Corte di giustizia, Ordinanza C-357/22
Order of the Court (Tenth Chamber) of 19 December 2022. — Ahmad Aziz v European Data Protection Supervisor. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Law governing the institutions – Protection of personal data – Regulation (EU) 2018/1725 – Refusal of access to personal data allegedly held by the European Commission and the European External Action Service (EEAS) – Complaints to the European Data Protection Supervisor (EDPS) following the refusal of access – Action directed against the implied rejection of the complaints – Admissibility – Article 76(d) of the Rules of Procedure of the General Court – Sufficiently clear and precise statement of the pleas in law relied on – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-357/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Ahmad Aziz contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso contro il presunto silenzio dell’EDPS sui reclami relativi all’accesso a dati personali. Ribadisce che l’atto introduttivo deve contenere motivi e conclusioni chiari e precisi sin dal deposito, e che la mancanza di tali requisiti può giustificare una decisione immediata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale. In appello, le censure non adeguatamente specificate sono respinte come inammissibili o infondate.
Impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile un ricorso contro il silenzio dell’EDPS su reclami relativi all’accesso a dati personali.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso introduttivo per mancato rispetto dei requisiti di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, e se l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale consenta di statuire con ordinanza in tali ipotesi; inoltre, se in appello fossero stati dedotti motivi sufficientemente precisi per contestare tale valutazione.
Principio di diritto
La Corte conferma che il Tribunale può dichiarare manifestamente irricevibile, con ordinanza ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, un ricorso introduttivo che non esponga in modo sufficientemente chiaro, intelligibile e coerente l’oggetto della causa, i motivi e le conclusioni, poiché il rispetto dell’articolo 76, lettera d), è valutato alla data del deposito dell’atto e non può essere sanato successivamente mediante integrazioni; in appello, una censura che si limiti ad affermazioni generiche senza individuare con precisione le parti contestate e gli errori di diritto è inammissibile o manifestamente infondata.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articoli 14, 17, 63 e 64 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 TUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Impugnazione contro il rigetto per manifesta irricevibilità di un ricorso in materia di protezione dei dati
Si tratta di un’impugnazione proposta da Ahmad Aziz avverso l’ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2022, con cui il ricorso era stato dichiarato manifestamente irricevibile. La controversia riguarda reclami presentati all’EDPS in relazione all’accesso a dati personali asseritamente detenuti dalla Commissione europea e dal SEAE.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
Il 26 novembre 2021 il ricorrente aveva presentato reclami all’European Data Protection Supervisor relativi all’accesso ai suoi dati personali presumibilmente detenuti dalla Commissione e dal Servizio europeo per l’azione esterna. Successivamente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo, in sostanza, di dichiarare l’illegittimità dell’omessa risposta dell’EDPS ai reclami.
Il Tribunale, ritenendo di disporre di elementi sufficienti, ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura. Ha dichiarato inammissibili i capi di domanda esaminati ai punti 6-15 dell’ordinanza e, in ogni caso, ha rilevato che l’atto introduttivo non conteneva alcun motivo di diritto formulato in modo sufficientemente chiaro, intelligibile e coerente, come richiesto dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi dell’impugnazione
In appello, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata e sollecitava varie dichiarazioni sul presunto inadempimento dell’EDPS e sulla violazione di norme e principi, tra cui l’articolo 16 TFUE, gli articoli 8, 41, 47, 48 e 50 della Carta e i principi di presunzione di apertura, ne bis in idem e res judicata.
La sua censura principale contestava la valutazione del Tribunale sull’ammissibilità del ricorso e sosteneva, in sostanza, che l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale non potesse essere utilizzato al di fuori di ipotesi quali tardività, prematurità o mancato rispetto di presupposti processuali; inoltre, affermava di poter correggere successivamente l’atto introduttivo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 21 e l’articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia, che impongono la chiara indicazione dell’oggetto della causa, dei motivi e delle conclusioni;
- l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, che richiede un’esposizione sufficientemente chiara e precisa;
- l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di decidere con ordinanza quando l’azione è manifestamente irricevibile;
- le disposizioni sul contenuto dell’impugnazione, in particolare l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte;
- l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, che consente il rigetto con ordinanza motivata quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o infondata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il ricorso introduttivo deve consentire alla controparte di preparare la difesa e al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale. Gli elementi di fatto e di diritto essenziali devono dunque risultare dall’atto introduttivo stesso e in modo coerente e intelligibile.
Su tale base, la Corte afferma che, se l’atto introduttivo non soddisfa l’articolo 76, lettera d), il Tribunale può dichiarare l’intera azione irricevibile. L’utilizzo dell’articolo 126 non è limitato ai soli casi di tardività o prematurità: è sufficiente che l’irricevibilità sia manifesta, come accade quando manca un motivo esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il ricorrente avrebbe potuto sanare l’atto in corso di causa. La ricevibilità si valuta alla data di deposito del ricorso, sicché non è consentito integrare successivamente l’esposizione dei motivi e dei fatti essenziali.
Quanto alle censure di appello, la Corte osserva che il ricorrente si è limitato, per la parte centrale della sua impugnazione, a ribadire che i motivi erano chiari e sufficienti, senza indicare con precisione quali passaggi dell’atto introduttivo avrebbero contenuto in modo adeguato i motivi stessi. Per tale ragione, la censura relativa al punto 16 dell’ordinanza impugnata è dichiarata chiaramente irricevibile.
Infine, poiché il punto 16 dell’ordinanza del Tribunale bastava da solo a giustificare il rigetto del ricorso come manifestamente irricevibile, eventuali errori ulteriori nella valutazione dei capi di domanda ai punti 6-15 sarebbero stati privi di incidenza sul dispositivo.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge l’impugnazione come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Condanna altresì il ricorrente a sopportare le proprie spese, rilevando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte in appello.
Principi affermati
- L’atto introduttivo deve contenere, sin dal deposito, una esposizione chiara e precisa dell’oggetto della causa, dei motivi e delle conclusioni.
- La mancanza di un’esposizione sufficientemente chiara e coerente può rendere il ricorso manifestamente irricevibile.
- Il Tribunale può applicare l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura anche quando l’irricevibilità discenda dall’inosservanza dell’articolo 76, lettera d), e non solo nei casi di tardività o prematurità.
- In appello, le censure devono individuare con precisione i punti contestati e gli errori di diritto dedotti; affermazioni generiche non sono sufficienti.
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