Corte di giustizia, Ordinanza C-559/22
Order of the Court (Eighth Chamber) of 19 December 2022. — Vtesse Harlow Ltd v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Refusal of the European Commission to initiate proceedings for failure to fulfil obligations – Discretion of the Commission – Appeal manifestly unfounded. — Case C-559/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto in via di ordinanza l'impugnazione proposta da Vtesse Harlow Ltd contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso diretto contro la decisione della Commissione di chiudere due denunce per presunto inadempimento del Regno Unito. È stato confermato che la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento ex articolo 258 TFUE e che il relativo rifiuto non è contestabile dai singoli. La Corte ha inoltre escluso che il denunciante sia direttamente e individualmente interessato dagli atti eventualmente adottati nell'ambito di tale procedura.
Impugnabilità del rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento e assenza di legittimazione del denunciante a contestare tale rifiuto
La questione giuridica
Se il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento, anche quando motivato con la mancanza di competenza sulla questione denunciata, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE; e se tale rifiuto possa essere considerato di diretta e individuale concernenza per il denunciante ai sensi del quarto comma dell'articolo 263 TFUE.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento non è un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE, poiché la Commissione dispone di un potere discrezionale nel decidere se promuovere o meno il procedimento ex articolo 258 TFUE; ciò vale anche quando il rifiuto sia fondato sulla pretesa mancanza di competenza della Commissione. Inoltre, il denunciante non può essere considerato direttamente e individualmente interessato dagli atti che la Commissione potrebbe adottare nell'ambito di tale procedura, perché essi sarebbero rivolti solo allo Stato membro interessato.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 87(1) dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
- Direttiva 2002/20/CE
- Direttiva 2002/21/CE
Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento e impugnabilità dell'atto
La pronuncia è un'ordinanza della Corte di giustizia, Eighth Chamber, resa nell'ambito di un ricorso per impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte. La controversia riguarda la ricevibilità del ricorso proposto da Vtesse Harlow Ltd contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione di chiudere due procedure di denuncia relative a un presunto inadempimento del Regno Unito in materia di telecomunicazioni.
Fatti e procedimento principale
Vtesse Harlow Ltd aveva presentato alla Commissione due denunce, chiedendo l'avvio di un procedimento per inadempimento contro il Regno Unito. Le denunce riguardavano un presunto mancato rispetto, da parte di tale Stato, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2002/20/CE e dalla direttiva 2002/21/CE, richiamate nel contesto dell'articolo 87, paragrafo 1, dell'accordo di recesso. La Commissione, con decisione del 22 novembre 2021, ha chiuso i fascicoli CHAP(2020) 0859 e CHAP(2020) 03818, comunicando che non intendeva dare seguito alle richieste. Il Tribunale ha interpretato tale decisione come un rifiuto di avviare il procedimento ex articolo 258 TFUE e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile.
Questioni sottoposte alla Corte
Nel ricorso in appello, Vtesse Harlow Ltd ha dedotto essenzialmente due errori di diritto:
- errore nel ritenere che il diniego della Commissione fosse espressione di una discrezionalità legittima anche quando fondato sulla pretesa incompetenza della Commissione stessa;
- errore nel ritenere che la decisione non fosse un atto impugnabile e che non fosse di diretta concernenza per la ricorrente.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 258 TFUE, che disciplina il procedimento per inadempimento e attribuisce alla Commissione un potere discrezionale sull'opportunità di agire;
- l'articolo 263 TFUE, in particolare il quarto comma, relativo ai ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche;
- l'articolo 87, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, che rinvia al meccanismo dell'articolo 258 TFUE;
- le direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE, indicate come base sostanziale delle denunce. Sul piano processuale, sono richiamati anche l'articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, l'articolo 169, paragrafo 1, del medesimo regolamento e le disposizioni sulle spese.
Ragionamento della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte chiarisce che la decisione contestata va qualificata, in sostanza, come un rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento contro il Regno Unito. Tale qualificazione resta ferma anche se la Commissione ha motivato il diniego richiamando la propria incompetenza a valutare il carattere discriminatorio del sistema fiscale invocato dal denunciante. La Corte afferma quindi che il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Commissione dispone di un margine discrezionale nel decidere se promuovere o meno un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce la costante giurisprudenza secondo cui il rifiuto di avviare un procedimento per inadempimento non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE, poiché i singoli non possono imporre alla Commissione l'adozione di una specifica posizione nell'esercizio del potere discrezionale conferitole dal Trattato. Inoltre, nel contesto dell'articolo 258 TFUE, gli atti che la Commissione può eventualmente adottare sono rivolti allo Stato membro interessato; né il parere motivato né il ricorso alla Corte, né a fortiori la fase precontenziosa, possono essere considerati atti di diretta concernenza per persone fisiche o giuridiche. La Corte richiama, in particolare, la giurisprudenza già consolidata secondo cui il denunciante non è direttamente e individualmente interessato dagli eventuali provvedimenti della Commissione nell'ambito di tale procedura.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato l'appello manifestamente infondato e lo ha respinto con ordinanza ai sensi dell'articolo 181 del regolamento di procedura. Ha inoltre disposto che Vtesse Harlow Ltd sopporti le proprie spese, rilevando che la decisione è stata adottata prima della notifica dell'impugnazione alla Commissione.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento non è sindacabile con ricorso di annullamento da parte del denunciante;
- la discrezionalità della Commissione nell'attivazione dell'articolo 258 TFUE esclude che il singolo possa pretendere un intervento dell'istituzione;
- gli atti che possono scaturire dalla procedura per inadempimento sono rivolti al solo Stato membro e non integrano, di regola, una diretta e individuale concernenza in capo al denunciante.
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