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Sentenza

Sentenza n. 1819/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Alessandria prot. AOO.C_A182.14/3/2024.0024975, notificato in data 14 marzo 2024, mediante cui si “dispone l’annullamento del permesso di costruire n. 46-2023 del 15/3/2023 e successive SCIA n. 417 del 14/9/2023 e SCIA parziale n. 119 del 15/9/2023, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990”;

Giustizia amministrativa202400613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire e delle successive SCIA relative alla costruzione di un fabbricato commerciale in area soggetta a rischio idrogeologico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 46/2023 e delle successive SCIA, deducendo, con unico articolato motivo, l’incompetenza del Comune e la violazione degli artt. 9, 10, 10-bis, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 2, 4 e 12 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 65, 67 e 68 del d.lgs. n. 152/2006, della legge regionale piemontese n. 56/1977 e dell’art. 51 delle NTA del piano regolatore. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irrazionalità e abnormità. In particolare, la ricorrente ha contestato il presupposto sostanziale dell’autotutela, sostenendo che i nuovi criteri regionali sul rischio idraulico non fossero immediatamente applicabili senza il previo recepimento nello strumento urbanistico comunale e che dovessero applicarsi soltanto le NTA comunali. Ha poi lamentato la violazione del contraddittorio procedimentale, l’insufficiente motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, l’omessa ponderazione dell’affidamento maturato dopo il rilascio del titolo e l’ultimazione dei lavori, nonché l’erronea conclusione secondo cui la relazione tecnica allegata al progetto avrebbe rappresentato falsamente lo stato dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al presupposto sostanziale, ha richiamato la precedente sentenza della stessa Sezione relativa a un lotto contiguo e a un analogo annullamento in autotutela, ritenendo applicabile il medesimo quadro normativo e fattuale. Il PAI, in quanto strumento sovraordinato di tutela idrogeologica, è vincolante nei casi previsti e costituisce antecedente necessario della pianificazione urbanistica; le prescrizioni regionali attuative possono quindi integrare immediatamente il regime urbanistico. In particolare, il criterio del tirante idrico inferiore a trenta centimetri previsto dall’allegato 1 alla DGR Piemonte n. 27-6373/2022 è stato ritenuto immediatamente efficace, senza necessità di previo recepimento comunale e senza che il termine di 36 mesi per l’adeguamento degli strumenti urbanistici ne sospendesse l’applicazione. Il permesso era pertanto illegittimo perché rilasciato senza adeguate verifiche rispetto al rischio idraulico derivante dalla variante PAI e sulla base di una relazione tecnica riferita erroneamente al fiume Tanaro anziché al fiume Bormida e alla relativa fascia di progetto. Quanto all’autotutela, il TAR ha escluso che gli errori della relazione integrassero una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, trattandosi di erronea interpretazione della disciplina urbanistica e vincolistica, la cui verifica compete comunque all’amministrazione. Tuttavia, tali errori hanno attenuato significativamente l’obbligo di motivare sull’affidamento del privato. È stata quindi ritenuta sufficiente la motivazione riferita alla tutela del territorio dal rischio di inondazioni e alla sicurezza idraulica dell’edificato. La censura sul contraddittorio è stata respinta perché il Comune doveva rispettare il termine annuale per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio, decorrente dal rilascio del permesso, e l’istanza di accesso non poteva produrre un effetto dilatorio incompatibile con tale termine; inoltre, la società era normalmente già in possesso della documentazione progettuale e amministrativa rilevante. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio richiede un’illegittimità originaria del provvedimento, un interesse pubblico alla rimozione e il rispetto del termine previsto dalla disciplina vigente; gli errori del privato non costituiscono falsa rappresentazione se consistono soltanto nell’erronea interpretazione della normativa.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La falsa rappresentazione che consente l’autotutela senza limiti temporali deve riguardare una realtà fattuale e non può identificarsi con l’errata interpretazione o applicazione della disciplina urbanistica, edilizia o vincolistica.

  • art. 65, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Le disposizioni del piano di bacino, quando dichiarate vincolanti, prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale e possono contenere prescrizioni direttamente conformative della proprietà privata.

  • art. 31, comma 5, NTA del PAI

    Alle aree in fascia C delimitate dal limite di progetto tra fascia B e fascia C può essere applicata, fino alla realizzazione delle opere di difesa, anche la disciplina della fascia B, previa valutazione delle condizioni di rischio.

  • art. 51 NTA del piano regolatore comunale

    Le aree in fascia C soggette alle relative previsioni sono assoggettate alle norme della fascia B fino al completamento delle opere di difesa idraulica o di riassetto territoriale.

  • DGR Piemonte n. 27-6373 del 28 dicembre 2022

    Il criterio del tirante idrico inferiore a trenta centimetri e della velocità di deflusso inferiore a 0,60 m/sec.

    I nuovi criteri di valutazione del rischio idraulico contenuti nell’allegato 1 hanno efficacia immediata quali disposizioni attuative del PAI; il termine di 36 mesi riguarda soltanto l’adeguamento degli strumenti urbanistici e non sospende l’applicazione dei nuovi criteri.

  • art. 2, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Il titolo edilizio non può essere rilasciato in contrasto con le prescrizioni sovraordinate in materia di rischio idrogeologico e pianificazione di bacino.

  • art. 65, comma 4, d.lgs. 152/2006

    La pianificazione di bacino costituisce antecedente logico e funzionale della pianificazione urbanistica e vincola anche l’attività edilizia comunale.

Massime di principio

  • Le prescrizioni vincolanti del piano di bacino e del PAI prevalgono sulle norme urbanistiche comunali e impediscono il rilascio di titoli edilizi incompatibili con il rischio idrogeologico accertato.
  • I criteri regionali adottati in attuazione del PAI per la valutazione del rischio idraulico possono avere efficacia immediata, senza necessità di previo recepimento nello strumento urbanistico comunale, quando il termine assegnato ai Comuni riguarda soltanto l’adeguamento formale della pianificazione.
  • Il termine concesso agli enti locali per adeguare gli strumenti urbanistici alle prescrizioni del PAI non sospende l’efficacia delle prescrizioni sostanziali e dei criteri di rischio già direttamente applicabili.
  • La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’esercizio dell’autotutela senza limiti temporali deve riguardare fatti materiali e non coincide con la mera erronea interpretazione, da parte del privato o del suo tecnico, della disciplina urbanistica, edilizia o vincolistica.
  • L’obbligo di motivare specificamente sull’affidamento del privato nell’annullamento d’ufficio può risultare significativamente attenuato quando il titolo sia stato rilasciato sulla base di una relazione tecnica contenente errori rilevanti sui presupposti di pericolosità idraulica, pur non integranti una falsa rappresentazione fattuale.
  • Nel procedimento di annullamento d’ufficio soggetto a un termine legale, una richiesta di accesso documentale del privato non può determinare un effetto dilatorio incompatibile con la scadenza del termine, soprattutto quando il privato sia già in possesso della documentazione progettuale e amministrativa essenziale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiAree protette, fauna e floraAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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