Cassazione Civile, Ordinanza n. 22301/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento emesso per l'anno d'imposta 2007 in conseguenza della decadenza da una definizione agevolata di un accertamento IVA. Il contribuente aveva aderito alla definizione e si era obbligato a pagare in dodici rate trimestrali, ma aveva versato soltanto le prime due. L'ufficio aveva quindi richiesto le residue somme e applicato la sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 nella misura del 60% sul residuo, richiamando l'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997 e l'art. 29, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 78 del 2010. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo, in sostanza, che anche per gli atti successivi all'accertamento e per i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni collegati alla definizione agevolata la sanzione di cui all'art. 13 non trovasse applicazione se il versamento fosse avvenuto entro sessanta giorni dalla raccomandata. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza; 2) extrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso su una questione non devoluta; 3) violazione dell'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997 e falsa applicazione dell'art. 29 d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che la norma sull'intimazione nei successivi atti non esclude la sanzione già prevista per il mancato pagamento rateale e che, nel caso concreto, la definizione agevolata era divenuta definitiva senza alcuna rideterminazione delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il terzo. Ha chiarito che la CTR, pur con un excursus non essenziale, aveva effettivamente fondato la decisione sull'idea che la sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 non si applicasse anche agli atti successivi all'accertamento se il pagamento interveniva entro sessanta giorni; tuttavia, tale lettura è stata ritenuta erronea. La Cassazione ha ricostruito il coordinamento tra art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997 e art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 nel senso che: l'art. 8, comma 3-bis, sanziona il mancato rispetto della rateazione assunta nella definizione agevolata, prevedendo il raddoppio della sanzione; l'art. 29, lett. a), serve invece a evitare una duplicazione della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 quando l'atto successivo ridetermina le somme dovute, anche per effetto di quel meccanismo sanzionatorio. Dunque l'ultimo periodo dell'art. 29 non elimina la sanzione da decadenza dalla rateazione, ma impedisce soltanto una nuova e ulteriore applicazione della medesima sanzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente dedotto in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza/processo.
art. 112 c.p.c.
È invocato per la censura di extrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito è ricondotta a una diversa errata interpretazione delle norme tributarie.
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997
"In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo."
La disposizione sanziona il mancato rispetto degli obblighi di rateazione assunti con la definizione agevolata; prevede il raddoppio della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 sul residuo tributo dovuto.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
È la sanzione richiamata sia dalla disciplina della rateazione agevolata sia dall'art. 29 d.l. n. 78 del 2010; la Corte chiarisce che non viene eliminata, ma non può essere nuovamente applicata in modo duplicato.
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010
"L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati."
La norma si applica ai successivi atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti; il suo ultimo periodo serve a evitare una duplicazione della sanzione ex art. 13, non a escludere la sanzione già prevista per il mancato pagamento delle rate di una definizione agevolata.
art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78 del 2010
È menzionato come base del recupero affidato all'agente della riscossione.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 218 del 1997
È richiamato come disciplina della definizione dell'accertamento alla quale il contribuente aveva aderito.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nell'elenco delle ipotesi considerate dall'art. 29 d.l. n. 78 del 2010.
art. 19 d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato nell'elenco delle ipotesi considerate dall'art. 29 d.l. n. 78 del 2010.
Massime di principio
- La motivazione apparente va esclusa quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile la ratio decidendi effettivamente seguita dal giudice di merito, anche se accompagnata da argomentazioni ampie o non decisive.
- Non vi è extrapetizione quando il giudice decide la controversia sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti e delle norme invocate, purché resti fermo il thema decidendum introdotto dalle parti.
- La disciplina delle sanzioni per il mancato pagamento delle rate in sede di definizione agevolata opera autonomamente rispetto alla disciplina dell'intimazione contenuta nei successivi atti di riscossione: la prima punisce l'inadempimento rateale, la seconda regola l'intimazione nei casi di rideterminazione degli importi dovuti.
- L'ultimo periodo dell'art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 non elimina la sanzione già prevista dall'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997, ma impedisce soltanto una duplicazione della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 quando il medesimo residuo debito sia già comprensivo della sanzione.
- Nelle controversie sulla decadenza da rateazione e sui correlati atti di riscossione, il giudice deve distinguere tra rideterminazione delle somme dovute e semplice recupero del residuo per inadempimento: solo nel primo caso opera la regola dell'intimazione con termine di sessanta giorni e il divieto di nuova applicazione della sanzione ex art. 13.
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