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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02505/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Dal testo emerge che i motivi articolati non rientravano tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: il ricorrente ha infatti contestato il trattamento sanzionatorio e l'omesso vaglio critico circa la sussistenza degli elementi integrativi del reato ascritto, quindi profili estranei ai soli motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento. La Corte rileva inoltre che la richiesta di applicazione della pena era stata formulata dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla L. n. 103/2017, sicché la limitazione dei motivi di ricorso era pienamente operante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Ha precisato che, per tali decisioni, il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente ha dedotto censure sul trattamento sanzionatorio e sulla ritenuta sussistenza degli elementi del reato, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale opera il regime speciale di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    Stabilisce l'applicazione temporale della nuova disciplina del ricorso avverso il patteggiamento alle richieste formulate dal 3 agosto 2017 in avanti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso contro il patteggiamento per contestare il merito della responsabilità, la congruità del trattamento sanzionatorio o la valutazione degli elementi del reato, salvo che la doglianza si traduca in una denuncia di illegalità della pena nei limiti consentiti dalla norma.
  • La disciplina restrittiva dell'impugnazione introdotta dalla L. n. 103/2017 si applica alle richieste di patteggiamento presentate dopo la data di entrata in vigore prevista dalla legge, con conseguente verifica preliminare della sua operatività temporale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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