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Sentenza

Sentenza n. 5987/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n. 1489/2024 pubbl. il 22/10/2024 RG n. 4662/2023 tra D'Angiolella Michela /MIM, Tribunale Civile di Velletri notificata il 23.10.2024 ai resistenti

Giustizia amministrativa202512721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto il diritto a un incarico di supplenza e condannato il Ministero al risarcimento dei danni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, protrattasi anche dopo la notificazione in forma esecutiva, della sentenza definitiva indicata in epigrafe. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a ottenere, per l'anno scolastico 2022/2023, un incarico di supplenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso B020 presso una delle istituzioni scolastiche indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 7.600,00 per danni patrimoniali, del 10% di tale importo per danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti indicati nel titolo. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere all'esecuzione entro i successivi 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata respinta la domanda di applicazione delle astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto, anche considerando il tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991

    La norma è richiamata nel titolo giudiziale posto in esecuzione con riferimento alla spettanza di interessi legali e rivalutazione.

  • D.M. 55/2014

    parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare

    I parametri sono stati utilizzati per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza, considerata la natura essenzialmente esecutiva del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non fornisca giustificazioni dell'inerzia, il giudice deve dichiarare l'obbligo di esecuzione e assegnare un termine per l'adempimento.
  • La costituzione dell'Amministrazione mediante un atto di stile, priva di allegazioni sull'adempimento del titolo giudiziale, non è sufficiente a superare la deduzione di mancata esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando l'organo incaricato, il termine per l'intervento sostitutivo e le eventuali modalità, come la facoltà di delega e la previa richiesta della parte.
  • La concessione delle astreintes nel giudizio di ottemperanza non è automatica: la misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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