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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12839/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha escluso la fondatezza dell'asserita inutilizzabilità del dato oggettivo; ha ritenuto che la normativa sulla protezione dei dati e il diritto alla riservatezza non determinano automaticamente l'esclusione della prova e ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dell'ammissibilità e del valore probatorio degli elementi acquisiti

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione relativa all'utilizzabilità di dati oggettivi raccolti con profili di privacy (richiamo al Regolamento UE 2016/680), con censura della presunta inutilizzabilità degli elementi probatori per violazione del diritto alla riservatezza; nel procedimento era assente l'intervento del P.M.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/680

    il regolamento è richiamato come riferimento in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di polizia e della giustizia penale; la Corte interpreta che la sua applicazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati ai fini processuali, lasciando al giudice di merito la valutazione di proporzionalità e rilevanza

  • diritto alla riservatezza

    principio costituzionale e sovranazionale richiamato: tutela confermata, ma non assoluta né idonea di per sé a escludere la prova se il giudice ritiene compatibile l'acquisizione con garanzie di proporzionalità e necessità

Massime di principio

  • La mera violazione formale di norme sulla protezione dei dati non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; occorre una valutazione caso per caso da parte del giudice.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nell'ammettere o escludere prove tenendo conto della proporzionalità, rilevanza e della gravità della violazione della privacy.
  • Richieste di inutilizzabilità devono essere motivate e dimostrare concreto pregiudizio al diritto alla riservatezza o al contraddittorio, non basta il richiamo generico al regolamento UE.
  • L'assenza dell'intervento del Pubblico Ministero nel giudizio non annulla gli oneri probatori delle parti né impedisce al giudice di esercitare la propria valutazione sull'ammissibilità della prova.
  • In situazioni analoghe conviene contestare subito in sede di merito la modalità di acquisizione dei dati, specificando gli aspetti di illegittimità e l'impatto sulla garanzia del contraddittorio, poiché l'appello/cassazione tendono a confermare la discrezionalità del giudice di merito.

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