Regolamento (UE) 2024/3011
Regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trasferimento dei procedimenti penali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina uniforme per trasferire procedimenti penali da uno Stato membro a un altro, sulla base di criteri volti a individuare lo Stato più adatto a perseguire il reato. La procedura è accompagnata da garanzie per indagati, imputati e vittime, da termini stringenti per la decisione, da motivi tipizzati di rifiuto e da un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto. Il testo disciplina inoltre effetti del trasferimento, comunicazioni elettroniche, statistiche, costi e rapporti con altri strumenti internazionali e dell’Unione.
Norme comuni dell’Unione sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri, per concentrare l’azione penale nello Stato più adatto ed evitare procedimenti paralleli inutili.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i casi di trasferimento di procedimenti penali condotti negli Stati membri, quando una richiesta di trasferimento è emessa nel quadro di un procedimento penale. Riguarda le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, gli indagati, gli imputati e le vittime, nonché Eurojust e, se designati, le autorità centrali nazionali. Non si applica alle decisioni di riassegnare, riunire o separare i casi in cui la Procura europea (EPPO) ha esercitato la propria competenza; non pregiudica gli strumenti UE in materia di reciproco riconoscimento, i diritti fondamentali, i diritti procedurali e gli scambi spontanei di informazioni disciplinati da altri atti. È applicabile dal 1° febbraio 2027; le richieste trasmesse prima di tale data restano soggette agli strumenti precedenti. La Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda partecipa.
Regolamento (UE) 2024/3011 sul trasferimento dei procedimenti penali
Il regolamento istituisce una disciplina uniforme per il trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri, con l’obiettivo di concentrare l’azione penale nello Stato membro più adatto e di evitare procedimenti paralleli, conflitti di giurisdizione e possibili violazioni del principio del ne bis in idem. Il testo si innesta nel quadro della cooperazione giudiziaria penale dell’Unione e si coordina con il mandato d’arresto europeo, con la decisione quadro sui conflitti di giurisdizione e con gli strumenti di reciproco riconoscimento e assistenza giudiziaria.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il regolamento si applica a tutti i casi di trasferimento di procedimenti penali condotti negli Stati membri, quando una richiesta di trasferimento è emessa nel quadro di un procedimento penale. Sono coinvolti lo Stato richiedente, lo Stato richiesto, l’autorità richiedente e l’autorità richiesta, nonché, ove designata, l’autorità centrale nazionale e Eurojust. Restano esclusi i casi in cui la Procura europea abbia esercitato la propria competenza per decisioni di riassegnazione, riunione o separazione dei casi.
Il regolamento non incide sugli scambi spontanei di informazioni disciplinati da altri atti dell’Unione, non pregiudica i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE e si applica senza alterare la disciplina del reciproco riconoscimento già esistente. La Danimarca non partecipa; l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 chiarisce che per "autorità richiedente" si intende, in via generale, il giudice, l’organo giurisdizionale, il magistrato inquirente o il pubblico ministero competente nel caso, oppure un’altra autorità competente designata dallo Stato richiedente che agisca come autorità inquirente e sia abilitata a chiedere il trasferimento. La richiesta deve comunque essere convalidata, prima della trasmissione, da un’autorità giudiziaria o inquirente competente. L’"autorità richiesta" è quella competente a decidere sull’accettazione o sul rifiuto e, se il diritto nazionale lo consente, ad adottare le misure successive previste dal regolamento.
Giurisdizione e rinuncia dello Stato richiedente
Il regolamento introduce una giurisdizione funzionale dello Stato richiesto quando tale giurisdizione non sia già prevista dal diritto nazionale. Ciò accade, tra l’altro, quando lo Stato richiesto rifiuta la consegna di un indagato o imputato connessa al mandato d’arresto europeo per specifici motivi, quando la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno si è verificata nel suo territorio, oppure quando in quello Stato è già pendente un procedimento contro la stessa persona o contro altre persone per fatti identici, parzialmente identici o connessi.
