Direttiva 2008/84
Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008 , che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina sui requisiti di purezza degli additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti. L’allegato I contiene specifiche analitiche e limiti di purezza per una lunga serie di additivi E-number, con richiamo alle indicazioni Codex Alimentarius e alla valutazione di sicurezza EFSA per sostanze ottenute con processi o materiali significativamente diversi. La direttiva abroga la direttiva 96/77/CE, fa salvi i termini nazionali di attuazione delle modifiche pregresse e disciplina la continuità di commercializzazione per le scorte anteriori alle date indicate.
Stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti autorizzati nell’Unione, mediante codificazione della direttiva 96/77/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE, per quanto riguarda i relativi requisiti di purezza specificati nell’allegato I. La direttiva riguarda gli Stati membri dell’UE e ha rilevanza anche ai fini del SEE; l’articolo 4 ne indica i destinatari negli Stati membri. Restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B, e la commercializzazione delle scorte già immesse sul mercato o etichettate prima delle date indicate per talune direttive modificative.
Requisiti di purezza specifici per additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
La direttiva codifica la disciplina tecnica sui requisiti di purezza degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti già autorizzati a livello UE. Il provvedimento nasce dall’esigenza di razionalizzare e chiarire una normativa precedentemente frammentata e più volte modificata, coordinandola con la direttiva 89/107/CEE e con la direttiva 95/2/CE.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando la Commissione precisa che occorre fissare requisiti di purezza per tutti gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti contemplati dalla direttiva 95/2/CE. Viene inoltre richiamata l’opportunità di allineare le specifiche tecniche alle indicazioni del Codex Alimentarius redatto dal JECFA. Un ulteriore profilo rilevante è quello degli additivi ottenuti con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati in precedenza: per tali sostanze è richiesto un esame di sicurezza da parte dell’EFSA, con attenzione particolare ai requisiti di purezza.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai requisiti di purezza degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE. L’ambito è tecnico e settoriale: non disciplina in via generale l’autorizzazione degli additivi, ma i limiti di purezza, le prove di identità e le specifiche analitiche per ciascuna sostanza indicata nell’allegato I. La direttiva è destinata agli Stati membri e presenta rilevanza SEE.
Obblighi per gli Stati membri
L’articolo 1 impone agli Stati membri di considerare come requisiti vincolanti quelli contenuti nell’allegato I. Trattandosi di direttiva, il vincolo è sul risultato: spetta agli ordinamenti nazionali recepire e applicare le specifiche tecniche con la forma e i mezzi ritenuti opportuni. L’articolo 2 preserva gli obblighi di attuazione già previsti per le precedenti direttive elencate nell’allegato II, parte B.
Abrogazione, continuità normativa e concordanza
L’articolo 2 abroga la direttiva 96/77/CE, come modificata dalle successive direttive elencate nell’allegato II, parte A. La abrogazione è accompagnata da una clausola di salvaguardia per i termini di attuazione già maturati e da una regola di interpretazione dei rinvii: i riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva, secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e disciplina transitoria
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato II, parte B, conserva i termini di attuazione delle precedenti direttive modificative: 1 luglio 1997, 1 luglio 1999, 31 marzo 2001, 1 giugno 2002, 31 agosto 2003, 1 novembre 2004, 1 aprile 2005 e 15 febbraio 2008. Per varie date, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del termine possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, secondo le clausole indicate nelle note dell’allegato.
Contenuto tecnico dell’allegato I
L’allegato I costituisce il cuore normativo del provvedimento. Per ciascun additivo alimentare sono indicati:
- la denominazione chimica e, spesso, i sinonimi;
- il numero E;
- la formula chimica e il peso molecolare;
- il tenore minimo richiesto;
- la descrizione fisica;
- le prove di identificazione;
- i parametri di purezza e i relativi limiti quantitativi.
Le specifiche sono molto dettagliate e coprono una gamma ampia di sostanze, tra cui conservanti, antiossidanti, acidificanti, stabilizzanti, emulsionanti, agenti di rivestimento, edulcoranti e altri additivi tecnologici.
Limiti di impurità e requisiti ricorrenti
Una parte rilevante delle specifiche è dedicata ai contaminanti e alle impurità. In numerosi casi sono fissati limiti massimi per:
- arsenico;
- piombo;
- mercurio;
- cadmio, ove previsto;
- metalli pesanti come Pb;
- ceneri solfatate;
- acqua/perdita all’essiccamento;
- sostanze ossidabili, clorurate o solforate;
- residui di solventi;
- parametri microbiologici, per alcuni idrocolloidi e preparati biologici.
Per taluni additivi, inoltre, sono stabiliti requisiti di pH, viscosità, indice di acidità, indice di saponificazione, potere rotatorio specifico, punti di fusione o congelamento, contenuto di gruppi funzionali e composizione isomerica.
Divieto specifico di ossido di etilene a fini di sterilizzazione
L’allegato I contiene una prescrizione espressa: non è consentito l’uso di ossido di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione. Si tratta di un divieto puntuale, rilevante per i processi industriali e per i controlli di conformità.
Additivi con rinvio ad altra direttiva
Per alcuni additivi, tra cui sorbitolo, sciroppo di sorbitolo, mannitolo, acesulfame K, aspartame, isomalto, taumatina, neoesperidina diidrocalcone, maltitolo, sciroppo di maltitolo, lattitolo e xilitolo, il testo rinvia ai criteri di purezza stabiliti nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE. Per il professionista ciò significa che la presente direttiva non riproduce le specifiche di tali additivi, ma le richiama per relationem.
Lettura operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il dato centrale è che la direttiva opera come standard tecnico armonizzato di purezza per gli additivi alimentari elencati, con impatto su produzione, importazione, controllo qualità ed etichettatura tecnica dei prodotti. La conformità non dipende solo dalla presenza dell’additivo autorizzato, ma anche dal rispetto puntuale dei limiti di impurità e delle prove analitiche previste per ciascun numero E.
Disposizioni principali
Oggetto e specificazione dei requisiti di purezza
L’articolo 1 stabilisce che i requisiti di purezza di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE, relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE, sono quelli riportati nell’allegato I.
Abrogazione della direttiva 96/77/CE e disciplina transitoria
L’articolo 2 abroga la direttiva 96/77/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato II, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (pubblicazione del 20.9.2008; adozione il 27 agosto 2008).
Destinatari
L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Criteri tecnico-scientifici richiamati nei considerando
I considerando richiamano l’esigenza di tenere conto delle specifiche tecniche del Codex Alimentarius/JECFA e prevedono che gli additivi preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati debbano essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell’EFSA, con particolare attenzione ai requisiti di purezza.
Allegato I: specifiche di purezza
L’allegato I contiene per ciascun additivo autorizzato definizioni, identità chimica, tenori minimi, descrizioni, prove di identificazione e limiti di impurità. Vi sono limiti ricorrenti per arsenico, piombo, mercurio e metalli pesanti, oltre a parametri specifici per singolo additivo (acqua, ceneri, cloruri, solfati, solventi residui, microbiologia, pH, viscosità, indice di acidità, ecc.).
Divieto di uso dell’ossido di etilene per sterilizzazione
Nell’allegato I è espressamente previsto che non è consentito l’uso di ossido di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione.
Allegato II: direttive abrogate e termini di attuazione
L’allegato II, parte A, elenca la direttiva 96/77/CE e le successive modifiche 98/86/CE, 2000/63/CE, 2001/30/CE, 2002/82/CE, 2003/95/CE, 2004/45/CE e 2006/129/CE. La parte B riporta i rispettivi termini di attuazione nazionale: 1 luglio 1997; 1 luglio 1999; 31 marzo 2001; 1 giugno 2002; 31 agosto 2003; 1 novembre 2004; 1 aprile 2005; 15 febbraio 2008, con clausole di esaurimento scorte per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di alcune di tali date.
Come è indicizzato
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