Cassazione Penale, Sentenza n. 8491/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa revoca della patente. Ha eliminato la statuizione di sospensione per due anni e ha disposto in questa sede la revoca della patente di guida di Pazar Dumitru Florin, poiché tale sanzione è obbligatoria per legge nelle circostanze aggravanti accertate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: il primo giudice avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anziché la revoca prevista dall'art. 186 cod. strada (commi 2 lett. c) e 2-bis) nell'ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e al contempo causazione di un incidente stradale.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186 Codice della Strada
art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis
Il comma 2-bis prevede la revoca della patente quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, abbia causato un incidente stradale; la revoca è obbligatoria nelle ipotesi aggravate indicate e non può essere sostituita con la sola sospensione.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Rv. 267318-01
Principio consolidato secondo cui la revoca obbligatoria della patente, prevista per il caso aggravato di incidente causato dal conducente in stato di ebbrezza, deve essere disposta anche se in sede di bilanciamento prevalgono circostanze attenuanti generiche, in quanto non viene meno l'allarme sociale connesso all'aggravante.
Massime di principio
- Quando è accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e il conducente ha causato un incidente, la legge impone la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria; il giudice non può limitarsi a disporre la sospensione.
- La presenza di circostanze attenuanti generiche non esclude l'obbligo di revoca previsto per l'ipotesi aggravata: il bilanciamento non incide sull'esistenza dell'aggravante che comporta la sanzione obbligatoria.
- La Corte di cassazione, quando riscontra l'omessa applicazione di una sanzione obbligatoria prevista dalla legge e la fattispecie è chiara, può annullare senza rinvio la decisione impugnata e disporre direttamente la sanzione dovuta.
- Nelle ipotesi di reati stradali con sanzioni amministrative accessorie previste espressamente dalla norma, è necessario verificare i presupposti normativi (soglie di tasso alcolico, conseguenza di incidente) prima di applicare misure alternative.
- Per la difesa è cruciale contestare o dimostrare l'assenza degli elementi aggravanti (ad es. nesso causale con l'incidente o reale valore del tasso alcolemico) se si vuole evitare l'applicazione obbligatoria della revoca.
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