L.R. Piemonte 15/2015
"Modifiche all' articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 15/2015 modifica l’art. 27 della l.r. 59/1985, ridefinendo il presidio Gradenigo come presidio sanitario dell’ASL TO 2. Stabilisce i presupposti per il riconoscimento e il suo mantenimento, l’autonomia dell’ente titolare, l’accordo contrattuale per i rapporti con l’ASL e l’integrazione dei servizi secondo la programmazione sanitaria regionale.
Modifiche alla disciplina del presidio Gradenigo nell’ASL TO 2
Modifiche alla disciplina del presidio sanitario dell’ASL TO 2
La legge regionale del Piemonte interviene sull’articolo 27 della l.r. 59/1985, aggiornando la disciplina del presidio Gradenigo e inquadrandolo come presidio sanitario dell’ASL TO 2. La norma definisce i presupposti del riconoscimento, le modalità di regolazione dei rapporti con l’azienda sanitaria e le condizioni per il mantenimento del riconoscimento.
Riconoscimento del presidio e presupposti
Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell’ASL TO 2. Il riconoscimento presuppone che:
- il presidio sia ubicato nel bacino territoriale dell’ASL che, in base alle esigenze demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;
- sia mantenuto un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle ASL, secondo il d.lgs. 502/1992 e il relativo regolamento sulla dotazione organica e sull’organizzazione adeguato alle sue disposizioni.
Finalità e autonomia del presidio
La legge precisa che il presidio Gradenigo, ai sensi dell’art. 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, concorre alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. L’ente titolare del presidio conserva la propria autonomia giuridico-amministrativa.
Rapporti con l’ASL e integrazione dei servizi
La regolamentazione dei rapporti con il presidio è affidata a un accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio, compreso il pronto soccorso/emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dall’ASL TO 2 sono disciplinate dai programmi previsti dall’art. 8-quinquies, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla Giunta regionale su proposta dell’ASL TO 2 e sentita la commissione consiliare competente.
Condizioni per il mantenimento del riconoscimento
Il mantenimento del riconoscimento come presidio di azienda sanitaria locale è subordinato a due condizioni specifiche:
- l’adeguamento al programma di integrazione dei servizi;
- l’ottemperanza alle previsioni dell’art. 15-undecies del d.lgs. 502/1992.
Ambito di applicazione e attualità
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio del Piemonte e, in particolare, il presidio Gradenigo nell’ambito dell’ASL TO 2. Si tratta di una modifica puntuale a una disciplina sanitaria ancora rilevante per l’organizzazione del presidio, quindi non obsoleta.
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