Sentenza n. 530/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti pubblici dipendenti appartenenti alle Forze armate ad ottenere il risarcimento del danno subito dall'inadempimento contrattuale imputabile pro parte al Ministero della Difesa, quale datore di lavoro nell'ambito del rapporto di pubblico impiego comparto difesa e sicurezza non contrattualizzato, per il mancato avvio delle necessarie procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e, della connessa istituzione della previdenza complementare, ai sensi degli artt. 26 comma 20, L. 23.12.1998 nr. 448 ed art. 3 comma 2 D.Lgs. 5.12.2005 nr. 252; e per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento a favore di ciascuno dei ricorrenti del conseguente danno economico derivante dalla mancata attivazione dell'iter preliminare alla previdenza complementare, da quantificarsi nel corso del presente giudizio, ovvero, in subordine, nelle diverse somme, maggiori o minori, risultanti di giustizia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato avvio delle procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e all'istituzione della previdenza complementare, con conseguente domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno asseritamente derivante dall'inadempimento imputato al Ministero della Difesa, quale datore di lavoro, per il mancato avvio dell'iter necessario alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e alla connessa istituzione della previdenza complementare. Avevano inoltre domandato la condanna del Ministero al pagamento del danno economico, da quantificarsi in giudizio o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Prima della decisione, con atto depositato l'8 gennaio 2026, le parti ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, secondo il principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente può disporre dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In presenza di tale dichiarazione, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il giudice non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 26, comma 20, l. 23 dicembre 1998, n. 448
Indicato dai ricorrenti quale fondamento della pretesa relativa all'avvio delle procedure per la previdenza complementare.
art. 3, comma 2, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Indicato dai ricorrenti quale ulteriore fondamento normativo della pretesa relativa alla previdenza complementare.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o diverse richieste della controparte, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito d'ufficio.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio consente al ricorrente di disporre dell'azione sino al momento della decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →