Ordinanza n. 238/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determina del Dirigente Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia n.00023 del 26/2/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 171, nella parte in cui ha stabilito di non ammettere al finanziamento la candidatura presentata da Sonica S.r.l. per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto; -dell’allegato A alla richiamata determina Dirigenziale n.00023 del 26/2/2026 in cui viene riportato il punteggio conseguito da Sonica S.r.l. -del Verbale n.11 del 13/3/2026 della Commissione di Valutazione dei Progetti nella parte in cui, valutando le osservazioni presentate da Sonica S.r.l. alla Determina Dirigenziale n.00023/2026, ha confermato il punteggio attribuito all’odierna ricorrente nella citata Determina; - dei Verbali da n.7 a n.10 della Commissione di Valutazione di esame delle istanze che hanno superato le fasi di ammissibilità formale e sostanziale, richiamati nella Determina Dirigenziale n.23/2026, unitamente alle, parimenti richiamate, risultanze istruttorie, ma non allegati né resi disponibili, nei limiti dell’interesse fatto valere; -della Determina del Dirigente Sezione Economia della Cultura Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia n.50/2026 nella parte in cui ha stabilito di confermare per Sonica S.r.l. la non ammissione a finanziamento e le risultanze della valutazione di merito;-ove occorrer debba, e nei limiti dell’interesse fatto valere, della tabella 4.II del bando (Avviso Pubblico), indetto con Determina Dirigenziale n.353/2025, nell’allegato A1 – Istanza di Finanziamento Triennale (rilevanza territoriale) nella parte in cui riporta: «collaborazioni e partnership, anche mediante il cofinanziamento, con istituzioni e / o reti di rilevanza nazionale e internazionale. Descrivere la natura e la durata di ciascuna collaborazione / partnership eventualmente presente nel 2025, 2026 e 2027”, poiché difforme dalle previsioni dell’Avviso Pubblico in parte qua che, invece, all’Allegato A, punto 7.3 criteri di valutazione punto 2, prevede “Collaborazioni e partnership, anche mediante il cofinanziamento, con istituzioni e/o reti di rilevanza nazionale e internazionale, nonché Partner coinvolti in ATI e ATS (art. 3 comma 4)”, -ove occorrer debba e nei limiti dell’interesse fatto valere, della Determina Dirigenziale n.11/2026 ; -di ogni altro atto o provvedimento connesso, collegato e/o consequenziale nei limiti dell’interesse fatto valere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di non ammissione a finanziamento e conferma del punteggio attribuito alla candidatura
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina regionale che l'ha esclusa dal finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 50 punti, avendo ottenuto 36 punti, nonché gli atti della commissione e gli ulteriori atti presupposti. Ha contestato l'erronea attribuzione dei punteggi, in particolare: zero punti su 15 per il criterio relativo alla rilevanza territoriale; 8 punti su 15 per la qualità artistica; zero punti su 20 per la qualità economico-finanziaria. Ha inoltre dedotto, nei limiti dell'interesse, la difformità tra una previsione della tabella del bando relativa alle collaborazioni e partnership e il criterio riportato nell'avviso pubblico, nonché l'illegittimità degli atti connessi. La domanda cautelare è stata proposta per ottenere la sospensione degli atti di non ammissione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non pregnanti le censure. Ha affermato che i punteggi devono essere attribuiti applicando complessivamente le disposizioni dell'avviso pubblico e delle tabelle allegate, che integrano e specificano i criteri, senza ravvisare alcuna antinomia tra le previsioni del bando. Ha rilevato l'ampia partecipazione procedimentale e ha ritenuto sufficienti le controdeduzioni dell'amministrazione e della controinteressata. Quanto al criterio 2, ha osservato che non era premiato il generico radicamento locale, bensì la presenza di collaborazioni e partnership, anche mediante cofinanziamento, con istituzioni o reti di rilevanza nazionale e internazionale e con partner coinvolti in ATI o ATS; l'istanza aveva invece indicato soltanto una rete locale di operatori turistici e culturali. Quanto al criterio 3, la censura mirava soltanto all'attribuzione di un punteggio maggiore. Quanto al criterio 4, la stessa ricorrente aveva ammesso che il piano finanziario non riportava alcuna cifra numerica, impedendo alla commissione di verificare l'apporto economico della candidata e la relativa incidenza sul costo complessivo del progetto nelle tre annualità. Non ravvisando i presupposti per la tutela cautelare, il TAR ha respinto la sospensiva e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto insussistenti i requisiti per concedere la sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nella valutazione di candidature a finanziamento pubblico, i punteggi devono essere attribuiti considerando unitariamente l'avviso pubblico e le tabelle allegate, quando queste integrano e specificano i criteri di valutazione; la mera diversa formulazione delle disposizioni non determina un'antinomia se le previsioni risultano coordinabili.
- Un criterio di valutazione riferito a collaborazioni e partnership con istituzioni o reti di rilevanza nazionale e internazionale non può essere soddisfatto dalla sola dimostrazione di un generico radicamento territoriale o dall'indicazione di una rete esclusivamente locale, se il bando richiede relazioni qualificate di diversa natura.
- La commissione di valutazione non può verificare l'apporto economico del candidato né la sua incidenza sul costo complessivo del progetto quando il piano finanziario omette l'indicazione di cifre numeriche necessarie per tale accertamento.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando le contestazioni sui punteggi non evidenziano, allo stato degli atti, errori manifesti nella valutazione e l'amministrazione ha fornito una motivazione sufficiente, anche mediante le proprie controdeduzioni, sulle ragioni dell'attribuzione dei punteggi.
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