Questa giurisdizione, se derivante solo dal regolamento, può essere esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento. In parallelo, lo Stato richiedente può rinunciare all’avvio, sospendere o interrompere il proprio procedimento penale per consentire il trasferimento.
Criteri per la richiesta di trasferimento
La richiesta può essere formulata solo se l’autorità richiedente ritiene che il procedimento possa essere condotto meglio in un altro Stato membro nell’interesse di un’efficiente e corretta amministrazione della giustizia, inclusa la proporzionalità. L’articolo 5 elenca criteri tipici, tra i quali il luogo di commissione del reato, il luogo in cui si sono prodotti gli effetti o il danno, la cittadinanza o residenza degli indagati o imputati, la loro presenza nello Stato richiesto con rifiuto di consegna per specifici motivi, la concentrazione delle prove o dei testimoni nello Stato richiesto, procedimenti già pendenti in quello Stato, l’esecuzione di una pena, migliori prospettive di riabilitazione, la cittadinanza o residenza delle vittime e un consenso già raggiunto tra Stati membri sulla concentrazione dei procedimenti.
L’indagato, l’imputato o la vittima possono proporre il trasferimento alle autorità competenti dello Stato richiedente o di quello richiesto, ma tale proposta non obbliga all’apertura della procedura.
Diritti dell’indagato, dell’imputato e della vittima prima della richiesta
Il regolamento impone un bilanciamento preventivo dei legittimi interessi dell’indagato/imputato e della vittima, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa. Prima di presentare la richiesta, l’autorità richiedente deve, di regola, informare la persona interessata in una lingua comprensibile e consentirle di esprimere un’opinione. Tale possibilità deve essere assicurata entro 10 giorni, salvo che la riservatezza dell’indagine o la stessa indagine ne sarebbero pregiudicate, oppure salvo impossibilità di rintracciare la persona nonostante ragionevoli sforzi. La stessa logica vale per la vittima, con specifica attenzione alle vittime residenti o stabilite nello Stato richiedente che ricevono informazioni sul procedimento ai sensi della direttiva 2012/29/UE.
Se la richiesta deriva da una proposta dell’interessato, l’obbligo di consultazione preventiva non opera. Le opinioni rese devono essere verbalizzate e trasmesse con la richiesta.
Procedura di richiesta e comunicazioni
La richiesta deve essere redatta sul modulo standard dell’allegato I e contenere la descrizione del reato, le disposizioni penali applicabili, i motivi del trasferimento, i dati rilevanti sull’indagato/imputato e sulla vittima, l’impatto sui loro diritti, gli atti procedurali già compiuti e, se del caso, le condizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le informazioni essenziali e i documenti di supporto devono essere tradotti nella lingua accettata dallo Stato richiesto.
La richiesta è trasmessa direttamente all’autorità richiesta o, se previsto, tramite l’autorità centrale. L’autorità richiesta deve confermare il ricevimento entro 7 giorni. Dopo la trasmissione della richiesta, lo Stato richiedente deve informare senza ritardo l’altro Stato di eventuali nuovi atti o misure procedurali e può ritirare la richiesta fino alla decisione dello Stato richiesto.
Decisione sul trasferimento, termini e motivi di rifiuto
Lo Stato richiesto deve decidere sull’accettazione o sul rifiuto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, con una sola proroga possibile di 30 giorni in casi specifici e motivati. L’accettazione deve essere motivata; il rifiuto deve indicare i motivi, anche in forma succinta.
I motivi di rifiuto obbligatorio comprendono, tra gli altri: assenza di reato secondo il diritto dello Stato richiesto; ne bis in idem; età che esclude la responsabilità penale; prescrizione; mancanza delle condizioni per procedere; amnistia; assenza di giurisdizione, salvo quella derivante dall’articolo 3. I motivi facoltativi includono privilegi o immunità, mancanza di interesse all’efficiente amministrazione della giustizia, assenza di collegamento territoriale/personale sufficiente, modulo incompleto o manifestamente inesatto non corretto, e assenza di punibilità nel luogo di commissione quando lo Stato richiesto non abbia giurisdizione originaria.
