Cassazione Penale, Sentenza n. 12839/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha escluso la fondatezza dell'asserita inutilizzabilità del dato oggettivo; ha ritenuto che la normativa sulla protezione dei dati e il diritto alla riservatezza non determinano automaticamente l'esclusione della prova e ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dell'ammissibilità e del valore probatorio degli elementi acquisiti
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione relativa all'utilizzabilità di dati oggettivi raccolti con profili di privacy (richiamo al Regolamento UE 2016/680), con censura della presunta inutilizzabilità degli elementi probatori per violazione del diritto alla riservatezza; nel procedimento era assente l'intervento del P.M.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/680
il regolamento è richiamato come riferimento in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di polizia e della giustizia penale; la Corte interpreta che la sua applicazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati ai fini processuali, lasciando al giudice di merito la valutazione di proporzionalità e rilevanza
diritto alla riservatezza
principio costituzionale e sovranazionale richiamato: tutela confermata, ma non assoluta né idonea di per sé a escludere la prova se il giudice ritiene compatibile l'acquisizione con garanzie di proporzionalità e necessità
Massime di principio
- La mera violazione formale di norme sulla protezione dei dati non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; occorre una valutazione caso per caso da parte del giudice.
- Il giudice di merito ha discrezionalità nell'ammettere o escludere prove tenendo conto della proporzionalità, rilevanza e della gravità della violazione della privacy.
- Richieste di inutilizzabilità devono essere motivate e dimostrare concreto pregiudizio al diritto alla riservatezza o al contraddittorio, non basta il richiamo generico al regolamento UE.
- L'assenza dell'intervento del Pubblico Ministero nel giudizio non annulla gli oneri probatori delle parti né impedisce al giudice di esercitare la propria valutazione sull'ammissibilità della prova.
- In situazioni analoghe conviene contestare subito in sede di merito la modalità di acquisizione dei dati, specificando gli aspetti di illegittimità e l'impatto sulla garanzia del contraddittorio, poiché l'appello/cassazione tendono a confermare la discrezionalità del giudice di merito.
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