L.R. Piemonte 14/2015
"Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 14/2015 vieta l’esercizio di servizi di trasporto persone con chiamata di autoveicolo e corrispettivo economico da parte di soggetti diversi da taxi e NCC autorizzati. Prevede sanzioni richiamando il Codice della strada e impone ai Comuni di adeguare i regolamenti entro tre mesi, con applicazione immediata nelle more.
Contrasto all’abusivismo nei servizi di trasporto pubblico non di linea
Contrasto all’abusivismo nei servizi di trasporto pubblico non di linea
La legge regionale Piemonte n. 14 del 2015 interviene sulla disciplina regionale del trasporto pubblico non di linea per reprimere forme di esercizio abusivo del servizio. La norma chiarisce chi può svolgere determinati servizi di trasporto persone e collega la violazione a un regime sanzionatorio specifico.
Ambito di applicazione e contenuto sostanziale
La disciplina riguarda il servizio di trasporto di persone effettuato mediante chiamata, in qualunque modalità sia realizzata, di un autoveicolo con corresponsione di un compenso. Per questa tipologia di servizio, l’esercizio è riservato esclusivamente ai soggetti che svolgono il servizio di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 24/1995, cioè ai servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dalla legge regionale richiamata.
Divieto di esercizio abusivo
La norma introduce un’esclusività del servizio: il trasporto persone con chiamata e pagamento non può essere svolto da operatori estranei al perimetro dei servizi autorizzati dalla legge regionale sul trasporto non di linea. L’obiettivo è impedire l’offerta abusiva di corse o servizi assimilabili al taxi/NCC al di fuori dei soggetti legittimati.
Regime sanzionatorio
La violazione del divieto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285/1992, richiamati dalla modifica all’articolo 6 della l.r. 24/1995. La legge regionale collega quindi il mancato rispetto dell’esclusività del servizio alle sanzioni del Codice della strada.
Adeguamento dei regolamenti comunali e applicazione transitoria
I Comuni devono adeguare i propri regolamenti per il servizio taxi e autonoleggio entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, inserendo quanto previsto dalla nuova disciplina sull’esclusività del servizio. In attesa dell’approvazione degli adeguamenti regolamentari, le disposizioni della legge sono comunque immediatamente eseguibili dalle amministrazioni comunali.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Non contiene limiti temporali di efficacia ulteriori rispetto al termine concesso ai Comuni per l’adeguamento regolamentare.
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