Cassazione Civile, Ordinanza n. 27561/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione passiva relativo a un immobile concesso dalla fondazione alla Città Metropolitana di Milano e concretamente destinato a sede del Liceo Artistico Statale Caravaggio. In appello la fondazione aveva ottenuto la condanna dell'ente territoriale al pagamento dei canoni residui, mentre la Città Metropolitana sosteneva di poter beneficiare della riduzione del 15% prevista dalla normativa di contenimento della spesa pubblica per i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 e 4, del d.l. n. 95/2012, come modificato dal d.l. n. 66/2014, assumendo che l'utilizzo dell'immobile per l'attività scolastica integrasse l'esercizio di una funzione istituzionale propria della Città Metropolitana, ossia la gestione dell'edilizia scolastica, e quindi rendesse applicabile la riduzione del canone.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il riferimento normativo agli immobili a uso istituzionale richiede una relazione diretta tra l'ente conduttore e l'immobile locato, relazione che non sussiste quando il bene è affidato a terzi, anche se per finalità di utilità sociale. Nel caso concreto, l'immobile era sì utilizzato per attività scolastica, ma tale uso corrispondeva all'esercizio di una funzione istituzionale di un ente diverso dalla Città Metropolitana; inoltre la norma, di natura eccezionale e derogatoria rispetto alla libertà contrattuale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la complessità della questione e per l'esito difforme dei giudizi di merito; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, commi 1 e 4, d.l. n. 95/2012
riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per immobili a uso istituzionale
La riduzione opera solo per contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili effettivamente destinati all'uso istituzionale dell'amministrazione conduttrice; non basta che l'immobile sia utilizzato per una finalità pubblica o sociale affidata a terzi.
art. 24, comma 4, d.l. n. 66/2014
modifica dell'art. 3 del d.l. n. 95/2012
La modifica normativa non amplia il presupposto applicativo oltre il caso dell'adibizione dell'immobile a uso istituzionale dell'ente conduttore.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La riduzione legale dei canoni di locazione prevista per fini di contenimento della spesa pubblica si applica solo quando l'immobile sia direttamente destinato all'uso istituzionale dell'ente conduttore, non quando sia semplicemente utilizzato da terzi per finalità riconducibili a un interesse pubblico.
- Ai fini dell'applicazione di norme eccezionali che incidono sulla libertà contrattuale, non è consentita interpretazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- L'uso scolastico di un immobile non è di per sé sufficiente a integrare l'uso istituzionale di qualsiasi ente pubblico che stipuli il contratto, dovendosi verificare a quale amministrazione sia concretamente riferibile la funzione esercitata attraverso il bene locato.
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