Prima del rifiuto, l’autorità richiesta deve normalmente consultare l’autorità richiedente e, se del caso, richiedere ulteriori informazioni. In caso di privilegio o immunità, il termine decorre dalla loro revoca.
Ricorso giurisdizionale e tutela processuale
Il regolamento riconosce agli indagati, agli imputati e alle vittime un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento. Il termine per impugnare non può superare 15 giorni dalla ricezione della decisione motivata. Se la richiesta è formulata dopo la conclusione delle indagini e dopo la formulazione di capi d’accusa o l’incriminazione, il ricorso ha effetto sospensivo, restando però possibili misure provvisorie per evitare la fuga o preservare prove e beni.
Il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai criteri di rifiuto del regolamento e, per le valutazioni discrezionali, al solo controllo sul manifest manifesto travalicamento dei limiti del potere discrezionale. Gli interessati devono poter accedere ai documenti necessari per impugnare efficacemente la decisione, salvo limiti legati a riservatezza, indagini o sicurezza.
Effetti del trasferimento sul procedimento
Con l’accettazione del trasferimento o con la definizione del ricorso, il procedimento nello Stato richiedente è sospeso o interrotto, salvo che permangano misure investigative urgenti o altre misure procedurali necessarie. Una volta concluse tali misure, il procedimento deve essere sospeso o interrotto. Se lo Stato richiesto interrompe il procedimento, lo Stato richiedente può proseguirlo o riaprirlo, salvo che la decisione dello Stato richiesto abbia effetto definitivamente preclusivo e sia stata adottata nel merito, estinguendo ulteriori procedimenti per gli stessi fatti.
Le vittime possono, se il diritto nazionale lo consente, chiedere l’avvio o la riapertura del procedimento nello Stato richiedente, nel rispetto del ne bis in idem.
Regime del procedimento nello Stato richiesto: prove, prescrizione e pena
Il procedimento trasferito è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato richiesto. Tuttavia, gli atti validamente compiuti nello Stato richiedente possono mantenere efficacia nello Stato richiesto, se compatibili con i principi fondamentali del suo diritto. Lo stesso vale, se il diritto nazionale dello Stato richiesto lo consente, per gli effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione prodotti da atti compiuti nello Stato richiedente.
Le prove trasferite non possono essere escluse solo perché raccolte in un altro Stato membro; la loro ammissibilità resta però soggetta al diritto nazionale dello Stato richiesto. La pena applicabile è quella prevista dal diritto nazionale dello Stato richiesto, con la possibilità di tener conto del massimo edittale dello Stato richiedente quando ciò sia favorevole all’imputato; se la giurisdizione deriva esclusivamente dal regolamento, la pena non può superare il massimo previsto nello Stato richiedente.
Informazioni finali e cooperazione
Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente dell’interruzione del procedimento, della decisione finale e dell’eventuale carattere definitivo della preclusione, nonché dell’esecuzione definitiva della pena o di altre informazioni di rilievo sostanziale, trasmettendo copia della decisione definitiva. Le autorità possono avvalersi in ogni fase di Eurojust e della Rete giudiziaria europea.
Comunicazioni elettroniche e sistema informatico decentrato
Le comunicazioni tra autorità devono avvenire, di regola, tramite il sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2023/2844. La Commissione deve adottare entro l’8 gennaio 2027 gli atti di esecuzione necessari a istituire il sistema, definendone specifiche tecniche, sicurezza, disponibilità e standard digitali. È inoltre previsto un software di implementazione di riferimento, creato e mantenuto dalla Commissione, utilizzabile dagli Stati membri o da Eurojust come back-end alternativo.
Gli Stati membri sostengono i costi dei propri punti di accesso e dei sistemi nazionali interoperabili; Eurojust sostiene i costi dei componenti di propria competenza e dell’adeguamento del proprio sistema di gestione dei casi.
