Ordinanza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento DASPO Cat. II/2025 emesso dal Questore di Treviso il 1° ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento DASPO emesso dal Questore di Treviso, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, ma dà conto del danno prospettato, consistente nel divieto di avvicinamento a tutte le strutture sportive ove si svolgono incontri di calcio, pallavolo, basket e rugby, nonché ai luoghi di transito, scalo e viaggio verso tali strutture. Il ricorrente risultava inoltre già destinatario di un analogo DASPO della Questura di Venezia, con scadenza il 10 maggio 2027.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. Il giudice ha osservato che il ricorrente era già destinatario di un analogo provvedimento DASPO, con scadenza al 10 maggio 2027; pertanto, il danno cautelare lamentato in relazione al divieto di avvicinamento alle strutture sportive e ai luoghi di transito non è stato ritenuto idoneo a giustificare la sospensione dell’atto impugnato. L’ordinanza non formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Nulla sulle spese della fase cautelare, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora, all’esito del bilanciamento degli interessi coinvolti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio prospettato dal ricorrente risulta già concretamente derivare da un analogo provvedimento amministrativo vigente, sicché la sospensione dell’atto impugnato non eliminerebbe il danno dedotto.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, non risulti dimostrato un pregiudizio grave e attuale derivante specificamente dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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