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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-503/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2017. — Luís Isidro Delgado Mendes contro Crédito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE – Furto di un veicolo – Incidente stradale – Danni fisici e materiali subiti dall’assicurato, proprietario del veicolo, in quanto pedone – Responsabilità civile – Risarcimento – Copertura assicurativa obbligatoria – Clausole di esclusione – Normativa nazionale che esclude l’assicurato, proprietario del veicolo, dal risarcimento da parte dell’assicurazione – Compatibilità con tali direttive – Nozione di “terzo vittima”. — Causa C-503/16

Giurisprudenza europea62016CJ0503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del giudice d’appello portoghese, ha esaminato se una norma nazionale potesse negare ogni indennizzo al proprietario-assicurato investito come pedone dal proprio veicolo rubato. La risposta è negativa: il diritto UE impone la copertura obbligatoria dei danni subiti da pedoni e tutela il proprietario quando, al momento dell’incidente, egli non è conducente ma vittima esterna al veicolo. L’esclusione generale basata sulla sola qualità di proprietario/assicurato è incompatibile con la finalità di tutela delle vittime perseguita dalle direttive.

Assicurazione RC auto: incompatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che esclude il risarcimento del proprietario-assicurato investito come pedone dal proprio veicolo rubato.

La questione giuridica

Se le direttive UE sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto ostino a una normativa nazionale che esclude dalla copertura assicurativa e dal risarcimento i danni fisici e materiali subiti da un pedone, quando tale pedone è anche l’assicurato e proprietario del veicolo che ha causato il sinistro, pur essendo stato investito dal veicolo rubato guidato da terzi.

Principio di diritto

Le direttive UE sull’assicurazione obbligatoria RC auto ostano a una normativa nazionale che, in modo generale e astratto, escluda dalla copertura e dal risarcimento il pedone vittima di un sinistro solo perché è anche l’assicurato e proprietario del veicolo, quando tale persona subisce danni causati da un veicolo assicurato guidato da terzi. Il proprietario-assicurato che, al momento del sinistro, si trovi come pedone non può essere escluso dalla nozione di terzo vittima; la copertura obbligatoria deve operare salvo l’eccezione specifica prevista per le persone che sapevano che il veicolo era rubato mentre vi prendevano posto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 72/166/CEE, articolo 3, paragrafo 1
  • Direttiva 84/5/CEE, articolo 1, paragrafo 1
  • Direttiva 84/5/CEE, articolo 2, paragrafo 1
  • Direttiva 90/232/CEE, articolo 1 bis
  • Direttiva 2009/103/CE, articoli 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1
  • Direttiva 2005/14/CE
  • Decreto-lei portoghese n. 291/2007, articoli 4, 11, 14 e 15

Assicurazione RC auto: esclusione del proprietario-assicurato investito come pedone

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação de Évora in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte è chiamata a stabilire se una disciplina nazionale possa escludere dal risarcimento il proprietario-assicurato che, al momento del sinistro, era pedone ed è stato investito dal proprio veicolo rubato.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Luís Isidro Delgado Mendes aveva assicurato il proprio veicolo presso la CA Seguros. Il 26 aprile 2009 il veicolo veniva sottratto da uno sconosciuto e, durante l’episodio, il sig. Delgado Mendes, che inseguiva il mezzo, veniva investito dal veicolo stesso, riportando gravi danni fisici e materiali.

Il Tribunal de Comarca de Santarém respingeva la sua domanda risarcitoria, ritenendo che l’articolo 15, paragrafo 3, del decreto-lei n. 291/2007 escludesse il proprietario del veicolo dalla cerchia dei beneficiari dell’assicurazione. In appello, il giudice del rinvio dubitava della compatibilità di tale esclusione con il diritto UE.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se le disposizioni unionali in materia di assicurazione RC auto ostassero a una normativa che negasse ogni risarcimento al pedone vittima del sinistro solo perché egli era anche proprietario e contraente dell’assicurazione del veicolo che aveva causato il danno.

Normativa UE rilevante

La Corte precisa che, ratione temporis, non è applicabile la direttiva 2009/103/CE, ma restano rilevanti:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE;
  • l’articolo 1 bis della direttiva 90/232/CEE.

La direttiva 2009/103/CE è richiamata solo come testo codificato, in quanto corrispondente alle direttive precedenti, ma non si applica direttamente al caso.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la disciplina UE sull’assicurazione obbligatoria RC auto mira a garantire sia la libera circolazione dei veicoli sia soprattutto la tutela uniforme delle vittime degli incidenti. Tale obiettivo è stato progressivamente rafforzato dalle direttive succedutesi nel tempo.

In particolare, l’articolo 1 bis della terza direttiva estende espressamente la copertura assicurativa ai danni subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada, nei limiti in cui il diritto civile nazionale riconosca il risarcimento.

La Corte ritiene per analogia che non vi sia ragione per escludere dalla nozione di “terzo vittima” il pedone che sia anche proprietario e assicurato del veicolo, se al momento del sinistro non si trovava a bordo ma è stato investito come utente debole della strada. La sola qualità di proprietario/assicurato non consente di privarlo della tutela garantita dal diritto UE.

La Corte ribadisce inoltre che gli Stati membri restano liberi di disciplinare il regime di responsabilità civile, ma non possono adottare norme che svuotino l’effetto utile delle direttive. Una esclusione fondata su criteri generali e astratti è incompatibile con tale effetto utile, salvo eccezioni specifiche previste dal diritto UE, come quella relativa a chi sale volontariamente a bordo di un veicolo rubato sapendo del furto. Tale eccezione, però, non era applicabile nel caso di specie.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE, nonché l’articolo 1 bis della direttiva 90/232/CEE, ostano a una normativa nazionale che escluda dalla copertura e dal risarcimento i danni fisici e materiali subiti da un pedone per il solo fatto che egli è l’assicurato e proprietario del veicolo che ha causato l’incidente.

Principi affermati

  • Il proprietario del veicolo che sia vittima del sinistro come pedone non può essere escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria solo per la sua qualità di assicurato/proprietario.
  • Le direttive RC auto garantiscono la copertura dei danni subiti dai pedoni, se il diritto civile nazionale riconosce il risarcimento.
  • Le esclusioni dalla copertura non possono essere formulate in modo generale e astratto da comprimere l’effetto utile delle direttive.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autosinistri stradalitutela delle vittimeinterpretazione conforme del diritto nazionaleresponsabilità civile

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