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Legge

L.R. Piemonte 15/2015

"Modifiche all' articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 15/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 15/2015 modifica l’art. 27 della l.r. 59/1985, ridefinendo il presidio Gradenigo come presidio sanitario dell’ASL TO 2. Stabilisce i presupposti per il riconoscimento e il suo mantenimento, l’autonomia dell’ente titolare, l’accordo contrattuale per i rapporti con l’ASL e l’integrazione dei servizi secondo la programmazione sanitaria regionale.

Modifiche alla disciplina del presidio Gradenigo nell’ASL TO 2

Modifiche alla disciplina del presidio sanitario dell’ASL TO 2

La legge regionale del Piemonte interviene sull’articolo 27 della l.r. 59/1985, aggiornando la disciplina del presidio Gradenigo e inquadrandolo come presidio sanitario dell’ASL TO 2. La norma definisce i presupposti del riconoscimento, le modalità di regolazione dei rapporti con l’azienda sanitaria e le condizioni per il mantenimento del riconoscimento.

Riconoscimento del presidio e presupposti

Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell’ASL TO 2. Il riconoscimento presuppone che:

  • il presidio sia ubicato nel bacino territoriale dell’ASL che, in base alle esigenze demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;
  • sia mantenuto un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle ASL, secondo il d.lgs. 502/1992 e il relativo regolamento sulla dotazione organica e sull’organizzazione adeguato alle sue disposizioni.

Finalità e autonomia del presidio

La legge precisa che il presidio Gradenigo, ai sensi dell’art. 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, concorre alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. L’ente titolare del presidio conserva la propria autonomia giuridico-amministrativa.

Rapporti con l’ASL e integrazione dei servizi

La regolamentazione dei rapporti con il presidio è affidata a un accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio, compreso il pronto soccorso/emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dall’ASL TO 2 sono disciplinate dai programmi previsti dall’art. 8-quinquies, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla Giunta regionale su proposta dell’ASL TO 2 e sentita la commissione consiliare competente.

Condizioni per il mantenimento del riconoscimento

Il mantenimento del riconoscimento come presidio di azienda sanitaria locale è subordinato a due condizioni specifiche:

  • l’adeguamento al programma di integrazione dei servizi;
  • l’ottemperanza alle previsioni dell’art. 15-undecies del d.lgs. 502/1992.

Ambito di applicazione e attualità

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio del Piemonte e, in particolare, il presidio Gradenigo nell’ambito dell’ASL TO 2. Si tratta di una modifica puntuale a una disciplina sanitaria ancora rilevante per l’organizzazione del presidio, quindi non obsoleta.

Testo integrale

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