L.R. Piemonte 11/2015
"Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte l’uso terapeutico di canapa e principi attivi cannabinoidi nel SSR, la prescrizione e la somministrazione dei medicinali, la copertura della spesa pubblica, l’acquisto dall’estero in assenza di alternative e avvia progetti pilota, ricerca e formazione. Prevede atti attuativi entro 90 giorni e una clausola valutativa annuale; contiene una norma finanziaria per il 2015 e il biennio 2016-2017.
Uso terapeutico della canapa e dei medicinali cannabinoidi
Uso terapeutico della canapa e dei medicinali cannabinoidi in Piemonte
La legge regionale disciplina, nel territorio del Piemonte, l’utilizzo terapeutico della canapa e dei principi attivi cannabinoidi nell’ambito del servizio sanitario regionale. Il provvedimento mira a garantire l’accesso alle cure, a regolare acquisti, prescrizioni e somministrazione dei medicinali, e a promuovere ricerca, sperimentazione e formazione degli operatori.
Finalità e ambito applicativo
La Regione riconosce il diritto del cittadino a ricevere cure a base di cannabis e cannabinoidi, richiamando il quadro normativo statale in materia di stupefacenti, medicinali per uso umano e importazione di specialità medicinali registrate all’estero. La disciplina regionale opera quindi in raccordo con la normativa nazionale e riguarda esclusivamente l’organizzazione dell’uso terapeutico nell’ambito del SSR piemontese.
Definizioni, prescrizione e acquisto dall’estero
La legge distingue tra:
- principi attivi cannabinoidi, di sintesi o di origine naturale, classificati secondo l’articolo 14 del d.P.R. 309/1990;
- medicinali cannabinoidi, industriali o galenici, preparati a partire da canapa o da principi attivi cannabinoidi.
L’acquisto dall’estero di canapa e medicinali cannabinoidi è ammesso secondo il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e solo in mancanza di una valida alternativa terapeutica. I medicinali possono essere prescritti dal medico curante, dallo specialista o dal medico di medicina generale, secondo la disciplina vigente sulle prescrizioni mediche.
Somministrazione e presa in carico della spesa
La somministrazione terapeutica può avvenire:
- in ambito ospedaliero o in strutture assimilabili;
- in ambito domiciliare.
La spesa per le cure con medicinali cannabinoidi è posta, salvo diverse disposizioni normative, a carico del servizio sanitario regionale. Se il trattamento è ritenuto indispensabile, anche l’acquisto di canapa e principi attivi cannabinoidi grava su fondi pubblici. Quando la terapia domiciliare è iniziata fuori dall’ospedale o da struttura assimilabile, la somministrazione resta possibile in ambito domiciliare. Le strutture ospedaliere prive di farmacia devono comunque assistere il personale medico nel reperimento dei farmaci tramite farmacia ospedaliera o farmacia aperta al pubblico.
Soggetti privati e approvvigionamento
Per i medicinali cannabinoidi registrati all’estero, le modalità di importazione e acquisto sono quelle previste dalla normativa statale. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono coadiuvare gli assistiti nel rispetto delle procedure statali.
Quando la terapia con medicinali cannabinoidi e preparazioni galeniche magistrali avviene a domicilio, la spesa è a carico del servizio sanitario regionale.
Centralizzazione degli acquisti
Per ridurre le spese fisse connesse all’acquisto e alla preparazione dei medicinali cannabinoidi, la Giunta regionale deve verificare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge e nelle more della sperimentazione dei progetti pilota, la possibilità di centralizzare acquisti, stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di strutture regionali.
Produzione, progetti pilota e ricerca applicata
La Giunta regionale è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, per la produzione di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, con l’obiettivo di ridurre il costo delle importazioni.
È inoltre autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione, da parte di soggetti autorizzati, di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, coinvolgendo atenei piemontesi, associazioni di pazienti e altri soggetti portatori di interesse o di competenze specifiche.
Informazione scientifica, formazione e promozione della ricerca
La Regione promuove:
- la diffusione della conoscenza dell’impiego e degli effetti della canapa anche per usi non terapeutici, con riferimento ai settori tessile, edile e delle bonifiche ambientali;
- corsi periodici di formazione e aggiornamento per operatori sanitari sugli sviluppi sperimentali e scientifici dell’impiego terapeutico;
- la ricerca scientifica sulla sperimentazione clinica dell’efficacia della canapa in patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche, nonché sul miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali;
- progetti di ricerca su cure palliative e terapia del dolore presentati da istituti pubblici e universitari, con particolare attenzione a quelli con il coinvolgimento di strutture ospedaliere regionali.
Attuazione, monitoraggio e rapporti periodici
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve adottare provvedimenti per:
- garantire un’applicazione omogenea della legge sul territorio regionale;
- monitorare periodicamente il consumo dei medicinali cannabinoidi, distinguendo tra medicinali importati e preparazioni galeniche magistrali;
- promuovere accordi con i ministeri competenti.
La Giunta deve inoltre trasmettere alla commissione consiliare una relazione dettagliata:
- entro un anno dall’entrata in vigore e poi annualmente, sullo stato di attuazione, indicando numero di pazienti trattati, criticità e andamento della spesa, anche con riferimento alla centralizzazione degli acquisti;
- dopo un anno e per gli anni successivi, sui risultati della sperimentazione prevista per i progetti pilota.
Copertura finanziaria
Per la prima fase di attuazione, gli oneri di parte corrente per le attività di ricerca, sperimentazione e promozione sono valutati in 200.000 euro per il 2015, con copertura mediante riduzione di pari importo delle dotazioni di bilancio indicate dalla legge. Per ciascun anno del biennio 2016-2017, gli stessi oneri sono coperti mediante riduzione delle risorse previste nel bilancio pluriennale 2015-2017.
Valutazione sull’attualità della disciplina
La legge introduce una disciplina organizzativa e finanziaria riferita a un’impostazione ancora utile sul piano regolatorio, ma contiene molte previsioni puntuali collegate alla sua prima attuazione, al 2015 e al biennio 2016-2017. Non emerge un limite finale di efficacia generale; restano tuttavia di interesse soprattutto le regole sostanziali su prescrizione, erogazione, copertura della spesa e ricerca.
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