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Sentenza

Sentenza n. 4432/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'ottemperanza della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17629/2024 del 5 giugno 2024, pubblicata il 26 giugno 2024, notificata il 2 agosto 2024, con la quale, in riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 933/2021, depositata il 1° dicembre 2021, è stato dichiarato il diritto della parte ricorrente al mantenimento dell’incarico di Dirigente Scolastico in prova, già conferitole in virtù del decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1480 del 28 ottobre 2019, con conseguente condanna delle amministrazioni controricorrenti a reintegrarla nell’incarico e sono state, poi, condannate le medesime amministrazioni controricorrenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 4.000,00, per il secondo grado in € 5.000,00 e per il presente giudizio di legittimità in € 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; e per la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 17629/2024, con particolare riguardo al pagamento delle spese processuali e alla ricostruzione economica della carriera

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dirigente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, nominata dirigente scolastica in prova con decreto del 28 ottobre 2019 e successivamente restituita all'insegnamento a seguito del rifiuto della Corte dei conti di registrare il decreto di nomina, aveva ottenuto dalla Corte di Cassazione la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna e la dichiarazione del diritto al mantenimento dell'incarico, con condanna delle amministrazioni alla reintegrazione e al pagamento delle spese processuali. L'Amministrazione aveva provveduto alla reintegra, con decorrenza dal 1° settembre 2019, ma non aveva corrisposto le spese legali. La ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza anche per ottenere la ricostruzione economica della carriera dal 1° settembre 2019 al 3 luglio 2024 e il pagamento delle spese processuali. Le amministrazioni hanno sostenuto che la sentenza della Corte di Cassazione imponesse soltanto la reintegra, senza statuire sugli aspetti economici. La ricorrente ha dedotto la violazione e/o elusione della pronuncia ottemperanda.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e tempestivo il ricorso e lo ha accolto soltanto quanto al mancato pagamento delle spese processuali. Ha escluso che la sentenza della Corte di Cassazione potesse essere interpretata come contenente anche un accertamento del diritto alla ricostruzione economica della carriera: la pronuncia aveva accertato esclusivamente il diritto alla reintegra, senza deliberare sugli aspetti patrimoniali, che erano stati rinunciati dalla ricorrente, almeno sotto il profilo risarcitorio, per ottenere una decisione immediata nel merito. Il giudice dell'ottemperanza non può integrare o modificare il contenuto della sentenza del giudice ordinario, ma soltanto darle esecuzione. Quanto alle spese processuali liquidate nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, il TAR ha accertato il mancato pagamento e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedervi entro 150 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata respinta, allo stato, la richiesta di nomina del commissario ad acta, non essendo emersi elementi sufficienti a dimostrare la persistente inerzia dell'Amministrazione, anche alla luce della dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato circa la conclusione della procedura di pagamento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stato ritenuto applicabile al mancato pagamento delle somme dovute in forza del capo della sentenza della Corte di Cassazione relativo alle spese processuali.

  • art. 439 d.lgs. 297/1994

    La dispensa per mancato superamento del periodo di prova prevista da tale disposizione non è equivalente, per analogia, alla dispensa per persistente insufficiente rendimento quale causa ostativa alla partecipazione ai concorsi pubblici.

  • art. 2, comma 3, d.P.R. 487/1994

    La causa di non ammissione o esclusione dai concorsi pubblici relativa alla dispensa per persistente insufficiente rendimento non può essere estesa analogicamente alla diversa dispensa per mancato superamento del periodo di prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo può disporre soltanto le misure necessarie a dare esecuzione al contenuto effettivamente deciso, senza modificarlo o integrarlo con nuovi accertamenti sul rapporto di pubblico impiego.
  • Quando una sentenza ordina la reintegrazione in un incarico ma non contiene un espresso accertamento sui diritti patrimoniali conseguenti, il giudice dell'ottemperanza non può desumere né imporre la ricostruzione economica della carriera se ciò richiederebbe un'integrazione della pronuncia ottemperanda.
  • Il mancato pagamento delle spese processuali liquidate nel dispositivo di una sentenza costituisce inottemperanza limitatamente a tale capo e consente al giudice dell'ottemperanza di imporre all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato.
  • La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, al momento della decisione, non risultino elementi sufficienti per ritenere persistente l'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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