Sentenza del 23/05/2016 n. 3216 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Contributo unificato - Natura previdenziale ricorso al TAR in materia di sostegno scolastico a favore disabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava la richiesta di garantire al figlio portatore di disabilità il necessario supporto didattico mediante un insegnante di sostegno. La questione esaminata concerneva l'assoggettamento o meno del ricorso al pagamento del contributo unificato. È stato ritenuto che il diritto all'istruzione della persona con disabilità costituisca parte integrante della tutela dei diritti dei disabili e che la controversia rientri nella materia della previdenza e dell'assistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 10 della legge n. 533/1973.
La decisione
Il ricorso è stato considerato esente dal contributo unificato. L'esenzione opera in ragione della natura assistenziale della controversia e non dipende dal successivo riconoscimento dell'esenzione previsto dall'art. 17, comma 8-bis, del D.L. n. 104/2013, convertito nella legge n. 128/2013, in relazione all'art. 12 della legge n. 104/1992. Pertanto, per una controversia avente ad oggetto l'assegnazione dell'insegnante di sostegno a un alunno con disabilità, il contributo unificato non è dovuto.
Norme richiamate
Art. 10 della legge n. 533/1973
Le controversie rientranti nella materia della previdenza e dell'assistenza obbligatoria sono esenti dal contributo unificato. La tutela del diritto all'istruzione e al sostegno scolastico dell'alunno con disabilità è stata ricondotta a tale materia.
Art. 17, comma 8-bis, del D.L. n. 104/2013, convertito nella legge n. 128/2013
La disposizione individua uno specifico fondamento dell'esenzione dal contributo unificato per controversie relative alla tutela delle persone con disabilità, ma tale previsione non esclude né condiziona l'esenzione già derivante dalla natura assistenziale della controversia.
Art. 12 della legge n. 104/1992
La norma tutela il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone con disabilità e costituisce il riferimento sostanziale per la richiesta di interventi di sostegno scolastico.
Massime di principio
- Le controversie giudiziarie dirette a ottenere il sostegno scolastico necessario per un alunno con disabilità possono essere considerate controversie in materia assistenziale e, in quanto tali, esenti dal contributo unificato.
- L'esenzione può derivare direttamente dalla natura della pretesa, senza necessità di attendere o invocare esclusivamente una specifica disposizione successiva che preveda espressamente l'esenzione.
- Quando il ricorso riguarda la concreta attuazione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica della persona con disabilità, occorre valutare la sua riconducibilità alla tutela dei diritti assistenziali e fondamentali del disabile.
- La qualificazione della controversia dipende dall'oggetto effettivo della domanda: una richiesta sostanziale di assegnazione o ripristino del sostegno scolastico è diversa da una controversia meramente amministrativa o estranea alla tutela assistenziale.
- Per applicare l'esenzione in un caso concreto è opportuno verificare anche la prassi dell'ufficio giudiziario competente e l'eventuale giurisprudenza aggiornata.
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