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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37851/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza penale irrevocabile di condanna (ergastolo) per reati di mafia, armi, omicidio, ecc. Il ricorrente sosteneva di avere proposto la revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. (c.d. "revisione europea" come interpretata dalla Corte costituzionale n.113/2011) e non ai sensi del nuovo art. 628-bis introdotto dal d.lgs. n.150/2022, in quanto non sarebbe legittimato a usare quest'ultimo rimedio. Inoltre denunciava la illegittimità dell'utilizzo del codice IMEI come prova, ottenuto senza sequestro dell'apparecchio e all'insaputa dell'interessato (rilevata presunta violazione dell'art.15 Cost.), e censurava la motivazione della Corte di appello sull'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 628-bis cod. proc. pen., introdotto in attuazione della delega della legge n.134/2021 e del d.lgs. n.150/2022, costituisce il nuovo rimedio straordinario volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU e sostituisce la c.d. "revisione europea", senza lasciare spazi residui di applicazione a quest'ultima. Il rimedio di cui all'art. 628-bis è riservato al soggetto che ha proposto ricorso innanzi alla Corte EDU ed ha ottenuto una decisione favorevole o la cancellazione dal ruolo a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione; terzi non possono invocarlo. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e meramente reiterativo: il mutamento giurisprudenziale non può travolgere il giudicato irrevocabile se non vi è un provvedimento vincolante della Corte EDU sulla medesima fattispecie o un profilo di incidenza effettiva della violazione sul caso concreto; dunque la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 628-bis cod. proc. pen.

    Rimesso come nuovo rimedio straordinario per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU: consente al condannato che abbia proposto ricorso in sede europea e ottenuto esito favorevole di chiedere alla Corte di cassazione la revoca della sentenza, la riapertura del procedimento o altri provvedimenti per eliminare gli effetti pregiudizievoli; la Corte valuta l'"incidenza effettiva" della violazione e può disporre revoca, trasmissione al giudice dell'esecuzione o riapertura del processo. La norma è interpretata come assorbente rispetto alla c.d. "revisione europea" e limitata al ricorrente innanzi alla Corte EDU.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Prima era stato invocato, alla luce della sentenza additiva della Corte costituzionale n.113/2011, per consentire la "revisione europea"; la Corte di cassazione ritiene che, dopo l'introduzione dell'art. 628-bis, l'art. 630 non conservi residuale efficacia per quel rimedio specifico.

  • art. 46 par. 1 CEDU

    Fondamento dell'obbligo statale di conformarsi alle sentenze della Corte EDU; giustifica l'adozione di misure individuali e/o generali volte alla restitutio in integrum e motiva l'introduzione del rimedio interno per l'esecuzione delle decisioni europee.

  • legge n. 134/2021 (deleghe) e d.lgs. n. 150/2022

    La legge di delega e il decreto di attuazione hanno introdotto il nuovo Titolo III-bis e l'art. 628-bis nel codice di rito penale, disciplinando il rimedio straordinario volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU secondo criteri e limiti stabiliti dal legislatore, compresa la scelta di limitare la legittimazione al ricorrente innanzi alla Corte EDU.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 113/2011

    Aveva colmato un vuoto consentendo la "revisione europea" attraverso un'interpretazione additiva dell'art. 630 per adeguare l'ordinamento interno a sentenze definitive della Corte EDU; la Cassazione ha rilevato che la successiva disciplina legislativa (art. 628-bis) ha ora fornito una regolazione organica che sostituisce quel rimedio.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. e altre pronunce)

    Affermata la tesi che i principi di una sentenza della Corte EDU non si estendono automaticamente a terzi non ricorrenti e che i mutamenti giurisprudenziali o mere rivalutazioni di prova non sono idonei a travolgere il giudicato irrevocabile; richiede un vincolante dictum della Corte EDU sulla medesima fattispecie per consentire la riapertura.

Massime di principio

  • Il rimedio introdotto dall'art. 628-bis c.p.p. è il mezzo ordinamentale principale per chiedere l'esecuzione di una decisione favorevole della Corte EDU: va proposto in Cassazione dal soggetto che ha effettivamente impugnato innanzi alla Corte europea e ha ottenuto una decisione definitiva o la cancellazione del ricorso per riconoscimento dello Stato.
  • La c.d. "revisione europea" ricavabile dall'art. 630 c.p.p. dopo la sentenza n.113/2011 della Consulta è oggi sostituita dall'art. 628-bis: non sono riconosciuti spazi residui per invocare la revisione europea in alternativa quando il legislatore ha disciplinato la materia con un nuovo rimedio.
  • Terzi che non hanno proposto ricorso in sede europea non possono normalmente avvalersi dei benefici di una decisione della Corte EDU adottata in favore di un altro ricorrente, salvo che la decisione abbia carattere "pilota" o affronti un problema strutturale che imponga misure generali e reali effetti erga omnes.
  • Le evoluzioni della giurisprudenza interna o le reinterpretazioni successive delle regole probatorie non sono di per sé idonee a travolgere giudicati irrevocabili: per riaprire il processo occorre che la Corte EDU abbia accertato la violazione con incidenza effettiva sulla specifica sentenza o che sia coinvolto un profilo strutturale della norma.
  • Nella pratica, chi intende ottenere la riapertura o altri rimedi ex art. 628-bis deve documentare chiaramente il nesso di "incidenza effettiva" tra la violazione denunciata dalla Corte EDU e la condanna interna, perché la Corte di cassazione valuta tale nesso nel vaglio di ammissibilità e nel merito.

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