Cassazione Civile, Ordinanza n. 14045/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona che, nel parcheggiare la bicicletta nel piazzale antistante un ufficio postale, sarebbe scivolata su una lastra di ghiaccio, cadendo e riportando una grave frattura alla gamba. La convenuta ha negato la propria responsabilità. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello la soccombente ha insistito sulla responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente, perché la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente trascritto la comparsa conclusionale della controparte; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2051 c.c. per asserito travisamento dei motivi di appello e omesso esame di prove decisive; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. per mancata specifica considerazione delle censure di gravame e insufficienza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse procedibile anche senza deposito della relata di notifica della sentenza d’appello, poiché notificato entro il termine breve. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la denuncia di motivazione apparente non può fondarsi su elementi esterni al testo della sentenza e che, comunque, la motivazione non era del tutto assente o meramente apparente. Ha poi respinto il secondo motivo, escludendo omessa pronuncia ed extrapetizione: la Corte d’appello, condividendo la sentenza di primo grado, aveva implicitamente rigettato le censure relative agli artt. 2043 e 2051 c.c., e aveva comunque esaminato il motivo relativo alla valutazione delle prove. Ha infine rigettato il terzo motivo, richiamando il principio per cui è censurabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e non il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singolo argomento delle parti, essendo sufficiente una motivazione sintetica sui risultati dell’apprezzamento probatorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto procedibile perché notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, anche in mancanza del deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità per mancanza o apparenza della motivazione sussiste solo se il vizio emerge dal testo della sentenza, non quando occorra un confronto con atti esterni; la mera adesione alla tesi di parte non determina di per sé nullità se le ragioni della decisione sono riconducibili al giudice
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 111 Cost.
la motivazione deve essere riconducibile al giudice e non meramente apparente; resta tuttavia valida una motivazione sintetica o aderente agli scritti di parte, se consente di individuare la decisione del giudice
art. 112 c.p.c.
la Corte ha escluso omessa pronuncia ed extrapetizione, ritenendo che la decisione d’appello avesse comunque esaminato e respinto le censure proposte
art. 2051 c.c.
invocato dalla ricorrente quale titolo di responsabilità; la Cassazione non entra nel merito del relativo accertamento, limitandosi a rilevare che la Corte territoriale aveva implicitamente respinto la relativa censura
art. 2043 c.c.
richiamato nei motivi di appello e ricorso come base della pretesa risarcitoria; il rigetto del gravame ha comportato il mancato riconoscimento della responsabilità aquiliana
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione al dedotto travisamento o cattiva valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse stato omesso esame o travisamento idoneo a fondare la censura
art. 385, comma 1, c.p.c.
la soccombenza ha determinato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è configurabile solo quando il vizio risulti dal testo del provvedimento, senza necessità di confrontarlo con atti o documenti esterni.
- La riproduzione, anche ampia, di argomentazioni difensive di parte non determina di per sé nullità della sentenza, se la decisione risulta comunque riferibile al giudice e le ragioni del convincimento sono intellegibili.
- In cassazione non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione: rilevano solo le anomalie motivazionali costituzionalmente qualificate, come la motivazione apparente o incomprensibile.
- Il giudice di merito non ha l’obbligo di confutare analiticamente ogni singolo argomento delle parti, essendo sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dell’apprezzamento complessivo del materiale istruttorio.
- La censura di omessa pronuncia o extrapetizione non è fondata quando la sentenza, pur in forma sintetica o non perfettamente coerente, consenta di comprendere che il motivo di gravame è stato comunque esaminato e respinto.
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