Sentenza n. 602/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; inoltre, il passaggio in giudicato risultava da certificazione prodotta in giudizio. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione: esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e persistente inesecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento in essa dell’importo di € 1.500,00, senza ulteriori accessori, non trattandosi di somme qualificabili come voci retributive. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, prevedere lo stanziamento in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o l’insufficienza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all’obbligo di conformarsi al contenuto del caso deciso.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta nel caso concreto anche in relazione agli anni di servizio a tempo determinato in forza del giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto condizione soddisfatta nel caso concreto.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stata ritenuta idonea, anche alla luce della modifica normativa richiamata, a consentire l’esecuzione senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La certificazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario ha comprovato uno dei presupposti dell’ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione o di pagamento, anche se il giudicato riguarda un rapporto di lavoro pubblico devoluto alla giurisdizione ordinaria.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le amministrazioni pubbliche e la prova del passaggio in giudicato della pronuncia.
- In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore termine, individuandone le attività necessarie all’attuazione integrale del giudicato.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Quando il giudicato dispone l’attribuzione di una somma mediante uno specifico beneficio amministrativo, l’esecuzione deve avvenire secondo le modalità conformative stabilite dal titolo, senza riconoscere ulteriori accessori se l’importo non ha natura retributiva.
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