Sentenza n. 3537/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del decreto Prot. n. 858 adottato il 13.03.2025 dal Questore della Provincia di Caserta e notificato alla ricorrente in data 20.8.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento o rinnovo del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato su una condanna penale e su generici precedenti di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Caserta con cui è stata respinta l’istanza relativa al proprio permesso di soggiorno. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la violazione degli artt. 4, 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286/1998; la violazione dell’art. 8 CEDU; il difetto di motivazione e di istruttoria. Ha evidenziato di essere titolare, dal dicembre 2016, di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, di svolgere attività lavorativa con partita IVA, di vivere con due figli minori nati in Italia e frequentanti la scuola e di abitare in un immobile regolarmente locato. Ha contestato che l’amministrazione avesse trattato la domanda come rinnovo di un permesso per lavoro autonomo anziché come aggiornamento del permesso UE di lungo periodo, che non fosse stata formalmente disposta la revoca del titolo di lungo periodo e che non fossero state valutate la situazione familiare, la durata del soggiorno, l’inserimento sociale e lavorativo, la pericolosità sociale attuale e concreta, né l’eventuale rilascio di un permesso ad altro titolo. Il diniego richiamava una condanna della Corte di Assise d’Appello di Catania per i reati indicati nel provvedimento e genericamente “vari precedenti di polizia”.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Ha rilevato che la ricorrente era titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e che, per tale categoria di soggiornanti, la presenza di condanne penali, anche relative a reati ostativi, non determina automaticamente il diniego o la revoca del titolo. È invece necessario un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale, accompagnato da una motivazione articolata che consideri la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessata. Il provvedimento impugnato non faceva espresso riferimento alla revoca del permesso UE di lungo periodo, non considerava la convivenza con i due figli minori e si fondava su una motivazione stereotipata e astratta. Mancava quindi la necessaria motivazione rafforzata sulla pericolosità sociale attuale e concreta e sulla prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento rispetto alla tutela dell’integrità del nucleo familiare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il diniego o la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiedono, anche in presenza di condanne per reati ostativi, una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e una motivazione rafforzata che consideri durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La decisione sul titolo di soggiorno deve tenere conto della situazione familiare dell’interessato e degli altri elementi rilevanti, escludendo automatismi fondati sulle sole condanne penali.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni violate; il testo della sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 8 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a tutela della vita familiare; la sentenza valorizza la necessità di comparare l’interesse pubblico all’allontanamento con l’integrità del nucleo familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi automaticamente sull’esistenza di condanne penali, anche se relative a reati ostativi: l’amministrazione deve formulare un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale.
- La revoca o il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiedono una motivazione rafforzata e individualizzata, fondata sulla valutazione complessiva della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- Quando lo straniero convive con figli minori, l’amministrazione deve esaminare espressamente la situazione familiare e motivare la prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento rispetto alla tutela dell’integrità del nucleo familiare.
- Una motivazione stereotipata, che richiami condanne penali e generici precedenti di polizia senza accertare l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale e senza svolgere l’istruttoria sugli elementi personali e familiari rilevanti, è insufficiente e comporta l’annullamento del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →