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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31460/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado resa a seguito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità penale di un maresciallo della Guardia di Finanza per accessi ritenuti abusivi al sistema informatico interforze "Serpico", eseguiti in dodici occasioni senza giustificazione di ufficio. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Con il primo si lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per avere valorizzato, come prova degli accessi, un'informativa di polizia giudiziaria che richiamava file di log non effettivamente acquisiti al fascicolo, sostenendo che mancasse la fonte informatica originaria e che la prova fosse quindi non verificabile. Con il secondo si deduceva vizio motivazionale e travisamento della prova in relazione all'alibi: per un accesso dell'11 marzo 2018 si sosteneva che l'imputato fosse in ferie; per quello del 24 aprile 2018 si contestava l'ipotesi del giudice d'appello secondo cui l'accesso sarebbe avvenuto prima di una partenza per l'estero, dato mai acquisito; inoltre si criticava la svalutazione dell'ipotesi che terzi avessero utilizzato credenziali annotate su un taccuino in ufficio. Con il terzo motivo si denunciava violazione dell'art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p. e dei principi delle Sezioni Unite, assumendo che l'abusività fosse stata desunta dalla sola assenza di giustificazioni ex post, con indebita inversione dell'onere della prova, e che il P.M. non avesse dimostrato la finalità estranea a ragioni di servizio; si insisteva sul fatto che il ricorrente fosse comunque abilitato alla consultazione delle banche dati e che il numero degli accessi fosse esiguo e compatibile con attività di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili le annotazioni e relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, anche se richiamano atti non ritualmente depositati, e che la mancata acquisizione materiale dei file di log non inficia di per sé la prova degli accessi, soprattutto quando gli atti di PG sono fidefacenti e non vi siano concrete allegazioni di difformità tra quanto riferito dagli investigatori e i dati del sistema. Ha inoltre ritenuto che non fosse consentita, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali: le censure sull'alibi, sulla dinamica temporale degli accessi e sull'uso delle credenziali personali sono state giudicate come richieste di nuova valutazione del fatto. La Corte ha richiamato anche la doppia conforme e ha valorizzato il quadro indiziario complessivo, comprendente la distonia tra il ruolo istituzionale dell'imputato e gli accessi effettuati, l'assenza di plausibili giustificazioni, ulteriori riscontri intercettativi e dichiarativi. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    La consultazione di un sistema informatico è abusiva quando sia priva di giustificazione riconducibile a ragioni di ufficio; l'abusività può desumersi dal quadro probatorio complessivo e non dalla sola mancata spiegazione ex post dell'imputato.

  • art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p.

    È richiamato in relazione alla contestazione della specifica ipotesi aggravata; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata inversione dell'onere della prova.

  • art. 192 c.p.p.

    La violazione delle regole di valutazione della prova è deducibile in cassazione solo se si traduce in manifesta illogicità della motivazione, non per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 533 c.p.p.

    Il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera nel giudizio di merito; in cassazione la sua violazione è sindacabile solo se si manifesta in un vizio logico decisivo della motivazione.

  • art. 416 c.p.p.

    È richiamato per il deposito degli atti del pubblico ministero; nel rito abbreviato possono essere valorizzate le annotazioni di PG presenti nel fascicolo anche se riferite a documenti non ritualmente depositati.

  • art. 438, comma 5, c.p.p.

    La difesa, ove interessata a un'integrazione probatoria nel rito abbreviato, avrebbe potuto subordinare la richiesta ad apposita integrazione istruttoria.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Nel giudizio abbreviato d'appello la rinnovazione istruttoria è eccezionale e possibile solo se la prova è assolutamente necessaria.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Non consente alla Cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato le annotazioni e relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo possono essere utilizzate come prova, anche se rinviano a materiali informatici non materialmente acquisiti, purché non vi siano concreti elementi di difformità tra l'attività documentata e il dato originario richiamato.
  • L'assenza in fascicolo della fonte informatica primaria non determina automaticamente l'inattendibilità della prova degli accessi se gli atti di polizia giudiziaria sono fidefacenti e il quadro complessivo conferma l'illecito.
  • La scelta del rito abbreviato comporta l'accettazione del materiale probatorio disponibile nel fascicolo, salvo richiesta di integrazione istruttoria nei limiti previsti dalla legge.
  • In appello, contro una sentenza resa all'esito di rito abbreviato, la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale e ammessa solo quando la prova richiesta sia assolutamente necessaria.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito probatorio o proporre una diversa lettura delle risultanze processuali; il sindacato è limitato ai vizi logici manifesti e decisivi della motivazione.
  • La violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è deducibile in cassazione solo se si traduce in una manifesta illogicità della motivazione, non quando mira soltanto a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Per configurare l'accesso abusivo a sistema informatico è sufficiente che emerga l'assenza di una ragione di servizio che giustifichi l'accesso, potendo tale dato essere desunto dal complesso delle risultanze probatorie e dal contrasto tra mansioni istituzionali e operazioni compiute.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoImpugnazioniProveRiti alternativi
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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