Corte di giustizia, Ordinanza C-315/22
Order of the Court (Tenth Chamber) of 19 December 2022. — Ahmad Aziz v European External Action Service. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents allegedly held by the European External Action Service (EEAS) – Action directed against the implied rejection of the request for access to documents – Admissibility – Article 76(d) of the Rules of Procedure of the General Court – Sufficiently clear and precise statement of the pleas in law relied on – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-315/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione di Ahmad Aziz contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso in materia di accesso ai documenti. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale e ha osservato che l’atto introduttivo non esponeva in modo sufficientemente chiaro i motivi di ricorso. Ha inoltre dichiarato che alcune censure dell’appello erano inammissibili o inefficaci perché non contestavano specificamente la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Impugnazione in materia di accesso ai documenti: la Corte conferma l’inammissibilità di un ricorso privo di motivi chiari e precisi e dichiara inammissibile/infondato l’appello contro l’ordinanza che aveva respinto l’azione contro il silenzio dell’EEAS.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso proposto contro l’asserita mancata risposta dell’EEAS a una domanda confermativa di accesso ai documenti, per difetto dei requisiti minimi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale; e se, nel giudizio di impugnazione, l’appello fosse sufficientemente preciso ai sensi dell’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte, nonché se il Tribunale avesse applicato correttamente l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che un ricorso introduttivo è inammissibile quando non espone in modo sufficientemente chiaro e preciso l’oggetto della controversia, i motivi e la forma di conclusioni, così da consentire alla controparte di difendersi e al giudice di statuire; in tal caso il Tribunale può decidere con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura. Inoltre, in sede di impugnazione, le censure devono indicare con precisione i passaggi contestati e gli argomenti giuridici a sostegno: una mera riaffermazione della tesi già prospettata senza specifica dimostrazione è inammissibile. Nel caso concreto, l’appello è stato respinto in parte perché manifestamente irricevibile e in parte perché manifestamente infondato, restando confermata l’inammissibilità dell’azione proposta da Ahmad Aziz contro il presunto silenzio dell’EEAS.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 TUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
Accesso ai documenti e inammissibilità dell’appello contro l’ordinanza del Tribunale
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Ahmad Aziz avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso diretto contro la presunta mancata risposta dell’EEAS a una domanda confermativa di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. La Corte decide con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del proprio regolamento di procedura.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente aveva presentato all’EEAS una domanda iniziale e una domanda confermativa di accesso ai documenti, rispettivamente il 15 ottobre e il 12 novembre 2021. Successivamente aveva adito il Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, chiedendo anche di dichiarare che l’EEAS aveva omesso illegittimamente di rispondere alla domanda confermativa.
Il Tribunale, con ordinanza del 5 maggio 2022, ha respinto il ricorso come manifestamente irricevibile sulla base dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, rilevando che il ricorso non soddisfaceva i requisiti minimi dell’articolo 76, lettera d), dello stesso regolamento. In particolare, ha ritenuto che non fossero esposti in modo sufficiente né l’oggetto della controversia né i motivi giuridici a sostegno delle conclusioni.
Motivi dell’appello
In sede di impugnazione, Ahmad Aziz ha dedotto un unico motivo, articolato in sei parti, lamentando in sostanza la violazione dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 19 TUE. Sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la presunta decisione implicita di diniego dell’EEAS e che il ricorso introduttivo fosse comunque sufficientemente chiaro. Contestava inoltre l’uso dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale e la valutazione di irricevibilità compiuta dal Tribunale.
Quadro normativo richiamato dalla Corte
La Corte richiama anzitutto i requisiti formali del ricorso introduttivo derivanti:
- dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale per effetto dell’articolo 53;
- dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, che impone l’indicazione del petitum, dei motivi e di un riassunto degli stessi in modo sufficientemente chiaro e preciso.
Richiama poi, per il giudizio di impugnazione:
- l’articolo 256 TFUE e l’articolo 58 dello Statuto, che limitano l’impugnazione ai soli punti di diritto;
- l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che impongono di indicare con precisione le parti contestate della decisione e gli argomenti giuridici a sostegno.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che il Tribunale può dichiarare irricevibile un ricorso in via manifestamente immediata quando il difetto di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo è evidente, in particolare se mancano motivi formulati in modo sufficientemente chiaro. L’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale può quindi essere applicato anche in tali ipotesi, e non solo quando il ricorso sia tardivo, prematuro o proposto senza rispettare altre condizioni di procedibilità.
La Corte precisa inoltre che l’ammissibilità del ricorso si valuta alla data del suo deposito: il ricorrente non può integrare o correggere successivamente, nel corso del procedimento, la parte essenziale dei motivi o dei fatti posti a base della domanda.
Quanto all’appello, la Corte osserva che il ricorrente si è limitato, per una parte delle censure, a ribadire che il ricorso introduttivo era sufficientemente chiaro, senza spiegare in modo concreto quali passaggi dell’atto introduttivo soddisfacessero i requisiti dell’articolo 76, lettera d). Una simile formulazione non soddisfa gli obblighi di specificità imposti dalle norme processuali dell’impugnazione.
Infine, la Corte rileva che le censure dirette contro i paragrafi 7-12 dell’ordinanza impugnata sono comunque inefficaci: il solo paragrafo 13 dell’ordinanza del Tribunale era già sufficiente a fondare la dichiarazione di irricevibilità. Di conseguenza, anche un eventuale errore nella parte dell’ordinanza relativa alle singole conclusioni non inciderebbe sul dispositivo.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge l’appello come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Conferma quindi l’esito del giudizio di primo grado, ossia l’irricevibilità del ricorso proposto da Ahmad Aziz contro la presunta omissione dell’EEAS. Le spese sono poste a carico dell’appellante, che deve sopportare le proprie spese.
Principi pratici per il difensore
La pronuncia ribadisce che, nei ricorsi in materia di accesso ai documenti, è essenziale:
- indicare chiaramente l’atto impugnato o la condotta contestata;
- formulare motivi intelligibili e autosufficienti;
- non confidare su integrazioni successive dell’atto introduttivo;
- in appello, contestare in modo puntuale la motivazione dell’ordinanza o della sentenza impugnata.
Per avvocati e consulenti, la decisione conferma che un difetto originario di struttura dell’atto introduttivo può condurre rapidamente a una declaratoria di irricevibilità, anche senza esame nel merito della pretesa sostanziale di accesso ai documenti.
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