Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1326/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento - della deliberazione del Commissario straordinario dell’ASP Ragusa n. 1162 del 25.05.2024, con la quale, limitatamente ai candidati ammessi e non ammessi di cui agli allegati B e C, sono state rettificate le tabelle annesse alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP Ragusa n. 358 del 22.02.2024, che avevano individuato i candidati ammessi e non ammessi in base alla verifica preliminare dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione interna del personale approvata con delibere n. 2457 del 31.10.2023 e 2716 del 7.12.2023 per la progressione verticale a copertura, tra gli altri, di n. 11 posti nel profilo professionale di operatore specializzato autista dall’area del personale di supporto all’area degli operatori, nella parte in cui, per effetto della disposta rettifica, il ricorrente è stato escluso dall’elenco dei candidati ammessi e inserito nell’elenco dei candidati non ammessi; - del parere dell’ARAN, espressamente richiamato e parzialmente trascritto nella deliberazione del Commissario straordinario dell’ASP Ragusa n. 1162 del 25.05.2024, non prima conosciuto, con il quale l’ARAN afferma che “ai fini della progressione tra le aree in prima applicazione di cui all’art. 21 del CCNL comparto sanità triennio 2019-2021… nei 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza sono computabili solo i periodi lavorativi resi da lavoratori nell’ambito di un precedente rapporto lavorativo a tempo determinato di diritto pubblico con mansioni del medesimo profilo e categoria con la medesima azienda o ente che li ha poi assunti a tempo indeterminato nel profilo corrispondente…”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202401456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione commissariale dell'ASP di Ragusa che, rettificando l'elenco dei candidati, aveva escluso il ricorrente dalla selezione interna per la progressione verticale a posti di operatore specializzato autista, nonché il parere ARAN sui periodi di esperienza professionale computabili

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e autorità negoziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Commissario straordinario dell'ASP di Ragusa n. 1162 del 25 maggio 2024, nella parte in cui, rettificando una precedente deliberazione, lo aveva trasferito dall'elenco degli ammessi a quello dei non ammessi alla selezione interna per la progressione verticale, tra gli altri, a undici posti di operatore specializzato autista. È stato inoltre impugnato il parere ARAN richiamato nella deliberazione, secondo cui, ai fini della progressione tra le aree in prima applicazione dell'art. 21 del CCNL del comparto sanità 2019-2021, nei cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza sarebbero computabili soltanto i periodi lavorativi svolti con un precedente rapporto a tempo determinato di diritto pubblico, con mansioni del medesimo profilo e categoria, presso la stessa azienda o ente che abbia successivamente assunto il lavoratore a tempo indeterminato nel profilo corrispondente. Il testo della sentenza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 4 marzo 2026, con la quale egli ha affermato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La richiesta dell'ASP di una pronuncia di rigetto nel merito è stata disattesa, poiché il giudice ha definito la causa in rito senza esaminare la fondatezza delle censure. Le spese sono state compensate: il TAR ha ritenuto rilevante che il ricorso fosse stato originato dalla rettifica della precedente deliberazione commissariale, che aveva modificato la posizione del ricorrente da ammesso a non ammesso nella procedura.

Norme richiamate

  • art. 21 CCNL comparto sanità triennio 2019-2021

    ai fini delle progressioni tra le aree in prima applicazione di cui all’art. 21 del CCNL comparto sanità triennio 2019-2021… nei 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza sono computabili solo i periodi lavorativi resi da lavoratori nell’ambito di un precedente rapporto lavorativo a tempo determinato di diritto pubblico con mansioni del medesimo profilo e categoria con la medesima azienda o ente che li ha poi assunti a tempo indeterminato nel profilo corrispondente…

    La sentenza riporta il contenuto del parere ARAN secondo cui, ai fini della progressione tra le aree in prima applicazione, il requisito dei cinque anni di esperienza professionale comprende determinati periodi di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico svolti nel medesimo profilo e categoria presso la stessa azienda o ente; il TAR non ha tuttavia esaminato nel merito la correttezza di tale interpretazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sentenza dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma il testo non indica espressamente la disposizione normativa applicata.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non sussista una ragione per esaminare comunque il merito della controversia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese: il giudice può compensarle valutando le concrete modalità di insorgenza della controversia, in particolare quando il ricorso sia stato provocato da una rettifica amministrativa che abbia modificato in senso sfavorevole la posizione dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.