui rischi connessi.
Modifiche al CRR e ai fondi comuni monetari
L’articolo 2 del regolamento modifica l’articolo 382 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ridefinire il trattamento prudenziale delle operazioni infragruppo, includendo quelle con controparti non finanziarie e prevedendo una decisione di equivalenza della Commissione per i paesi terzi. L’articolo 3 modifica il regolamento (UE) 2017/1131 introducendo la nozione di CCP e adeguando i limiti per i fondi comuni monetari nelle operazioni di riacquisto e nei derivati, distinguendo tra compensazione centrale e non compensata.
Deleghe, norme tecniche e riesame futuro
L’articolo 82 amplia e rende a tempo indeterminato le deleghe alla Commissione per gli atti delegati collegati alle principali nuove discipline. L’articolo 85 prevede un riesame generale del regolamento entro il 25 dicembre 2029 e ulteriori relazioni ESMA/Commissione su separazione contabile nella catena di compensazione, estensione della nozione di CCP, accesso delle banche centrali, attività in derivati delle controparti soggette, prociclicità e valutazione delle nuove misure su conto attivo, autorizzazioni, modifiche dei modelli e servizi PTRR.
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