Statistiche, moduli e atti delegati
Gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere annualmente dati statistici sulla quantità di richieste, sugli esiti di accettazione o rifiuto, sui tempi di decisione e, se disponibili centralmente, su casi non proseguiti, ricorsi e costi eccezionali. I dati devono essere trasmessi dal 1° febbraio 2028; la raccolta automatica tramite il sistema decentrato deve essere operativa entro due anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione dell’articolo 25.
La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati tramite atti delegati per aggiornare i moduli standard. La delega decorre dal 1° febbraio 2027 ed è a tempo indeterminato, con possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.
Relazioni con atti internazionali, transitorio ed entrata in vigore
Dal 1° febbraio 2027 il regolamento sostituisce, nell’ambito di applicazione e tra gli Stati membri vincolati, le disposizioni corrispondenti della Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 1972 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959. Dal 7 gennaio 2025 gli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri possono essere conclusi o mantenuti solo se rafforzano gli obiettivi del regolamento, semplificano le procedure e rispettano il livello di garanzie previsto.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° febbraio 2027. L’articolo 24 sulle comunicazioni elettroniche si applica solo dalla data prevista dopo il completamento del periodo di due anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento detta norme sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri per una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, Stato richiedente, Stato richiesto, autorità richiedente e autorità richiesta, vittima, sistema informatico decentrato e prevede una possibile convalida della richiesta da parte di un giudice, organo giurisdizionale, magistrato inquirente o pubblico ministero; per gli ordinamenti di common law è ammesso il coinvolgimento di un’altra autorità competente per misure accessorie.
Giurisdizione dello Stato richiesto e rinuncia dello Stato richiedente
L’articolo 3 prevede che, se la giurisdizione non è già stabilita dal diritto nazionale dello Stato richiesto, quest’ultimo acquista giurisdizione, ai fini del regolamento, in casi specifici: diniego di consegna su mandato d’arresto europeo nei casi dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584/GAI; diniego eccezionale per palese violazione di un diritto fondamentale; maggior parte degli effetti o parte sostanziale del danno nel suo territorio; procedimento già pendente contro lo stesso indagato/imputato; procedimento pendente contro altre persone per fatti identici, parzialmente identici o connessi. Se la giurisdizione deriva solo dal regolamento, essa si esercita solo dopo una richiesta di trasferimento. L’articolo 4 consente allo Stato richiedente di rinunciare all’avvio, sospendere o interrompere il procedimento per favorire il trasferimento.
Criteri per chiedere il trasferimento
L’articolo 5 ammette la richiesta solo se il procedimento può essere condotto meglio in un altro Stato membro nell’interesse di un’efficiente e corretta amministrazione della giustizia, anche in termini di proporzionalità. Tra i criteri rilevanti figurano: luogo di commissione del reato o degli effetti/danno, cittadinanza o residenza degli indagati/imputati, presenza nello Stato richiesto con rifiuto di consegna per specifici motivi del mandato d’arresto europeo, maggior parte delle prove o dei testimoni nello Stato richiesto, procedimenti già pendenti nello Stato richiesto, esecuzione o da eseguire di una pena nello Stato richiesto, migliori prospettive di riabilitazione, cittadinanza/residenza delle vittime, oppure consenso tra autorità degli Stati membri sulla concentrazione dei procedimenti. Indagati, imputati e vittime possono proporre il trasferimento alle autorità competenti dello Stato richiedente o richiesto, senza che ciò imponga l’avvio del trasferimento.
