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Sentenza

Sentenza n. 14520/2026 - Roma, Sezione 4

per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza del sig. -OMISSIS-di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo.

Giustizia amministrativa202607321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio della Prefettura di Roma, lamentando l'illegittimità dell'inerzia sull'istanza volta a ottenere l'accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo. Il ricorso è stato portato in camera di consiglio anche ai fini della trattazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta. Ricorrendo i presupposti dell'art. 60 c.p.a., il Collegio ha informato le parti della possibilità di definire immediatamente il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. poiché erano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria erano completi e le parti erano state sentite. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere accolto il ricorrente presso un Centro di Accoglienza Straordinario, adottando così il provvedimento richiesto. Poiché tale intervento ha pienamente soddisfatto l'interesse azionato, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della materia e perché l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento favorevole prima della definizione del giudizio. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al gratuito patrocinio; al suo difensore sono stati liquidati euro 991,90, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata durante la camera di consiglio cautelare, quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse azionato.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    Consente la riduzione dei compensi in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa.

  • art. 4, comma 4, d.m. 55/2014

    È applicata dal giudice una riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.

  • art. 5, comma 6, d.m. 55/2014

    È richiamato per individuare lo scaglione di riferimento applicabile alla controversia di valore indeterminabile.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Prevede il dimezzamento degli importi determinati secondo i parametri del d.m. 55/2014 per le liquidazioni relative al gratuito patrocinio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e questo soddisfa integralmente l'interesse del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata in camera di consiglio cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a. se sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono state previamente sentite sulla definizione immediata.
  • La piena soddisfazione dell'interesse del ricorrente mediante un provvedimento amministrativo sopravvenuto non comporta necessariamente la condanna dell'Amministrazione alle spese, che possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell'intervento amministrativo favorevole prima della definizione del giudizio.
  • Nel gratuito patrocinio, i compensi professionali sono determinati secondo i parametri del d.m. 55/2014 e possono essere ridotti in applicazione dei criteri previsti dallo stesso decreto, nonché dimezzati ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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