Sentenza n. 312/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 20 novembre 2023. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 1.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo l'attivazione della Carta con accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo, il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni era inutilmente decorso e il titolo era passato in giudicato, come comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché risultava incontestata la mancata esecuzione, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 1.000,00, senza ulteriori accessori, non essendo tale somma qualificabile come voce retributiva. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni, adottando anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 440,70, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto integrato nel caso concreto.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, quando notificate all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00; la somma riconosciuta in esecuzione del giudicato non è stata qualificata come voce retributiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo specifico, quando l'Amministrazione non si conformi al contenuto del giudicato.
- Ai fini dell'ottemperanza, è sufficiente che il titolo giudiziale sia stato notificato all'Amministrazione quale titolo esecutivo, che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che sia comprovato il passaggio in giudicato della pronuncia.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice deve imporre all'Amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili necessari, compreso lo stanziamento in bilancio ove mancante; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimi impedimenti all'esecuzione del giudicato.
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