Diritti di indagato/imputato e della vittima prima della richiesta
Gli articoli 6 e 7 impongono di considerare i legittimi interessi dell’indagato/imputato e della vittima, compresi gli aspetti di giustizia riparativa. Prima di chiedere il trasferimento, l’autorità richiedente deve, di regola, informare l’indagato/imputato o la vittima in una lingua comprensibile e consentire loro di esprimere un’opinione entro 10 giorni; ciò non vale se comprometterebbe la riservatezza o l’indagine, se la persona non è rintracciabile/non raggiungibile nonostante sforzi ragionevoli, o se il trasferimento deriva da una loro proposta. Se la persona si trova nello Stato richiesto, la comunicazione può avvenire tramite i moduli standard di cui agli allegati II e III per l’indagato/imputato e il modulo relativo alle vittime. L’autorità richiedente deve poi informare senza indebito ritardo dell’avvenuta richiesta di trasferimento.
Contenuto della richiesta, trasmissione e consultazioni
L’articolo 8 impone l’uso del modulo standard dell’allegato I, con motivazione e indicazione dell’autorità, del reato e delle norme applicabili, dei motivi del trasferimento, dei dati essenziali su indagato/imputato e vittima, dell’impatto sui diritti, degli atti procedurali già compiuti e delle eventuali condizioni in materia di dati personali. Le opinioni espresse dall’indagato/imputato o dalla vittima devono essere trasmesse insieme alla richiesta. La richiesta e le parti essenziali dei documenti allegati devono essere tradotte nella lingua accettata dallo Stato richiesto. L’autorità richiedente trasmette la richiesta direttamente o tramite autorità centrale; se l’autorità richiesta non è nota, la si individua anche tramite la Rete giudiziaria europea. L’autorità richiesta conferma il ricevimento entro 7 giorni. Gli articoli 9 e 14 disciplinano la comunicazione di ulteriori atti o misure sopravvenuti, il ritiro della richiesta prima della decisione e le consultazioni reciproche, anche pre-decisione, nonché il supporto di Eurojust.
Decisione dello Stato richiesto, termini e motivi di rifiuto
L’articolo 11 prevede che l’autorità richiesta decida sull’accettazione o sul rifiuto, in tutto o in parte, e motivi l’eventuale accettazione; può chiedere informazioni supplementari. La decisione va comunicata senza indebito ritardo e comunque entro 60 giorni dal ricevimento, prorogabili una sola volta di 30 giorni; se vi sono privilegi o immunità, il termine decorre dalla revoca. L’articolo 12 distingue motivi di rifiuto obbligatorio e facoltativo. Il rifiuto è obbligatorio, tra l’altro, se la condotta non è reato, opera il ne bis in idem, l’indagato non è penalmente responsabile per età, il reato è prescritto, mancano le condizioni per procedere, vi è amnistia o manca la giurisdizione (salvo quella ex articolo 3). Il rifiuto è facoltativo, tra l’altro, per immunità o privilegi, per mancanza di interesse all’efficiente amministrazione della giustizia, per assenza di collegamento territoriale/personale, per modulo incompleto o inesatto non corretto, o per condotta non punibile nel luogo di commissione senza giurisdizione originaria dello Stato richiesto. Prima del rifiuto l’autorità richiesta deve, di regola, consultare lo Stato richiedente. I privilegi e le immunità devono essere fatti valere, se del caso, mediante richiesta di revoca.
Ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto
Gli articoli 15, 16 e 17 riconoscono a indagati, imputati e vittime il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione di accettazione del trasferimento nello Stato richiesto. La decisione deve essere notificata con indicazione del diritto di ricorso e dei termini; il termine non può superare 15 giorni dalla ricezione della decisione motivata. Se il trasferimento è richiesto dopo la conclusione delle indagini e la formulazione di capi d’accusa, il ricorso ha effetto sospensivo, salvo misure provvisorie per evitare la fuga o conservare prove e beni. Il giudice verifica solo i criteri di rifiuto del regolamento e, per il potere discrezionale, solo l’eventuale manifesto travalicamento dei limiti. Gli interessati hanno diritto di accedere ai documenti necessari per impugnare la decisione, con possibili limitazioni per riservatezza, indagine o sicurezza.
