Cassazione Penale, Sentenza n. 22756/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della misura di prevenzione della confisca (decreto n.32/2015 Tribunale di Trani, confermato Corte d'appello di Bari) invocando: a) il rinvenimento di documentazione fiscale e contabile postuma che proverebbe la lecita origine dei beni e l'assenza di disponibilità del proposto; b) la pronuncia della Corte costituzionale n.24/2019 che avrebbe inciso sull'applicazione delle norme sulla pericolosità; c) la condanna per calunnia di un collaboratore (Michele Di Cuonzo) che negherebbe l'attendibilità delle dichiarazioni poste a base del giudizio di pericolosità; d) la sproporzione patrimoniale asseritamente giustificata da redditi o capacità patrimoniali della Rizzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la documentazione invocata non costituisse "prova nuova" perché già nella sfera di disponibilità dei ricorrenti e quindi deducibile nel procedimento di prevenzione; ha affermato che, anche se fosse stata ammissibile come nuova, i ricorrenti non hanno provato in modo convincente l'assenza di sproporzione (tra l'altro non si può giustificare la sproporzione facendo leva su redditi fiscalmente non dichiarati); ha considerato inammissibili le censure che tentavano di rimettere in discussione la valutazione di pericolosità già compiuta nel procedimento definitivo, rilevando che la sentenza della Consulta non incideva sui punti decisivi del giudizio (che si fondava anche su pericolosità qualificata) e che la condanna del collaboratore per calunnia non è sufficiente a travolgere l'insieme delle altre prove e dichiarazioni che avevano sostenuto la qualificazione della pericolosità. Conseguentemente il provvedimento di revoca è rigettato e la confisca resta confermata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28
comma 1 (revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione)
Stabilisce i casi di revocazione (prove nuove sopravvenute, sentenze penali sopravvenute che escludono i presupposti, decisione fondata su atti falsi). La Corte interpreta la nozione di "prova nuova" in senso restrittivo: devono essere elementi non acquisibili o non già nella disponibilità della parte al momento del procedimento di prevenzione.
cod. proc. pen., art. 630
richiamato come termine/processo per l'azione revocatoria
Modello procedurale cui si riferisce la disciplina della revocazione della confisca; la Corte ritiene opportuna una delimitazione della nozione di prova nuova secondo il modello civilistico/penale previsto da tale norma per evitare istanze ripetute.
cod. proc. pen., art. 629
menzionato nel dibattito dottrinale comparativo con art.28 d.lgs.159/2011
Riferito come paragone con la revisione della condanna: la Corte evidenzia la differenza tra tutela della libertà personale (revisione) e della proprietà (revocazione/ confisca) e la necessità di limiti temporali/di decadenza per la revocazione.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1
lett. b) ed e) (motivi di impugnazione in cassazione)
Norma procedurale evocata per i motivi di ricorso: inosservanza o erronea applicazione di norme e carenza di motivazione.
cod. proc. pen., art. 125
richiamato in relazione alla carenza di motivazione
Richiesta di motivazione adeguata per decisioni che rimettono in discussione fattori come la pericolosità e la sproporzione; la Corte ritiene che le censure non dimostrino l'insussistenza di quanto già valutato nel provvedimento definitivo.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 (lett. a) e b))
richiamato in relazione alla distinzione tra pericolosità qualificata e generica
La Corte richiama la distinzione tra le diverse forme di pericolosità (qualificata e generica) e la rilevanza temporale e logica di tale qualificazione ai fini della confisca di prevenzione.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
menzionata dai ricorrenti
La pronuncia ha inciso parzialmente sulla disciplina della pericolosità; la Corte di Cassazione valuta che la sentenza della Consulta non altera la valutazione nel caso concreto, dato che il giudizio originario si basava anche su elementi di pericolosità qualificata non trattati dalla decisione costituzionale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, "Spinelli" e altre pronunce)
Sez. U, n. 4880/15 (Spinelli); Sez. U n. 33451/2014 (Repaci) e altre
Richiamati per i principi su presunzioni in tema di sproporzione, reimpiego di proventi illeciti e limiti probatori (esclusione dei redditi non dichiarati ai fini della giustificazione della sproporzione).
Massime di principio
- Perché una prova sia considerata "nuova" ai fini della revocazione della confisca deve trattarsi di elemento non acquisibile o non già nella sfera di disponibilità del richiedente al tempo del procedimento: documenti già posseduti o agevolmente producibili sono inammissibili come prova nuova.
- La revocazione della confisca è più rigida della revisione della condanna: è previsto un regime di decadenza e una valutazione restrittiva delle prove sopravvenute per evitare istanze ripetute e strumentali.
- Non è sufficiente dimostrare la mera esistenza di documenti o pareri tecnici: il ricorrente deve provare in modo pregnante il nesso causale tra le risorse lecite e l'acquisizione dei beni oggetto di confisca (cioè superare la presunzione di sproporzione e di reimpiego di proventi illeciti).
- I redditi fiscalmente non dichiarati o l'evasione fiscale non possono normalmente essere usati per giustificare la sproporzione patrimoniale nella materia della confisca di prevenzione: le disposizioni mirano a sottrarre utilità frutto di attività illecite o del loro reimpiego, indipendentemente dalla natura mafiosa.
- La revoca fondata sulla perdita di attendibilità di un collaboratore (es. sua condanna per calunnia) richiede una dimostrazione precisa che quella singola prova fosse decisiva e irrimediabilmente compromessa: la mera condanna del denunciante non abbatte automaticamente un giudizio fondato su un corredo probatorio più ampio.
- Le censure che mirano semplicemente a una nuova valutazione dei fatti già esaminati nel procedimento definitivo sono inammissibili in sede di revocazione; tali questioni dovevano essere sollevate nelle impugnazioni ordinarie.
- Quando la pericolosità è qualificata va attentamente delimitato l'arco temporale e il collegamento tra periodo della pericolosità e acquisizioni patrimoniali: per beni acquistati dopo la cessazione della pericolosità qualificata è necessario provare il reimpiego di proventi illeciti formatisi durante il periodo precedente.
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