Corte di giustizia, Ordinanza C-317/22
Order of the Court (Tenth Chamber) of 19 November 2022. — Ahmad Aziz v European External Action Service. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents allegedly held by the European External Action Service (EEAS) – Action directed against the express rejection of the request for access to documents – Admissibility – Article 76(d) of the Rules of Procedure of the General Court – Sufficiently clear and precise statement of the pleas in law relied on – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-317/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Ahmad Aziz contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso contro il rigetto di una domanda di accesso a documenti da parte dell’EEAS. La Corte ribadisce che il ricorso introduttivo deve contenere motivi chiari e precisi già al momento del deposito e che non è possibile sanarne le carenze in un secondo momento. Poiché l’appellante non ha contestato in modo specifico e circostanziato la valutazione del Tribunale, l’impugnazione viene respinta in parte per manifesta irricevibilità e in parte per manifesta infondatezza.
Impugnazione contro il rigetto, per manifesta irricevibilità, di un ricorso avverso decisioni dell’EEAS in materia di accesso ai documenti: requisiti di chiarezza del ricorso introduttivo e limiti del controllo in sede di appello.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso introduttivo ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, per mancato rispetto dei requisiti minimi dell’articolo 76, lettera d), e se, in sede di impugnazione, il ricorrente abbia dedotto censure sufficientemente precise per contestare tale valutazione; inoltre, se le doglianze relative ai capi del ricorso esaminati solo ad abundantiam fossero decisive ai fini dell’esito.
Principio di diritto
Un ricorso introduttivo che non esponga in modo sufficientemente chiaro, preciso e coerente l’oggetto della controversia, i motivi e il petitum può essere dichiarato manifestamente irricevibile dal Tribunale ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura; tale valutazione si compie alla data del deposito del ricorso e non può essere sanata con integrazioni successive. In appello, la censura deve indicare in modo preciso i punti della decisione impugnata contestati e gli argomenti giuridici a sostegno; una mera ripetizione delle tesi già svolte, senza specifica individuazione delle carenze della motivazione, è irricevibile o manifestamente infondata. Se una sola ratio decidendi è sufficiente a sorreggere l’irricevibilità, eventuali errori su altre censure restano ininfluenti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 TUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
Accesso ai documenti e irricevibilità del ricorso per difetto di chiarezza
La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso un’ordinanza del Tribunale con cui era stato dichiarato manifestamente irricevibile un ricorso ex articolo 263 TFUE volto all’annullamento di due decisioni dell’European External Action Service (EEAS) che avevano respinto una domanda iniziale e una domanda confermativa di accesso ai documenti presentate sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del proprio regolamento di procedura.
Fatti e procedimento
Mr Ahmad Aziz aveva presentato all’EEAS una domanda iniziale di accesso ai documenti il 15 ottobre 2021 e una domanda confermativa il 12 novembre 2021. Entrambe erano state respinte con decisioni del 6 dicembre 2021 e del 21 dicembre 2021. Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale mirava all’annullamento di tali decisioni, ma il Tribunale lo aveva respinto in via sommaria, ritenendo che l’atto introduttivo non rispettasse i requisiti minimi dell’articolo 76, lettera d), del suo regolamento di procedura.
Motivi dell’ordinanza del Tribunale
Il Tribunale aveva osservato, da un lato, che il ricorso indicava l’articolo 263 TFUE ma non formulava capi di domanda corrispondenti a un’azione di annullamento e non individuava chiaramente l’atto impugnato né i motivi a sostegno. Dall’altro lato, aveva ritenuto che l’atto non esponesse in modo sufficientemente chiaro, intelligibile e coerente alcun motivo di diritto idoneo a consentire alla controparte di difendersi e al giudice di esercitare il proprio controllo.
Censure sollevate in appello
In appello, il ricorrente ha dedotto in sostanza una violazione dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 19 TUE, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di annullare le decisioni dell’EEAS. Le doglianze erano articolate in sei parti, tutte riferite all’esame di ammissibilità compiuto dal Tribunale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che, secondo gli articoli 21 e 53 dello Statuto e l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso introduttivo deve indicare oggetto della controversia, motivi, argomenti e petitum in modo sufficientemente chiaro e preciso. Se tali requisiti non sono soddisfatti e l’irricevibilità è manifesta, il Tribunale può applicare l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura e decidere con ordinanza senza ulteriori atti.
La Corte respinge poi l’argomento secondo cui l’articolo 126 si applicherebbe solo a ipotesi tipiche come tardività o prematurità del ricorso. Al contrario, il difetto manifesto dei requisiti minimi dell’atto introduttivo, in particolare l’assenza di un motivo sufficientemente chiaro e preciso, integra una manifesta irricevibilità idonea a giustificare la decisione sommaria.
Inoltre, la Corte chiarisce che la ricevibilità del ricorso va valutata alla data del suo deposito. Non è quindi possibile integrare successivamente l’esposizione dei motivi e degli elementi di fatto e di diritto per rimediare alle carenze originarie dell’atto introduttivo.
Quanto alla censura con cui l’appellante sosteneva che i propri motivi erano già stati esposti chiaramente nel ricorso dinanzi al Tribunale, la Corte osserva che l’impugnazione non identifica in modo preciso le parti dell’atto introduttivo dalle quali tali motivi risulterebbero. In mancanza di una specifica individuazione delle parti contestate e degli argomenti giuridici pertinenti, la censura non soddisfa i requisiti degli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
Irrilevanza delle censure dirette contro altri passaggi dell’ordinanza
La Corte rileva che il solo ragionamento del Tribunale contenuto nel punto relativo all’insufficienza dei motivi era sufficiente a fondare la declaratoria di irricevibilità. Di conseguenza, anche a voler ammettere un eventuale errore nell’analisi di altri capi del ricorso esaminati dal Tribunale, tale errore non inciderebbe sul dispositivo e non giustificherebbe l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Decisione
L’impugnazione viene quindi respinta in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondata. Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Un ricorso introduttivo che non presenti, sin dal deposito, motivi chiari, intelligibili e coerenti può essere dichiarato manifestamente irricevibile; in appello, non basta affermare in modo generico che il Tribunale ha valutato male tale requisito, ma occorre indicare con precisione le parti della decisione contestate e gli argomenti giuridici che ne dimostrerebbero l’errore.
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