Effetti del trasferimento nello Stato richiedente e nello Stato richiesto
L’articolo 21 prevede che, dopo l’accettazione o la decisione definitiva sul ricorso, il procedimento sia sospeso o interrotto nello Stato richiedente, salvo necessità investigative urgenti o altre misure procedurali. Se lo Stato richiesto interrompe il procedimento, lo Stato richiedente può proseguire o riaprire, salvo preclusione definitiva e decisione nel merito idonea a estinguere ulteriori procedimenti; le vittime possono chiedere l’avvio o la riapertura se il diritto nazionale lo consente e non vi è violazione del ne bis in idem. L’articolo 22 stabilisce che il procedimento trasferito è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato richiesto; gli atti validamente compiuti nello Stato richiedente possono conservare efficacia, compresi gli effetti sulla prescrizione, se compatibili con il diritto nazionale dello Stato richiesto. Le prove trasferite non sono escluse solo perché raccolte in un altro Stato membro e la pena applicabile è quella dello Stato richiesto, con regola speciale sul tetto massimo previsto dallo Stato richiedente quando il reato è stato commesso nel suo territorio o quando la giurisdizione deriva esclusivamente dal regolamento. La querela presentata nello Stato richiedente vale anche nello Stato richiesto se entrambi i diritti nazionali la richiedono.
Obblighi informativi successivi e cooperazione
L’articolo 23 impone allo Stato richiesto di informare lo Stato richiedente sull’interruzione del procedimento, sulla decisione finale e sull’eventuale irrevocabilità della stessa, nonché sull’esecuzione definitiva della pena o altre informazioni sostanziali, trasmettendo copia della decisione finale. L’articolo 18 consente a entrambe le autorità di chiedere assistenza a Eurojust e alla Rete giudiziaria europea in qualsiasi fase.
Comunicazioni elettroniche, sistema decentrato e moduli
Gli articoli 24, 25 e 26 prevedono che le comunicazioni avvengano, di norma, tramite il sistema informatico decentrato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844; la Commissione deve adottare entro l’8 gennaio 2027 atti di esecuzione per istituire il sistema, con specifiche tecniche, sicurezza, disponibilità e standard digitali. La Commissione crea, mantiene e sviluppa un software di implementazione di riferimento, gratuito e utilizzabile dagli Stati membri o da Eurojust come back-end alternativo. Sono previste regole sui costi dei punti di accesso, dei sistemi nazionali e dei componenti Eurojust (articolo 27). Il regolamento disciplina inoltre moduli standard per richiesta, opinioni, notifiche e ritiro, contenuti negli allegati I-VI.
Statistiche, costi, relazioni e atti delegati
L’articolo 28 impone la raccolta annuale di dati statistici, da trasmettere alla Commissione a partire dal 1° febbraio 2028; il sistema decentrato dovrà supportare la raccolta automatica entro due anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25. L’articolo 19 stabilisce che ciascuno Stato membro sostiene i propri costi, ma prevede consultazioni e possibile ripartizione per costi elevati o eccezionali di traduzione. Gli articoli 29 e 30 conferiscono alla Commissione il potere di modificare gli allegati con atti delegati dal 1° febbraio 2027, a tempo indeterminato, con possibilità di revoca da parte di Parlamento e Consiglio. L’articolo 34 impone una relazione della Commissione entro il 1° febbraio 2033.
Relazioni con altri strumenti, disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 33 sostituisce, dal 1° febbraio 2027 e nell’ambito di applicazione del regolamento, le corrispondenti disposizioni della Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, nei rapporti tra gli Stati membri vincolati. Dopo il 7 gennaio 2025 gli Stati membri possono concludere o mantenere accordi con altri Stati membri solo se rafforzano gli obiettivi del regolamento e rispettano il livello di garanzie previsto; gli accordi continuati devono essere notificati entro il 1° febbraio 2027. L’articolo 35 stabilisce che le richieste trasmesse dal 1° febbraio 2027 sono soggette al regolamento, mentre quelle ricevute prima restano disciplinate dagli strumenti esistenti. L’articolo 36 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° febbraio 2027; l’articolo 24 si applica solo dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25.
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