Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09604/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena emessa dal GIP all'esito di accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione della sentenza. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto non rientrava in tali ipotesi, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui contesto è stata emessa la decisione impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere, nel caso di specie, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile come motivo autonomo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, se non ricade nelle ipotesi tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali segue la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento è strettamente vincolata al perimetro legale dei motivi consentiti e non può essere ampliata in via interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.