Cassazione Civile, Ordinanza n. 08129/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La lite trae origine dalla domanda proposta da docenti di religione della scuola pubblica per ottenere il risarcimento del danno da abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato protrattisi per oltre 36 mesi; in appello era stato confermato il riconoscimento di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio, mentre era stata riformata la statuizione sulla progressione economica, limitata ai soli periodi effettivamente lavorati. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso sulla base della disciplina generale degli insegnanti della scuola pubblica e non dello specifico settore dei docenti di religione, con asserita ultrapetizione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., del principio dispositivo, dell'onere di allegazione, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e della legge 186/2003, sostenendo che i contratti non potevano essere imputati alla quota del 70% riservata ai ruoli a tempo indeterminato, che spettava ai docenti provare la mancata indizione dei concorsi e che il sistema speciale era comunque compatibile con la direttiva 1999/70/CE per la presenza di esigenze oggettive di flessibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il vizio di ultrapetizione si configura solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre invece quando il giudice, senza modificare l'oggetto della domanda, utilizza anche una disciplina non specificamente riferita al rapporto controverso come criterio argomentativo o giuridico. Quanto al secondo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata in materia di docenti di religione cattolica e l'assetto speciale della L. 186/2003, affermando che l'abuso nel ricorso ai contratti a termine si realizza quando il rapporto venga reiterato oltre tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale; in tale situazione il diritto al risarcimento del danno eurounitario sorge senza che il lavoratore debba provare ulteriori elementi, mentre grava sul Ministero l'onere di dimostrare la legittimità delle causali di eventuali contratti infrannuali. È stato quindi confermato il risarcimento già riconosciuto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati e senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non basta l'uso di argomentazioni giuridiche tratte da disciplina non specificamente riferita al rapporto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La censura per ultrapetizione è veicolabile come nullità della sentenza solo quando sia alterato l'oggetto della domanda; altrimenti l'eventuale errore è di diritto e va dedotto nei limiti del n. 3.
art. 2697 c.c.
Non è violato quando l'abuso del termine è desumibile dalla reiterazione oltre il triennio senza concorso triennale; in tale quadro il lavoratore non deve provare ulteriori fatti oltre l'inosservanza del meccanismo legale di reclutamento.
art. 115 c.p.c.
La violazione del principio del libero convincimento non integra di per sé un vizio di violazione di legge, ma eventualmente un errore di fatto o di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità del ricorso al termine nel pubblico impiego, ma la Corte ritiene prevalente la disciplina speciale dei docenti di religione e il relativo abuso in caso di reiterazione oltre tre annualità.
L. n. 186/2003
La disciplina speciale dei docenti di religione cattolica prevede un sistema di reclutamento con concorso triennale; la sua mancata attuazione e la reiterazione dei contratti a termine oltre tre annualità integrano abuso.
direttiva 1999/70/CE
Il sistema nazionale non è ritenuto conforme se, di fatto, la reiterazione dei contratti a termine oltre il limite triennale si traduce in precarizzazione abusiva senza le garanzie del concorso periodico.
art. 32, co. 5, L. 183/2010
Costituisce parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015
Indicata come norma succedanea all'art. 32, co. 5, L. 183/2010, quale parametro per il risarcimento del danno da abuso del termine.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Non applicabile alle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal materiale versamento del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando la sentenza alteri l'oggetto della domanda o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non sussiste se il giudice utilizza una disciplina giuridica diversa come mero supporto argomentativo, restando invariati petitum e causa petendi.
- In tema di contratti a termine dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione dei rapporti oltre tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale integra abuso del ricorso al termine e genera diritto al risarcimento del danno eurounitario.
- Nel regime speciale dei docenti di religione, il lavoratore che deduca l'abuso non deve provare oltre alla protrazione del rapporto e alla mancata attivazione del concorso previsto dalla legge; spetta invece all'amministrazione provare la legittimità di eventuali contratti infrannuali fondati su causali specifiche.
- La mancata stabilizzazione non comporta la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, ma il rimedio è risarcitorio, con applicazione dei parametri compensativi previsti dalla disciplina indicata dalla giurisprudenza.
- La violazione delle regole sulla valutazione delle prove non si denuncia, di regola, come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma secondo i paradigmi del vizio motivazionale o dell'errore di fatto nei limiti del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08039/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08041/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08053/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08055/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08059/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08060/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →