Cassazione Civile, Ordinanza n. 07322/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta ad ottenere l’accertamento dell’esposizione qualificata all’amianto e il conseguente beneficio della rivalutazione contributiva. La Corte d’appello, riformando il primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa: ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui il lavoratore aveva presentato all’INAIL la domanda di attestazione dell’esposizione, ritenendo che tale iniziativa rivelasse la piena consapevolezza del fatto costitutivo del diritto; ha inoltre considerato irrilevante il successivo rigetto dell’istanza da parte dell’INAIL. Il ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e dell’art. 13 l. n. 257/1992, per avere la corte territoriale fissato erroneamente il dies a quo al momento della domanda all’INAIL; (2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel diniego dell’INAIL perché non risultava l’esposizione all’amianto; (3) violazione dell’art. 2729 c.c. per errata applicazione dei principi sulle presunzioni. L’INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza processuale sollevata solo con memoria perché tardiva; ha poi dichiarato infondati i tre motivi, osservando che il fatto dedotto come omesso era stato in realtà esaminato dalla corte di merito, che lo aveva reputato irrilevante. Soprattutto, la decisione impugnata è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva decorre dalla maturata consapevolezza dell’esposizione all’amianto e tale consapevolezza può essere ragionevolmente desunta dall’avvenuta presentazione della domanda all’INAIL, senza che rilevi l’esito negativo dell’istanza. Conseguentemente, essendo la domanda amministrativa all’INPS proposta molti anni dopo il dies a quo individuato, il diritto è stato considerato prescritto. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato dalla Corte nella consapevolezza dell’esposizione
art. 2946 c.c.
richiamato quale termine di prescrizione ordinaria applicato alla pretesa contributiva
art. 13 l. n. 257/1992
norma di riferimento per il beneficio della rivalutazione contributiva in caso di esposizione all’amianto
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto corretta l’inferenza presuntiva della consapevolezza dall’inoltro della domanda all’INAIL
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’assicurato acquisisce consapevolezza dell’esposizione qualificata, non necessariamente dalla cessazione del rapporto o dal successivo accertamento amministrativo.
- La consapevolezza dell’esposizione può essere desunta in via presuntiva dalla presentazione all’INAIL della domanda di attestazione dell’esposizione; l’eventuale rigetto dell’istanza non esclude né differisce, di per sé, tale consapevolezza.
- Il giudizio sulla maturata consapevolezza dell’esposizione costituisce accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale tipizzato dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non integra omesso esame di un fatto decisivo la critica che miri in realtà a contestare la valutazione compiuta dal giudice di merito su un fatto che risulti comunque considerato nella motivazione.
- Quando la corte di merito si conforma ai consolidati principi di legittimità sulla decorrenza della prescrizione, la censura per violazione di legge è infondata se pretende di sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella logicamente e giuridicamente adottata.
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