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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14241/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Il ricorrente deduce la mancata sussistenza della gravità indiziaria circa la perdurante intraneità alla consorteria, contestando la valutazione della precedente condanna (Corte d'appello di Palermo 15/05/2012, divenuta irrevocabile il 11/12/2016) e sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore Filippo Salvatore Bisconti e le intercettazioni non siano accompagnate da riscontri individualizzanti sufficienti. Inoltre contesta l'interpretazione data ai colloqui carcerari e alle conversazioni tra sodali, ritenendo possibile identificazioni errate in relazione a soprannomi e riferimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché, in parte, fondato su censure non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato la precedente condanna del ricorrente unitamente ad altri elementi (intercettazioni, pedinamenti e riscontri captativi) quali indici della perdurante partecipazione mafiosa. La Corte ha inoltre ricordato che l'interpretazione di intercettazioni e il peso delle risultanze sono questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo motivazione inadeguata; ha stabilito che il ricorso non ha adeguatamente contestato i passaggi logici dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (importo non indicato nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che la precedente condanna per associazione mafiosa può concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare i gravi indizi di persistenza della partecipazione; la permanenza del vincolo associativo si presume e la cessazione va provata con comportamento esplicito, coerente e univoco (recesso volontario).

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il criterio che la Corte di Cassazione verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria; tuttavia non sostituisce la valutazione di merito né riconsidera i fatti senza affrontare specificamente i passaggi motivazionali impugnati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la pronuncia sulle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende, ritenendo assenza di manifesta colpa nell'aver proposto il ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La censura in Cassazione era sintetizzata nei limiti di legge; la Corte osserva che il ricorso non ha affrontato adeguatamente la motivazione del giudice di merito, limitandosi a reiterare doglianze di fatto.

Massime di principio

  • Una precedente condanna irrevocabile per associazione mafiosa può essere valutata come elemento probatorio rilevante per dimostrare la continuità dell'adesione, sebbene debba essere valutata congiuntamente ad altri riscontri
  • Per dimostrare di essersi estraniati dall'organizzazione mafiosa è necessario provare un recesso volontario con comportamenti espliciti, coerenti e univoci; mere assenze o atti isolati difficilmente bastano
  • L'interpretazione di intercettazioni e di linguaggio criptico è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è possibile censurarne la motivazione solo se il giudice di merito non ha dato conto, in modo congruo e logico, delle ragioni della valutazione
  • Un ricorso in Cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi punto per punto con la relativa motivazione è soggetto a dichiarazione di inammissibilità per genericità
  • L'identificazione di persone tramite soprannomi può essere ritenuta valida se corroborata da elementi contestuali e dall'esclusione ragionevole di possibili omonimie; la difesa deve dunque fornire elementi specifici per contestare tali identificazioni
  • Nelle impugnazioni di provvedimenti cautelari è essenziale contestare in modo mirato la consistenza dei gravi indizi e i passaggi logici della motivazione del riesame; argomentazioni generiche o alternative non sono efficaci in sede di legittimità

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