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Sentenza

Sentenza del 30/07/2018 n. 20098 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR, che aveva ridotto il maggior reddito accertato sulla base dei versamenti effettuati sui conti della società e dei soci. Secondo l'Ufficio, tali movimentazioni bancarie dovevano presumersi ricavi non dichiarati, salvo prova contraria dei contribuenti. I contribuenti sostenevano invece, in via incidentale, l'illegittimità degli avvisi perché emessi soltanto sei giorni dopo la notifica del processo verbale di constatazione, in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, senza indicare né dimostrare specifiche ragioni di particolare urgenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dei ricorsi incidentali dei contribuenti e ha dichiarato assorbite tutte le altre censure, compreso il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento emessi prima della scadenza del termine di sessanta giorni, poiché l'Ufficio non aveva provato una ragione di urgenza concreta, specifica e riferita al singolo rapporto tributario. La mera imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non costituisce una valida ragione d'urgenza. Le sentenze della CTR sono state cassate e, decidendo nel merito, sono stati accolti i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine è una garanzia essenziale del contraddittorio. La sua violazione rende illegittimo l'avviso emesso ante tempus, salvo che l'Amministrazione dimostri una ragione di urgenza concreta, particolare e motivata, riferita allo specifico rapporto tributario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, n. 2

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate dall'Amministrazione come presunzioni di ricavi o compensi non dichiarati, ferma restando la necessità di applicare correttamente la relativa disciplina probatoria.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

    I dati risultanti dai conti bancari possono fondare rettifiche IVA quando il contribuente non fornisca adeguata giustificazione delle operazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    Consente la riunione di procedimenti connessi, anche quando riguardano una società di persone e i suoi soci, per evitare contrasti tra decisioni.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    La questione della responsabilità soggettiva per le sanzioni è stata prospettata dalla socia accomandante, ma non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo preliminare relativo al termine dilatorio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1

    Il maggior reddito della società di persone viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote; tuttavia, tale imputazione non può operare quando l'atto impositivo societario è dichiarato illegittimo.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento viene notificato prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, l'atto è normalmente illegittimo.
  • L'Amministrazione può derogare al termine soltanto in presenza di una ragione di urgenza effettiva, concreta, particolare e riferita al singolo contribuente; tale ragione deve essere indicata o comunque provata in giudizio.
  • La semplice imminente scadenza del termine di decadenza dell'accertamento non costituisce, da sola, una valida ragione d'urgenza, poiché dipende dall'organizzazione e dalla gestione dell'attività dell'Ufficio.
  • Il fatto che il contribuente abbia successivamente potuto difendersi in giudizio non sana automaticamente la violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto.
  • In presenza di accertamenti collegati tra una società di persone e i suoi soci, i procedimenti possono essere riuniti per evitare decisioni contrastanti; l'illegittimità dell'accertamento societario può incidere anche sugli accertamenti emessi per trasparenza nei confronti dei soci.
  • Le presunzioni basate sui movimenti bancari possono essere contestate fornendo giustificazioni analitiche e documentate, ma nel caso esaminato la Corte non ha affrontato il merito perché l'accertamento è stato annullato per un vizio procedurale preliminare.

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