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Sentenza

Sentenza n. 3329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva annullato l’informativa antimafia prefettizia adottata nei confronti dell’impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

Il Prefetto di Reggio Calabria aveva adottato, il 2 luglio 2024, un’informativa antimafia nei confronti di un’impresa edile individuale. Gli elementi valorizzati riguardavano il titolare, gravato da una condanna per porto d’armi del 2003 e controllato in compagnia di soggetti controindicati; il contesto familiare, caratterizzato da precedenti penali e di polizia a carico del padre, del suocero e di uno zio paterno deceduto; nonché l’assunzione, in diversi periodi tra il 2018 e il 2022, di un dipendente sottoposto nel 2020 a misure cautelari per condotte indicative di vicinanza alla criminalità organizzata. L’impresa aveva impugnato l’interdittiva deducendo violazione del codice antimafia, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che gli elementi raccolti non dimostrassero un rischio reale di condizionamento mafioso. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficienti i rapporti familiari, le frequentazioni, i precedenti del titolare e l’assunzione del dipendente a dimostrare un pericolo concreto e attuale. Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza, sostenendo che il quadro indiziario fosse solido e che, trattandosi di impresa individuale, il contesto familiare e l’assunzione del dipendente dovessero essere valorizzati in modo più incisivo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento dell’interdittiva antimafia. Quanto al contesto familiare, ha ritenuto scarsamente rilevanti, sul piano prognostico, i precedenti del padre, risalenti agli anni Settanta e Ottanta e seguiti da riabilitazione nel 1988; la posizione dello zio, deceduto nel 2009; e quella del suocero, residente in altra Regione, non essendo emerso un rapporto con il titolare ulteriore rispetto al mero vincolo di affinità. Il provvedimento prefettizio non aveva indicato rapporti di intensità tale da dimostrare una conduzione familiare o una “regia collettiva” dell’impresa secondo modalità mafiose. La condanna del titolare per porto d’armi è stata ritenuta risalente e bagatellare, riguardando un coltello e avendo comportato un’ammenda di 60 euro. Le frequentazioni con soggetti controindicati sono state considerate risalenti o non particolarmente indicative, poiché quelle più recenti riguardavano soggetti non coinvolti in reati di mafia o il padre del titolare. Neppure l’assunzione, per alcuni mesi nel 2018 e nel 2022, di un dipendente poi sottoposto a misure cautelari è stata ritenuta sufficiente, potendo al più indicare un condizionamento occasionale e non strutturale. È stata quindi esclusa la probabilità di un condizionamento mafioso idoneo a giustificare l’interdittiva. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011

    Il provvedimento richiama la disciplina del codice antimafia quale base normativa dell’informativa antimafia; l’interdittiva richiede un quadro indiziario idoneo a fondare, secondo una valutazione complessiva e attuale, la plausibilità o probabilità di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Ai fini dell’interdittiva antimafia, i rapporti di parentela o affinità con soggetti controindicati non determinano automatismi, ma devono essere inseriti in un quadro indiziario complessivo dal quale emerga un rapporto di intensità tale da rendere plausibile una conduzione familiare o una “regia collettiva” dell’impresa secondo modalità mafiose.
  • Precedenti penali o di polizia molto risalenti, di modesta gravità o privi di collegamenti attuali con contesti di criminalità organizzata hanno una limitata rilevanza prognostica e, da soli o nel quadro considerato, non giustificano un’interdittiva antimafia.
  • La frequentazione del titolare di un’impresa con soggetti controindicati può essere valorizzata nell’informativa antimafia solo mediante una valutazione concreta della sua attualità, intensità e significatività rispetto al rischio di condizionamento mafioso; non sono sufficienti frequentazioni sporadiche, risalenti o non collegate a reati di mafia.
  • L’assunzione di un dipendente gravato da elementi indicativi di vicinanza alla criminalità organizzata non costituisce, di per sé, prova di infiltrazione mafiosa: occorre dimostrare che tale rapporto sia idoneo a incidere sulle decisioni dell’impresa e che il condizionamento abbia carattere non meramente occasionale, ma almeno plausibilmente strutturale.
  • L’interdittiva antimafia presuppone un quadro indiziario concreto, attuale e complessivamente coerente, idoneo a sostenere una prognosi di probabilità di condizionamento criminale; la mera sommatoria di elementi isolati, risalenti o ambivalenti non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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