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Direttiva 2008/86

Direttiva 2008/86/CE della Commissione, del 5 settembre 2008 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tebuconazolo come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/86/CE della Commissione inserisce il tebuconazolo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare autorizzazioni per biocidi del tipo 8 contenenti tale sostanza. L’iscrizione è però accompagnata da specifiche condizioni di impiego e da limitazioni per gli usi ritenuti a rischio non accettabile, in particolare il trattamento in situ del legno in ambienti esterni e il legno a costante contatto con l’acqua. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 31 marzo 2009 e l’applicazione delle misure nazionali dal 1° aprile 2010.

Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il tebuconazolo nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con condizioni e limitazioni d’uso.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la direttiva e adeguare il proprio regime autorizzatorio dei biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE. L’ambito materiale riguarda i biocidi contenenti tebuconazolo utilizzati come preservanti del legno (tipo di prodotto 8), con particolare attenzione agli usi industriali, al trattamento in situ del legno in ambienti esterni e al legno a costante contatto con l’acqua. Restano esclusi, salvo presentazione di dati sufficienti, i prodotti/usi per i quali la valutazione ha evidenziato rischi inaccettabili.

Modifica della direttiva 98/8/CE per l’iscrizione del tebuconazolo

La direttiva 2008/86/CE della Commissione interviene nel quadro della disciplina dei biocidi stabilita dalla direttiva 98/8/CE, inserendo il tebuconazolo nell’allegato I come principio attivo ammesso per il tipo di prodotto 8, relativo ai preservanti del legno. La misura discende dall’esito della procedura di valutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira ad assicurare un’applicazione uniforme negli Stati membri, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle condizioni di autorizzazione previste dalla normativa di base.

Contesto della valutazione e base giuridica

La Commissione richiama il programma decennale di riesame dei principi attivi previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE e disciplinato dal regolamento (CE) n. 1451/2007. Il tebuconazolo è stato oggetto di valutazione per il suo impiego come preservante del legno (tipo di prodotto 8), con la Danimarca quale Stato membro relatore. La relazione di valutazione, esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nel comitato permanente sui biocidi, non ha evidenziato questioni aperte tali da richiedere il coinvolgimento del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

Esito della valutazione e ragioni dell’iscrizione

Secondo la Commissione, i biocidi contenenti tebuconazolo e utilizzati come preservanti del legno soddisfano, in linea generale, i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Per questo motivo, l’iscrizione nell’allegato I è ritenuta appropriata al fine di consentire agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della medesima direttiva.

La direttiva evidenzia tuttavia profili di rischio non accettabili per:

  • il trattamento in situ del legno in ambienti esterni;
  • il legno a costante contatto con l’acqua.

Per tali usi, le autorizzazioni non devono essere rilasciate salvo che siano presentati dati sufficienti a dimostrare che il prodotto può essere utilizzato senza rischi inaccettabili per l’ambiente.

Condizioni specifiche di autorizzazione e riduzione del rischio

L’allegato alla direttiva inserisce nel testo dell’allegato I della direttiva 98/8/CE la voce n. 6 relativa al tebuconazolo, con i seguenti dati essenziali:

  • denominazione comune: tebuconazolo;
  • denominazione IUPAC: 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo;
  • numero CE: 403-640-2;
  • numero CAS: 107534-96-3;
  • purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 950 g/kg;
  • tipo di prodotto: 8.

La direttiva impone inoltre specifiche misure di gestione del rischio, soprattutto per la tutela del suolo e dell’ambiente acquatico. In particolare:

  • le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati per uso industriale devono indicare che, subito dopo il trattamento, il legno trattato deve essere stoccato in un luogo riparato o su un sostegno rigido e impermeabile;
  • tale misura serve a evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e a consentire la raccolta delle eventuali emissioni per riutilizzo o smaltimento;
  • non devono essere rilasciate autorizzazioni per prodotti destinati al trattamento in situ di legno in ambienti esterni e al legno a costante contatto con l’acqua, salvo prova sufficiente della conformità all’articolo 5 e all’allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente mediante adeguate misure di riduzione del rischio.

Recepimento e calendario applicativo

La direttiva contiene un termine di trasposizione preciso: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza.

L’applicazione effettiva delle disposizioni nazionali è differita al 1° aprile 2010. Nell’allegato, la data di iscrizione del tebuconazolo coincide con tale data. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è fissato al 31 marzo 2012, mentre la scadenza dell’iscrizione è al 31 marzo 2020.

La direttiva richiama anche la logica del periodo transitorio: esso serve a consentire agli Stati membri e agli operatori di adattarsi ai nuovi requisiti e a garantire ai richiedenti il pieno beneficio del periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.

Rapporto con la direttiva 98/8/CE

La direttiva 2008/86/CE non introduce una disciplina autonoma dei biocidi, ma modifica la direttiva 98/8/CE limitatamente all’iscrizione del tebuconazolo nell’allegato I e alle condizioni connesse. Il suo effetto pratico è rendere possibile, secondo il regime comune europeo, la valutazione e l’autorizzazione dei biocidi contenenti il principio attivo, purché rispettino le condizioni fissate a livello unionale e le misure nazionali adottate in recepimento.

Destinatari ed entrata in vigore

La direttiva è rivolta agli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i professionisti, il dato più rilevante è che l’atto impone un obbligo di risultato agli Stati membri, lasciando margine nella scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma non nella sostanza delle condizioni e dei divieti stabiliti a livello UE.

Disposizioni principali

Iscrizione del tebuconazolo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva, con inserimento della voce relativa al tebuconazolo per il tipo di prodotto 8.

Condizioni sostanziali per le autorizzazioni

L’allegato prevede che gli Stati membri assicurino che le autorizzazioni siano soggette a condizioni specifiche: misure di riduzione del rischio per suolo e ambiente acquatico; indicazioni in ეტichetta e/o nelle schede di sicurezza per il legno trattato con autorizzazione per uso industriale; divieto di autorizzare prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e per legno a costante contatto con l’acqua, salvo dati sufficienti a dimostrare la conformità all’articolo 5 e all’allegato VI della direttiva 98/8/CE.

Misure di gestione del rischio per il legno trattato

La direttiva richiede che, subito dopo il trattamento, il legno sia stoccato in luogo riparato o su sostegno rigido e impermeabile, per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e consentire la raccolta delle eventuali emissioni per riutilizzo o smaltimento, in linea con l’articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera d), della direttiva 98/8/CE.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2009 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 1° aprile 2010. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Decorrenza dell’iscrizione e periodo di transizione

Nell’allegato, la data di iscrizione del tebuconazolo è fissata al 1° aprile 2010; il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 31 marzo 2012; la scadenza dell’iscrizione è il 31 marzo 2020. La direttiva motiva tali termini con la necessità di consentire agli Stati membri e agli operatori di prepararsi e di garantire il periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezzaambientemercato interno

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