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Legge

L.R. Piemonte 12/2015

"Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 12/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale promuove recupero, valorizzazione e redistribuzione dei beni invenduti in Piemonte, per fini sociali, ambientali ed economici. Prevede contributi per soggetti operanti da almeno tre anni, un regolamento attuativo entro 120 giorni, campagne di sensibilizzazione e un programma triennale con il Banco alimentare del Piemonte. La copertura è riferita all’esercizio 2015, quindi oggi la norma è in larga parte obsoleta.

Promozione del recupero e della valorizzazione dei beni invenduti

Promozione del recupero e valorizzazione dei beni invenduti

La legge regionale disciplina, per il Piemonte, misure di promozione del recupero, della valorizzazione e della distribuzione dei beni invenduti, con finalità sociali, ambientali ed economiche. L’intervento regionale è orientato allo sviluppo del consumo critico e alla riduzione dello spreco, con ricadute sul sostegno alle persone fragili e sulla riduzione dei costi di smaltimento.

Finalità e soggetti ammessi

La Regione promuove e sostiene progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti, individuando strategie, obiettivi e modalità di intervento e favorendone la diffusione su tutto il territorio regionale. Le finalità sono:

  • sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento;
  • ridurre i rifiuti conferiti in discarica;
  • ridurre i costi di smaltimento;
  • favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Possono promuovere tali progetti e attività:

  • enti locali, singoli o associati;
  • cooperative sociali iscritte all’albo regionale;
  • organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale;
  • associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale;
  • ONLUS iscritte all’anagrafe prevista dalla normativa statale.

I soggetti indicati possono operare anche in collaborazione con produttori e distributori presenti sul territorio regionale, con le loro associazioni di categoria e con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco regionale.

Beni considerati “invenduti”

Ai fini della legge, rientrano tra gli invenduti:

  • i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale;
  • i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;
  • i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;
  • i beni non di lusso individuati dalla normativa fiscale sulle ONLUS;
  • farmaci, parafarmaci, presidi e prodotti farmaceutici, nonché prodotti per l’igiene orale e della persona, nel rispetto delle norme nazionali su conservazione, utilizzo e destinazione.

Contributi regionali

La Regione concede contributi ai soggetti ammessi che operino sul territorio regionale da almeno tre anni, per realizzare progetti di recupero e valorizzazione dei beni invenduti. La disciplina operativa dei contributi è rimessa al regolamento attuativo.

Regolamento di attuazione e programmazione

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento di attuazione che definisce:

  • linee guida programmatiche, tempi, criteri e modalità di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi, in base alle risorse disponibili;
  • contenuti dei bandi e modalità di approvazione e finanziamento dei progetti di recupero, valorizzazione, stoccaggio e redistribuzione;
  • entità massima dei contributi, procedure e termini per la presentazione delle domande;
  • modalità di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione.

Campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione

La Giunta regionale realizza, in collaborazione con i soggetti di cui alla legge, campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione per sviluppare la cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, riducendo la dispersione dei beni invenduti.

Programma triennale con il Banco alimentare del Piemonte

La Giunta promuove e sostiene un programma triennale di interventi proposto dall’associazione Banco alimentare del Piemonte. Il programma mira a:

  • sviluppare la cultura del recupero dei beni alimentari per sostenere persone e famiglie in condizioni di bisogno;
  • favorire un’equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione diffusa dei generi alimentari agli enti assistenziali;
  • sviluppare modelli di partenariato tra aziende del settore alimentare ed enti assistenziali per la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell’ambiente e la riduzione dei rifiuti.

I rapporti con l’associazione sono regolati da una convenzione, approvata dalla Giunta negli elementi essenziali e stipulata dal direttore regionale competente; la convenzione disciplina modalità, tempi, verifiche e erogazione del contributo regionale.

Monitoraggio e relazione annuale

La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio delle azioni avviate e un’analisi dell’impatto delle azioni realizzate, trasmettendoli alla commissione consiliare competente.

Copertura finanziaria e attualità della disciplina

Per la prima fase di attuazione, gli oneri per contributi e campagne sono stati quantificati in 500.000 euro per l’esercizio finanziario 2015, con copertura a valere sul bilancio 2015. La previsione finanziaria è quindi riferita a quell’esercizio e la disciplina risulta oggi in larga parte priva di utilità applicativa corrente, salvo eventuali strumenti attuativi o finanziamenti successivi non ricavabili dal testo fornito.

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