L.R. Piemonte 13/2015
"Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, l’accreditamento degli enti formativi e gli elenchi dei professionisti abilitati a praticare agopuntura, fitoterapia e omeopatia (incluse omotossicologia e antroposofia). Prevede una Commissione regionale, protocolli d’intesa con Ordini e transitorio per i titoli; per veterinari e farmacisti l’applicazione è sospesa fino a ulteriore accordo.
Esercizio e formazione delle medicine non convenzionali
Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali
La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione, l’organizzazione della formazione, dell’accreditamento e degli elenchi professionali relativi alle medicine non convenzionali, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 7 febbraio 2013. La disciplina riguarda agopuntura, fitoterapia e omeopatia, comprendendo anche omotossicologia e antroposofia.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento mira a promuovere e tutelare l’esercizio delle medicine non convenzionali, definendo criteri regionali coerenti con l’Accordo richiamato e con la normativa statale e comunitaria vigente. L’applicazione riguarda le discipline espressamente indicate dalla legge, senza estendersi oltre tali ambiti.
Soggetti interessati e definizioni
La legge si riferisce ai medici chirurghi, agli odontoiatri, ai medici veterinari e ai farmacisti operanti nella Regione. Gli Ordini professionali coinvolti sono quelli provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti.
Elenchi dei professionisti esercenti
Gli Ordini professionali istituiscono elenchi dei professionisti che esercitano le medicine non convenzionali. Possono chiedere l’iscrizione i professionisti sanitari appartenenti alle categorie indicate che abbiano svolto i percorsi formativi previsti dalla legge.
L’iscrizione negli elenchi non è però condizione necessaria per l’esercizio dell’attività, che resta regolato dalla normativa statale vigente. Gli elenchi hanno quindi funzione ordinatoria e di riconoscimento regionale, non costitutiva del diritto all’esercizio.
Formazione e requisiti per l’iscrizione
Per l’iscrizione agli elenchi, i professionisti devono frequentare un percorso formativo a proprio carico. I corsi di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia devono rispettare i criteri e gli obiettivi fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, oltre che la normativa statale e comunitaria vigente.
Protocolli d’intesa, accreditamento e riconoscimento dei titoli
La Regione e gli Ordini professionali, mediante protocolli d’intesa conformi alla normativa vigente e all’Accordo, definiscono:
- i percorsi formativi svolti da enti accreditati dalla Regione per l’ammissione agli elenchi;
- i criteri e le modalità di valutazione dei percorsi formativi ai fini dell’iscrizione;
- le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge e nei tre anni successivi.
Sono considerati validi anche i titoli, diplomi e attestati equipollenti rilasciati dalle università secondo la normativa statale vigente, purché ottenuti con percorsi conformi a quelli definiti dall’Accordo. I protocolli disciplinano inoltre l’accreditamento regionale degli enti formativi, il monitoraggio e l’eventuale revoca dell’accreditamento.
Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali
Entro 180 giorni dall’approvazione della legge è istituita presso la direzione regionale competente in sanità una Commissione regionale permanente. La Commissione è composta da rappresentanti della Regione, delle università con facoltà pertinenti, degli Ordini professionali interessati e delle associazioni dei consumatori.
La Commissione elegge presidente e vicepresidente tra i propri membri, è assistita da una segreteria tecnica interna all’amministrazione regionale, delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. Dura in carica quattro anni, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale previa consultazione della commissione consiliare competente. La partecipazione è gratuita.
Compiti della Commissione
La Commissione formula proposte su:
- criteri e modalità di accreditamento e verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline;
- criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati;
- criteri per il riconoscimento dei titoli di studio rilevanti ai fini della legge.
Inoltre coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche non convenzionali nell’ambito di programmi di prevenzione ed educazione alla salute e redige annualmente un monitoraggio dei risultati dell’attività svolta.
Regime transitorio e limiti di applicazione
La legge non si applica alle professioni di medico veterinario e farmacista fino alla definizione dell’ulteriore accordo previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, previa acquisizione del parere delle rispettive federazioni nazionali. Per tali categorie, quindi, l’efficacia è sospesa in via transitoria.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in base alla clausola di neutralità finanziaria.
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